Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 maggio 2018, n. 12097

Accertamento rapporto di lavoro subordinato - Organico inserimento dei giornalisti nell'attività di redazione - Contratto collettivo nazionale inapplicabile, vertendosi in tema di emittenti locali - Ricorso inammissibile - Mero riesame del merito - Vizio di violazione di legge, consistente nella deduzione di un'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge

 

Rilevato

 

1. che, con sentenza in data 22 febbraio 2012, la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la s.r.l. C.I. al pagamento, in favore dell'I.N.P.G.I., limitatamente al rapporto di lavoro subordinato con il giornalista V.M., delle somme di euro 17.992,81 ed euro 18.558,95 a titolo di omesso versamento contributivo e sanzioni, accertata, invece, la natura autonoma delle collaborazioni prestate da altri quattro giornalisti (L., M., V., E.);

2. che avverso tale sentenza l'I.N.P.G.I. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese C.I. s.r.l. con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, affidato a sei motivi, al quale ha opposto difese, con controricorso, l'I.N.P.GI.;

3. che entrambe le parti hanno depositato memorie;

 

Considerato

 

4. che, con il ricorso principale, la parte ricorrente, deduce: omesso esame di un punto decisivo, e si duole che la Corte di merito, nell'esaminare la posizione dei singoli giornalisti, abbia del tutto omesso di esaminare, ed approfondire, la titolarità di rubriche fisse al fine di verificare se ciò non consentisse di ravvisare l'organico inserimento dei quattro giornalisti nell'attività redazionale e, quindi, la natura subordinata dei relativi rapporti di lavoro (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod.civ., dell'art. 2 del CNLG, degli artt. 1362, 1363 cod.civ., e si duole che la Corte abbia omesso di controllare la sussistenza degli specifici indici, indicati dall'art.2 CNLG, per ritenere realizzato l'organico inserimento dei giornalisti nell'attività di redazione, e per avere escluso la subordinazione sulla scorta di elementi non determinanti o contrastanti con la natura del rapporto, trascurando di considerare l'indispensabile apporto di ognuno per la messa in onda delle trasmissioni (secondo motivo); omesso esame di un fatto decisivo, quale il rispetto dei turni di conduzione, per suffragare lo svolgimento della prestazione entro un reticolo di limiti orari (terzo motivo); violazione degli artt. 2697, 2727, 1230 cod.civ. e dell'art. 115 cod.proc.civ., per avere la sentenza impugnata trascurato che i rapporti con i quattro giornalisti dedotti in giudizio, privi inizialmente di qualunque formalizzazione, erano stati, poi, tutti formalizzati come rapporti di lavoro subordinato senza alcun mutamento nelle modalità della prestazione, con la conseguenza che sarebbe stato onere della società dimostrare una novazione dei rapporti e una significativa variazione nelle modalità esecutive (quarto motivo);

5. che, con il ricorso incidentale, avverso il capo della sentenza gravata che ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto tra la società e il direttore responsabile V.M., la società deduce: insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, per avere la Corte di merito trascurato le risultanze testimoniali che avrebbero ridimensionato, dal punto di vista temporale, la presenza in redazione del predetto direttore (primo motivo); violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., per non avere i giudici del gravame preso in esame l'eccezione svolta in ordine ai criteri di quantificazione della sanzioni applicate (secondo motivo); violazione dell'art. 1, d.l. n. 338 del 1989 convertito in I.n. 389 del 1989 e dell'art. 2, comma 5, della legge n. 549 del 1995, per non essere stata rapportata la quantificazione dei contributi alla contrattazione collettiva del settore specifico (l'emittenza locale), in considerazione dell'espressa esclusione, dall'ambito di applicazione del CCNLG, dei giornalisti dipendenti da emittenti di ambito locale (terzo motivo); violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., per avere utilizzato, per la quantificazione dei contributi dovuti, un contratto collettivo diverso da quello applicato in azienda (quarto motivo); violazione dell'art. 116 legge n. 388 del 2000 e dell'art. 1241 cod.civ., per avere la Corte errato, nel delibare il rigetto dell'eccezione di compensazione, sia nel ritenere la gestione separata INPGI un ente previdenziale diverso dall'INPGI, sia nel pretermettere la documentata prova del versamento dei relativi contributi, dal che conseguiva che non si versava in ipotesi di effettiva omissione (quinto motivo); violazione dell'art. 91 cod.proc.civ., per avere la Corte trascurato di considerare la parziale soccombenza nel giudizio di gravame, nei limiti di un quarto rispetto all'esito del giudizio sulla domanda, e utilizzato, nella liquidazione delle spese, uno scaglione tariffario alla stregua del valore della domanda complessiva e non in base al valore del decisum (richiama Cass., Sez. U. n.19014 del 2007) (sesto motivo);

6. che ritiene il Collegio debbano rigettarsi entrambi i ricorsi;

7. che, quanto al primo motivo, la circostanza sulla quale il mezzo di doglianza è incentrato - la titolarità di rubriche - e della quale si lamenta la mancata valorizzazione, è stata dalla Corte di merito esaminata evocando, nell'iter argomentativo, proprio la responsabilità di specifici settori e rubriche, non ravvisandosi, pertanto, il denunciato omesso esame;

8. che il secondo mezzo fonda la doglianza su un contratto collettivo inapplicabile alla vicenda in esame, vertendosi in tema di emittenti locali, e relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, circostanze entrambe non disputate nel giudizio e richiede, inammissibilmente, un nuovo riesame del merito;

9. che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa é esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura é possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione;

10. che lo scrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (v., per tutte, Cass. 26 marzo 2010, n. 7394 e la giurisprudenza ivi richiamata);

11. che, nella specie, la parte ricorrente deduce per l'appunto l'erronea applicazione della legge e l'erronea interpretazione della norma contrattuale asseritamente applicabile in ragione della non condivisa valutazione delle risultanze di causa;

12. che il terzo motivo, al pari del primo, deduce un omesso esame sul rispetto degli orari di conduzione, ma anche tale circostanza risulta esaminata dalla Corte di merito sicché la doglianza si risolve nella richiesta di un riesame del merito;

13. che il quarto motivo risulta incentrato sulla formalizzazione dei rapporti di lavoro, nel corso dell'ispezione, e sul contegno processuale della società, quanto agli oneri di allegazione e prova della novazione dei rapporti di lavoro, e pur collocando la doglianza nel paradigma dei numeri 3 e 4 dell'art. 360 cod.proc.civ., si introduce nel giudizio di legittimità questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata e la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, non ha assolto l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr., fra le tante, Cass. 27 aprile 2016, n. 8305);

14. che il primo motivo del ricorso incidentale denuncia un vizio motivazionale ma in realtà la parte ricorrente lamenta una erronea valutazione delle circostanze fattuali e mira ad eludere i limiti entro i quali opera il sindacato sulla motivazione della sentenza di merito da parte di questa Corte, giacché far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all'opinione che di essi abbia la parte e prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, attiene all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, e dunque al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento;

15. che il secondo motivo, postulando un'omessa pronuncia sulle eccezioni in ordine ai criteri di quantificazione delle sanzioni, non coglie nel segno per avere la Corte del gravame argomentato e motivato al riguardo, ritenendo le sanzioni «correttamente calcolate alla stregua delle delibere INPGI 244/97 e 86/01, dovendo essere disattesa l'eccezione sollevata da parte opponente intesa all'applicazione del più favorevole regime di cui all'art.116 I.n. 388/2000» (così nella sentenza impugnata), con statuizione peraltro divenuta irretrattabile perché non impugnata in questa sede di legittimità;

16. che anche il terzo mezzo non incrina la sentenza impugnata giacché devolve censura, incentrata sulla retribuzione da assumere come base di calcolo, non pertinente al thema decidendum, non avendo la Corte del gravame affatto trattato la questione della base imponibile alla stregua della contrattazione collettiva per le emittenti locali ovvero della contrattazione collettiva per il lavoro giornalistico;

17. che, quanto al quarto motivo, incentrato sull'imponibile contributivo e sui rapporti di lavoro ritenuti pacificamente part-time e illustrato richiamando esclusivamente il contenuto, sul punto, della memoria difensiva in appello, si osserva che la deduzione dell'omessa pronuncia, configurando un'ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del fatto, comporta che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all'adempimento, da parte del ricorrente, per il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell'onere d'indicarli compiutamente, non essendo consentita alla Corte una loro autonoma ricerca, ma solo una loro verifica (ex multis, Cass. 14 ottobre 2006, n. 21226);

18. che, sul quinto mezzo, deve rimarcarsi che difetta, per incrinare fondatamente la sentenza gravata, il presupposto indefettibile della reciprocità delle obbligazioni, a mente dell'art. 1241 cod.civ., venendo in rilievo, nella specie, un'obbligazione contributiva assolta dal giornalista, con il versamento dei contributi alla gestione separata dell'INPGI, e non dall'INPGI medesimo e, dunque, il debito verso l'INPGI ed il preteso credito verso la gestione separata INPGI hanno rispettivamente, come titolari, la società e il giornalista;

19. che, venendo all'ultimo motivo, attinente, recte, alla violazione dell'art. 92, secondo comma, cod.proc.civ., il primo profilo di doglianza non è meritevole di accoglimento atteso che, ratione temporis, prima della modifica operata dal Legislatore nel 2005 (con legge n. 263 del 2005), l'art. 92 del codice di rito si interpretava nel senso che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, per giusti motivi, doveva trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale che, tuttavia, poteva essere desumibile anche dal complesso della motivazione della statuizione di merito, non essendo necessarie specifiche motivazioni (v., Cass., Sez.U. 30 luglio 2008, n. 20598);

20. che l'obbligo del giudice si riteneva assolto anche mediante le argomentazioni, svolte per la statuizione di merito (o di rito), contenenti considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata (adde a Cass. Sez.U. n. 20598 del 2008 cit., anche Cass. nn. 17868 del 2009 e 24351 del 2010);

21. che il legislatore del 2005 ha introdotto la previsione dell'obbligo di esplicitazione dei giusti motivi, sui quali si fonda la compensazione delle spese, per i procedimenti instaurati successivamente alla predetta data del 10 marzo 2006, epoca che rileva, dunque, come discrimine temporale delle disposizioni dell'art. 92, secondo comma, cod.proc.civ., tuttavia, nella specie, il giudizio di opposizione è iniziato in epoca antecedente (5 settembre 2005);

22. che, infine, non trova accoglimento neanche l'ulteriore profilo di censura che non si confronta con la ratio decidendi adottata dalla Corte, che ha tenuto conto del valore complessivo della causa, della notevole riduzione del quantum debeatur nel deliberare la compensazione, della fascia di valore rapportata al disputatum nella liquidazione della percentuale a carico della società e valutato il decisum (la riduzione del quantum effettivamente riconosciuto) ai fini della parziale compensazione, con applicazione degli onorari in misura superiore al minimo tariffario, in considerazione del complessivo impegno difensivo;

23. che, in conclusione, la reciproca soccombenza consiglia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta entrambi i ricorsi; spese compensate.