Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 maggio 2018, n. 12103

Licenziamento - Trasferimento di azienda - Presupposti - Irreversibile crisi commerciale

 

Fatti di causa

 

1. Con ordinanza del 19.6.2014 il Tribunale di Rovigo, in accoglimento del ricorso ex art. 1 commi 47 e ss legge n. 92/2012 presentato dai lavoratori in epigrafe indicati, dichiarò illegittimi i licenziamenti loro intimati e condannò W.M.A srl, sul presupposto di un avvenuto trasferimento di azienda intercorso con C.M. srl in liquidazione, presso cui erano precedentemente occupati, e a reintegrare gli originari ricorrenti nel posto di lavoro ed entrambe le società, in solido tra loro, a corrispondere una indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, oltre accessori.

2. Con pronuncia n. 124/2015 il Giudice del lavoro dello stesso Tribunale confermò il provvedimento a seguito di opposizione ex art. 1 comma 51 legge n. 92/2012 proposta da C.M. in liquidazione srl e la Corte di appello di Venezia rigettò, altresì, il reclamo proposto sempre dalla suddetta società, condannandola, altresì, al pagamento delle spese di lite e dando atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 DPR 30 maggio 2012 n. 115 (ndr art. 13 DPR 30.5.2002 n. 115).

3. A fondamento della decisione, per quello che interessa in questa sede, la Corte territoriale rilevò che, nel caso in esame, dalle risultanze processuali era emerso che vi fosse stato un trasferimento di azienda tra la C.M. in liquidazione srl e la W. srl, per cui i licenziamenti erano illegittimi e che, considerato che il reclamo era stato depositato dopo il 31.1.2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (art. 1 comma 17 legge n. 228/2012) che aveva integrato l'art. 13 DPR 30.5.2012 n. 115 (ndr art. 13 DPR 30.5.2002 n. 115), aggiungendoci il comma 1 quater, sussistevano i presupposti processuali per l'applicazione di tale disposizione.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione C.M. in liquidazione srl affidato a due motivi.

5. Sono rimasti intimati sia i lavoratori che la W. srl.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo la società lamenta, ex art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cc, per avere erroneamente ritenuto i giudici del merito che con W. srl si era realizzato un trasferimento di azienda, quando invece la ragione dei licenziamenti era da ravvisarsi nel fatto che essa fu posta in liquidazione a causa di una irreversibile crisi commerciale che l'aveva colpita.

2. Con il secondo motivo si censura, ex art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 perché, pur avendo ritenuto la Corte distrettuale fondato il secondo motivo di appello, aveva erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti di cui al citato art. 13, per il pagamento del cd. "doppio contributo" che, invece, richiede il rigetto integrale del gravame.

3. Il primo motivo è inammissibile.

4. - Invero, la violazione di legge denunciata è insussistente in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26.6.2013 n. 16038; Cass. 28.2.2012 n. 3010; Cass. 31.5.2006 n. 12894).

5. In realtà il motivo scrutinato è essenzialmente inteso alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e alla contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16.12.2011; Cass. 18.3.2011 n. 6288; Cass. 19.3.2009 n. 6694).

6. E ciò per la corretta ed esauriente argomentazione, senza alcun vizio logico nel ragionamento decisorio, delle ragioni secondo cui è stato ritenuto che sostanzialmente l'attività della società Costa sia proseguita di fatto da W., soggetto societario soltanto formalmente distinto, di talché erano illegittimi i recessi motivati per una cessazione di attività che appariva, invece, del tutto artificiosa.

7. Il secondo motivo è infondato.

8. Il meccanismo sanzionatorio del cd. raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 24 dicembre 2012 n. 228, è applicabile laddove l'impugnazione si concluda con una pronuncia di rigetto integrale, di inammissibilità o di improcedibilità.

9. La ratio dell'art. 13 comma 1 quater citato, che pone appunto a carico del soccombente impugnante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (Cass. 2.7.2015 n. 13636).

10. Il contributo ha le caratteristiche essenziali del tributo e, cioè, la doverosità della prestazione ed il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella del servizio giudiziario con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante (Corte Cost. sent. n. 120/2016).

11. Nell'ipotesi di rigetto di merito del gravame, è evidente che la valutazione da compiersi, per la declaratoria di sussistenza dei presupposti, è quella relativa ad un esame complessivo dell'impugnazione, e non ad una verifica atomistica e circoscritta delle singole doglianze, perché ciò che rileva è l'esito complessivo che deve concludersi, in pratica, con l'integrale conferma della statuizione impugnata.

12. Tale interpretazione, del resto, è l'unica compatibile con i principi di legalità, tipicità e ragionevolezza che devono regolare l'esegesi di una disposizione di natura tributaria, perché la debenza del pagamento aggiuntivo viene collegata al dato oggettivo della definizione in senso sfavorevole all'impugnante, senza lasciare margini di discrezionalità sulla valutazione parziale di fondatezza delle singole censure comunque ininfluenti sull'esito finale della impugnazione.

13. Nel caso in esame la Corte di merito si è conformata ai suddetti principi non incorrendo, pertanto, nella dedotta violazione di legge.

14. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

15. L'infondatezza del ricorso rende superflua la rinnovazione della notifica del ricorso agli intimati lavoratori nei cui confronti essa non risulta perfezionata.

16. Come già statuito a riguardo da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cpc) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità.

17. Ne deriva che, acclarata l'infondatezza del ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

18. Nulla va disposto, conseguentemente, in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.