Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 maggio 2018, n. 12036

Tributi - Imposte sui redditi - Accertamento - Reddito d'impresa - Costi per operazioni inesistenti - Prova contraria - Materiale probatorio riveniente dal procedimento penale a carico del legale rappresentante - Ammissibilità - Ponderazione riservata al giudice di merito

 

Atteso che

 

- Circa gli avvisi notificati a L.T. s.n.c. e ai soci per accertamento e imputazione di maggior reddito d'impresa sull'anno d'imposta 2009, l'Agenzia delle entrate impugna per cassazione le sentenze che hanno accolto gli appelli dei contribuenti e annullato gli atti impositivi.

- Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

- La contestualità logico-temporale delle impugnate decisioni certifica l'identità del titolo e delle difese, che impone di riunire gli odierni ricorsi onde ricomporre l'unitarietà sostanziale della controversia e definirla in ragionevole durata, evitando che la declaratoria di nullità e il rinvio in primo grado altrimenti necessari per effetto del litisconsorzio necessario originario tra società e soci determinino inutile dispendio di energie processuali (Cass. 3830/2010 Rv. 611765, Cass. 2014/2014 Rv. 629182).

- Il primo motivo del ricorso nei confronti della società denuncia la nullità della sentenza per la natura apparente della sua motivazione.

- Tale motivo è infondato: il giudice d'appello ha espresso una percepibile ratio deciderteli, focalizzata sull'effettività delle operazioni fatturate da E.P. s.r.l. verso L.T. s.n.c., viceversa ritenute inesistenti dall'ufficio; non si riscontra pertanto quell'impercettibilità del fondamento decisorio che rende solo apparente la motivazione grafica e nulla la sentenza per error in procedendo (Cass. SU 22232/2016 Rv. 641526).

- Il secondo motivo del ricorso nei confronti della società e il terzo motivo dei ricorsi nei confronti dei soci denunciano violazione degli artt. 41 - bis, 109 d.P.R. 600/1973, artt. 19, 21, 54 d.P.R. 633/1972, art. 20 d.lgs. 74/2000, artt. 2697, 2727, 2729 c.c., per aver il giudice d'appello ritenuto effettive operazioni viceversa inesistenti.

- Tali motivi sono inammissibili: il giudice d'appello ha valutato il materiale probatorio riveniente dal procedimento penale a carico di G.M. (legale rappresentante di L.T. s.n.c.), traendo da testimonianze ritenute affidabili (con esplicita svalutazione di quella del figlio dell'imputato) l'autonomo convincimento che le prestazioni fatturate da E.P. s.r.l. erano state da questa effettivamente rese tramite l'attività del gestore P.S.; al giudice tributario è consentito utilizzare le prove assunte in sede penale, purché sottoposte ad autonoma valutazione (Cass. 10945/2005 Rv. 581406, Cass. 3724/2010 Rv. 611826, Cass. 19786/2011 Rv. 619306, Cass. 6918/2013 Rv. 625847), sicché la doglianza erariale, nel contestare la persuasività del convincimento fondato dal giudice d'appello sulla rilettura delle evidenze del processo penale e nel contrapporre a queste le risultanze del verbale di sommarie informazioni di G.M., finisce per attingere il piano della sufficienza motivazionale, ciò che non è più ammesso nel regime di sindacato minimale ex art. 360 n. 5 c.p.c. nov. (Cass. SU 8053/2014 Rv. 629830, Cass. SU 8054/2014 Rv. 629833); nelle memorie, l'Agenzia delle entrate sostiene l'ammissibilità dei motivi poiché il giudice d'appello neppure avrebbe rilevato l'«inconciliabilità» tra le testimonianze dibattimentali e le sommarie informazioni, e tuttavia la ponderazione del materiale probatorio è riservata al giudice di merito (ex multis, Cass. 1554/2004 Rv. 569765, Cass. 13054/2014 Rv. 631274), tenuto a darne una coerente giustificazione, ma non anche a discutere ogni singolo elemento istruttorio (ex multis, Cass. 16056/2016 Rv. 641328, Cass. 19011/2017 Rv. 645841).

- I primi due motivi dei ricorsi nei confronti dei soci denunciano violazione dei principi sul giudicato e sulla sospensione, per aver il giudice d'appello deciso a favore del socio in estensione della coeva sentenza emessa a favore della società, mentre egli avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa che quest'ultima passasse in cosa giudicata.

- Tali motivi sono inammissibili per carenza d'interesse: la riunione in sede di legittimità recupera l'osservanza del vincolo di pregiudizialità che si assume violato in sede d'appello; e gli errores in procedendo rilevano a fini di cassazione solo ove abbiano cagionato un effettivo pregiudizio del diritto di difesa (Cass. 18635/2011 Rv. 619534, Cass. 15676/2014 Rv. 632279).

- I ricorsi devono essere respinti, con aggravio di spese processuali giusta regola di soccombenza; prenotando a debito, l'Agenzia delle entrate non ha obbligo di versare l'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 (Cass. 5955/2014 Rv. 630550, Cass. 1778/2016 Rv. 638714).

 

P.Q.M.

 

Rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che per l'intero liquida in € 6.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.