Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 maggio 2018, n. 12089

Rapporto di lavoro - Servizio di vigilanza - Luoghi di lavoro al di fuori della sede principale - Tempo di viaggio - Retribuzione

 

Fatti di causa

 

Il Tribunale di Sassari aveva condannato la Vigilanza Sardegna Società Cooperativa al pagamento, in favore del dipendente G.M., della somma di Euro 17.005,20, di cui: Euro 8.656,56 a titolo di rimborso chilometrico per il servizio di vigilanza svolto anche in comuni diversi da Sassari ed Euro 8.348,64 a titolo di retribuzione per il tempo di viaggio occorso per raggiungere i luoghi di lavoro al di fuori della sede principale, specificati nel ricorso introduttivo del giudizio, oltre accessori di legge.

La Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza depositata in data 21/2/2012, in accoglimento del gravame interposto dalla società datrice di lavoro, riformava la sentenza impugnata, respingendo la domanda del M.

Per la cassazione della sentenza quest'ultimo propone ricorso articolando due motivi.

La Vigilanza Sardegna Società Cooperativa resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato, depositando, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 del codice di rito.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 79 e 80 del CCNL 8 gennaio 2002 per gli Istituti di vigilanza privata e degli artt. 1362 e segg. c.c., nonché, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e lamenta che la sentenza impugnata fornisca una interpretazione della norma contrattuale che mal si attaglia alla fattispecie e trascuri l'ampio materiale probatorio acquisito agli atti di causa, travolgendo la pronunzia di primo grado che era pervenuta all'accoglimento della domanda dopo avere vagliato tutte le risultanze di causa. Più in particolare, il M. deduce che la Corte territoriale avrebbe escluso il suo diritto ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio sul rilievo che il contratto individuale di lavoro indica, quale luogo normale di svolgimento dell'attività di vigilanza, tutta la provincia di Sassari, incorrendo, in tal modo, in errore perché fornisce una errata interpretazione degli artt. 79 e 80 del CCNL di categoria e dei rapporti tra contrattazione collettiva e contrattazione individuale.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, nonché la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c.e 2697 c.c. sotto il profilo del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia e del difetto di motivazione per erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie; ed inoltre, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 79 e 80 del CCNL del 2002 per gli Istituti di vigilanza privata e degli artt. 2066, secondo comma, e 1139 c.c. Si lamenta, al riguardo, che la Corte di merito, mentre in precedenza dà preminente rilievo al contratto individuale di lavoro, successivamente, per rafforzare il proprio orientamento di rigetto della domanda relativa al rimborso delle spese, fa riferimento all'art. 80 del CCNL, alla stregua del quale tale diritto sarebbe subordinato alla previa autorizzazione all'uso del mezzo proprio, la quale, nella specie, mancava.

3. La Vigilanza Sardegna Società Cooperativa fonda il ricorso incidentale condizionato su tre motivi, lamentando, con il primo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c. e riproponendo, con gli altri, i due motivi del gravame ritenuti assorbiti dalla Corte di Appello: in particolare, con la seconda censura articolata in questa sede, deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo della erronea valutazione degli atti di causa e, con la terza, lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. sotto il profilo del difetto di motivazione con erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie.

4. Il ricorso principale è improcedibile, poiché non risulta depositato il CCNL di categoria sul quale lo stesso si fonda, in violazione del disposto dell'art. 369 del codice di rito. Invero, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità, nel giudizio di cassazione, <<l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi - imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., nella formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 - può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all'intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell'elenco degli atti>> (v., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., n. 4350/2015; v., inoltre, Cass., S.U., nn. 25038/2013; 22726/2011).

Nella fattispecie, il M. non soltanto ha omesso di riportare il CCNL del 2002 per gli Istituti di vigilanza privata, applicabile ai fatti di causa e del quale si lamenta la violazione e falsa applicazione relativamente agli artt. 79 e 80, ma non ha neppure dichiarato se il detto CCNL sia stato prodotto dal medesimo nelle fasi di merito e si trovi nei fascicoli di quelle fasi, né, tanto meno, la sede in cui lo stesso sia rinvenibile.

5. Dalla improcedibilità del ricorso principale discende l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

6. Il ricorrente principale va, pertanto, condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara improcedibile il ricorso principale; assorbito l'incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.