Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 luglio 2016, n. 14010

Tributi - Riutilizzo commerciale di documenti e dati catastali e ipotecari rilasciati dalla Pubblica Amministrazione -Tributi speciali - Contrasto con l'ordinamento europeo - Abuso di posizione dominante - Rimborso

 

Fatto

 

Con l'impugnata sentenza n. 116/64/13 depositata 18 giugno 2013 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia, rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermava la decisione n. 97/02/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova che aveva accolto il ricorso promosso da C.G. S.r.l. avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso di € 167.000,00 pagati a titolo di tributi speciali ex art. 1, comma 370 s., L. 30 dicembre 2004 n. 311 per il riutilizzo commerciale di documenti e dati catastali e ipotecari rilasciati dalla Pubblica Amministrazione.

Per quanto rimasto d'interesse, la CTR respingeva dapprima la preliminare eccezione sollevata dall'Ufficio di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, quest'ultimo chiesto con istanza presentata il 16 maggio 2008, osservando a riguardo che il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 doveva farsi decorrere dalla pubblicazione della decisione di TAR Lazio 6 giugno 2006 n. 4339, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 2, dello Schema di Convenzione allegato alla Circ. n. 2/2005 dell'Agenzia del Territorio, in cui era stato previsto che l'importo dei tributi speciali dovesse essere commisurato ai dati o documenti forniti a terzi indipendentemente dal tipo di servizio pubblico reso, commisurazione considerata dal giudice amministrativo incompatibile con la normativa europea in quanto faceva imprevedibilmente dipendere l'ammontare del tributo dalla quantità di riutilizzo commerciale. Nel merito la CTR affermava doversi riconoscere il diritto al rimborso, perché Cass. sez. un. n. 30175 del 2011 aveva reputato l'art. 1, comma 367 ss., n. 311 cit. in contrasto con l'ordinamento europeo per aver creato un abuso di posizione dominante a favore della PA, che in questo specifico settore del riutilizzo commerciale dei dati e documenti ipotecari e catastali doveva ritenersi svolgere un'attività avente carattere imprenditoriale, con la conseguenza che i tributi speciali in discussione dovevano essere restituiti in quanto pagati in forza di disposizioni contrarie alla disciplina europea sulla concorrenza.

Contro la sentenza della CTR, l'Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La contribuente resisteva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale per un unico motivo.

Entrambe le parti si avvalevano della facoltà di depositare memoria.

 

Diritto

 

1. Con il primo articolato motivo di ricorso principale rubricato <<Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma da 367 a 373, I. 311/2004 in combinato disposto con l'art. 2043 c.c. Omessa motivazione e/o motivazione apparente (art. 360, comma 1, n. 3)>>, l'Ufficio deduceva come appresso.

1.1. Sotto un primo profilo faceva rilevare che la disapplicazione dell'art. 1, comma 367 ss., I. n. 311 cit. poteva avere ad oggetto soltanto controversie di natura concorrenziale, come aveva in effetti statuito Cass. sez, un. n. 30175 cit., non invece i tributi speciali in parola, la cui previsione legislativa neanche poteva dirsi venuta meno a seguito di TAR Lazio n. 4339, che come ricordato in narrativa del presente aveva semplicemente annullato la Circ. n. 2 cit. limitatamente all'art. 3, comma 2, dello Schema di Convenzione cit.

Il motivo è sotto questo primo aspetto infondato atteso che come correttamente hanno rilevato Cass. sez, un. n. 30175 cit. il giudice è tenuto a disapplicare l'art. 1, comma 367 ss., I. n. 311 cit. perché quest'ultimo ha dato luogo a una posizione commerciale dominante che permette alla P.A. di praticare un prezzo esorbitante il servizio offerto, con la conseguenza che il detto maggior prezzo costituito dai tributi speciali deve essere restituito in quanto appunto consentito e determinato da disposizioni che contrastano con la disciplina europea della concorrenza.

1.2. Sotto un secondo profilo veniva osservato come <<d'impianto argomentativo utilizzato dalla CTR a sostegno del diritto al rimborso fosse inconferente, sino al punto di integrare l'omessa motivazione e/o la motivazione apparente>>, in pratica addebitando alla CTR di <<non aver chiarito quale fosse il fondamento giuridico che sarebbe stato alla base del rimborso>>.

Il motivo è sotto questo secondo aspetto infondato perché in effetti la CTR ha spiegato che non potevano applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, comma 367 ss., I. n. 311 cit. in quanto in contrasto con l'ordinamento europeo, con la conseguenza che dovevano essere ritenuti illegittimi e quindi dovevano essere restituiti i tributi speciali stabiliti dalle stesse, con ciò integrando il cosiddetto <<minimo costituzionale>> di motivazione che in attualità può essere richiesto (Cass. sez. un. n. 19881 del 2014; Cass. sez. VI n. 19677 del 2015).

2. Con il secondo motivo di ricorso principale rubricato <<Violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)>>, l'Ufficio deduceva che erroneamente la CTR aveva fatto decorrere il termine biennale di decadenza, previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 cit. per la proposizione dell'istanza di rimborso, dalla pubblicazione della sentenza di TAR Lazio n. 4339 cit. avvenuta il 6 febbraio 2006 e non invece dal momento del pagamento dei tributi speciali che come dimostrato in modo autosufficiente dai trascritti i documenti era stato eseguito in epoca precedente i due anni dall'istanza di rimborso e per il che a giudizio dell'Ufficio l'eventuale diritto allo stesso avrebbe dovuto essere comunque <<ridotto a € 12.000,00>>.

Il motivo è fondato.

In effetti trattandosi dì tributi speciali che mancano di una specifica disciplina della decadenza, deve trovare applicazione il termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 cit. che decorre o dal momento del pagamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, sennonché quest'ultima ipotesi non è quella che deve disciplinare la concreta fattispecie e ciò atteso che i tributi speciali in parola erano fin dalla loro origine non dovuti perché in contrasto con l'ordinamento europeo e quindi né la sentenza di TAR Lazio n. 4339 cit. né quella di Cass. sez. un. n, 30175 cit. costituivano presupposto per la richiesta di rimborso (Cass. sez. un. n. 13676 del 2014; Cass. sez. VI n. 25268 del 2014).

3. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per l'accertamento degli ulteriori fatti e il finale regolamento delle spese e con la conseguente inammissibilità del ricorso incidentale a mezzo del quale è stata impugnata l'accessoria statuizione sulle spese.

 

P.Q.M.

 

Respinge il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, dichiara inammissibile l'unico motivo del ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare altresì le spese processuali di ogni fase grado.