Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 luglio 2016, n. 28225

Tributi - Reati tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti - Attivazione procedura di rateizzazione - Confisca per equivalente del vantaggio patrimoniale - Esclusione

 

Ritenuto in fatto

 

1. Il sig. L.P. ricorre per l'annullamento della sentenza del 18/12/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo che ha applicato nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 444 e segg., cod. proc. pen., la pena concordata di otto mesi e dodici giorni di reclusione per il reato continuato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture emesse per operazioni inesistenti di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso, dal 28/09/2007 al 29/09/2010, nella sua qualità di legale rappresentante della società <I.G. S.r.l.>>, ed ha ordinato la confisca dei beni in sua disponibilità fino alla concorrenza dell'importo di € 274.207,00, corrispondente all'imposta evasa negli anni 2008 e 2009, al netto delle somme medio tempore restituite all'Erario in base ad un programma di restituzione rateizzata concordata con la <<I.G. S.r.l.>>.

1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 322-ter, cod. pen., e 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e deduce, al riguardo, l'illegittimità del provvedimento ablatorio disposto nei suoi confronti perché oggetto della confisca per equivalente è il vantaggio patrimoniale derivato alla società da lui rappresentata, non a lui personalmente.

1.2. Con il secondo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 322-ter, cod. pen., e 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, e lamenta, a tal fine, che la confisca di valore può essere disposta in via residuale e sussidiaria solo quando non possa essere eseguita in via diretta nei confronti della società beneficiaria del vantaggio derivante dal reato, passaggio procedurale, quest'ultimo, del tutto omesso dal G.i.p. che nel caso di specie ha senz'altro disposto la confisca di valore nei suoi confronti senza prima accertarsi della impossibilità di procedere direttamente alla confisca nei confronti della società.

1.3. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 322-ter, cod. pen., e 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, la genericità e indeterminatezza dell'oggetto del provvedimento ablatorio, non altrimenti individuato.

 

Considerato in diritto

 

2. Il ricorso è fondato.

3. -Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono palesemente infondati. E' fondato il secondo.

3.1. L'istituto della confisca per equivalente (o di valore) del profitto del reato, di cui all'art. 322-ter, comma 2, cod. pen., originariamente introdotto dall'art. 31, legge 29 settembre 2000, n. 300 per il solo delitto di cui all'art. 321, cod. pen., è stato progressivamente esteso anche ad altri reati e, dell'art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche ai delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000.

3.2. Attualmente l'istituto trova una sua autonoma (e parzialmente nuova) disciplina nell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 10, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

3.3. Questa Suprema Corte, sul rilievo della mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente e della contestuale assenza di un rapporto di derivazione diretta tra il reato e i beni, ne ha sin da subito sottolineato la natura eminentemente sanzionatoria, traendone la conseguenza della sua inapplicabilità ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007, non essendo ad essa estensibile la regola dettata per le misure di sicurezza dall'art. 200 cod. pen. (Sez. 2, n. 21566, del 08/05/2008, Puzella, Rv. 240910; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037; Corte cost.le, ordinanza n. 97 del 2009).

3.4. Trattandosi di una vera e propria sanzione, essa è applicabile all'autore materiale del reato alla sola condizione della impossibilità, anche se transitoria e reversibile, di reperire i beni costituenti il profitto del reato (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648).

3.5.Il concetto è stato ribadito da questa Suprema Corte anche con la sentenza n. 16698 del 18/03/2014, n.m., con cui, su ricorso dell'odierno imputato, è stata annullata l'ordinanza del 22/11/2013 del tribunale del riesame di Fermo che aveva respinto il gravame proposto avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. nell'ambito di questo stesso processo e finalizzato alla confisca dei beni in disponibilità del P. in misura equivalente al profitto conseguito con gli stessi reati per i quali è stata applicata la sentenza oggi impugnata. Anche in quella occasione si affermò <<che non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato>> e si osservò che non era stato eseguito <<alcun accertamento preliminare in ordine all'eventuale sussistenza nel patrimonio aziendale della "I.G. srl" di beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario de quo. Nè [erano] state indicate le ragioni per cui sussisteva - all'epoca della richiesta del sequestro preventivo per equivalente e della sua adozione - l'impossibilità, anche soltanto transitoria e reversibile, del reperimento dei beni costituenti il profitto del reato tributario de quo nell'ambito del patrimonio aziendale della predetta "I.G. srl">>.

3.6. L'odierna sentenza pecca dello stesso difetto motivazionale perché, in violazione della lettera della legge e dei principi costantemente espressi da questa Corte di legittimità, non spiega le ragioni per cui è stata senz'altro disposta la confisca per equivalente dei beni dell'imputato, senza prima dar conto dell'impossibilità di procedere alla confisca diretta del profitto conseguito dalla società.

3.7. Non è necessario specificare e individuare il beni da confiscare, trattandosi di operazione che, in quanto riservata alla fase esecutiva del provvedimento, non è richiesta nemmeno ai fini della adozione del decreto di sequestro preventivo (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Armeli, Rv. 265058; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti, Rv. 264282), provvedimento, quest'ultimo, la cui mancanza - come nel caso di specie - non condiziona la validità della confisca (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, Giallombardo, Rv. 262893).

3.8. La non necessità di un preventivo decreto di sequestro si evince anche dal testo del nuovo art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, che deve essere interpretato nel senso che l'impegno del contribuente a versare all'erario le somme dovute non è condizionato dall'eventuale presenza di un sequestro, sterilizzando solo gli effetti della confisca.

3.9. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca con rinvio, sul punto, al Tribunale di Fermo che dovrà attenersi ai principi richiamati al par. 3.5 che precede.

3.10. In sede di rinvio il Tribunale dovrà tenere conto della sopravvenuta modifica normativa per effetto della quale, come detto, <<la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. >> (art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000). Risulta, infatti, dal testo della sentenza impugnata che la <<I.G. srl>> ha stipulato con l'amministrazione finanziaria un (non meglio precisato) accordo di rateizzazione del debito, in corso di esecuzione al momento della richiesta di applicazione della pena.

3.11. L'assunzione dell'impegno, nei soli termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione, automatica o a domanda), è di per sé sufficiente a impedire la confisca (diretta o per equivalente, la norma non fa distinzioni) dei beni che ne sarebbero oggetto poiché ritenuta comunque satisfattiva dell'interesse al recupero delle somme evase (o non versate) che dovrebbero essere ugualmente ottenute dall'esproprio dei beni del contribuente (in caso di confisca diretta), o dell'imputato, se diverso (in caso di confisca per equivalente).

 

P.Q.M.

 

Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Fermo, limitatamente alla confisca.