Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 luglio 2016, n. 14008
Tributi - Ritenute IRPEF su incentivo all’esodo - Norma discriminatoria contraria all’ordinamento europeo - Disapplicazione - Istanza di rimborso - Termine biennale decorrente dalla data della sentenza della Corte UE
Fatto
Con l'impugnata sentenza n. 11/26/12 depositata il 30 gennaio 2012 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, in riforma della decisione n. 87/21/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, respingeva il ricorso proposto da O. L. contro il silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso di € 4.203,08 per maggiore IRPEF versata dal datore di lavoro sulla somma percepita dal contribuente a titolo di "incentivo all'esodo" a seguito di cessazione dal rapporto di lavoro avvenuta il 31 dicembre 2008.
La CTR, dopo aver ricordato che Corte UE n. 207 del 2005 aveva dichiarato contraria al diritto europeo la discriminazione contenuta nell'art. 17, comma 4 bis, d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 applicabile ratione temporis, secondo cui l'incentivo all'esodo ricevuto dagli uomini di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni andava assoggettato ad una aliquota IRPEF doppia rispetto a quella applicata alle donne di pari età, disposizione poi inserita nell'art. 19, comma 4 bis, d.p.r. n. 917 cit., quest'ultimo in seguito abrogato ex d.l. 4 luglio 2006 n. 223, conv. in I. 4 agosto 2006 n. 248, dopo aver altresì ricordato che Corte UE ord. 16 gennaio 2008 aveva statuito che il giudice nazionale era tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria senza attendere la rimozione della stessa da parte del legislatore, riteneva comunque decaduto il contribuente dal diritto al rimborso ai sensi dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per il quale "La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato presupposto per la restituzione". A giudizio della CTR difatti, pur dovendosi ritenere che il termine biennale di cui all'art. 21, comma due, d.lgs. n. 546 cit. doveva essere fatto decorrere al più tardi dal 3 settembre 2005 giorno di pubblicazione della sentenza Corte UE n. 207 cit., la domanda di rimborso andava lo stesso considerata tardiva perché proposta "soltanto il 3 febbraio 2009". Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
L'Ufficio resisteva con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale condizionato, anch'esso affidato ad un solo motivo.
Diritto
1. Con l'unico motivo del ricorso principale rubricato "Violazione o falsa applicazione di norme circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5 c.p.c.)", il contribuente censurava la CTR perché riteneva di aver tempestivamente chiesto il rimborso entro il termine quadriennale stabilito "dall'art. 38 d.p.r. 602/1973, avente decorrenza dal 21.07.2005, data in cui fu depositata la sentenza n. C- 207/04 emessa dalla Corte di Giustizia Europea".
In disparte i profili di inammissibilità del motivo conseguenti alla violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., atteso che il contribuente non denuncia con la necessaria precisione quale sia l'addebito mosso alla CTR, mescolando in rubrica e nell'illustrazione ragioni di censura attinenti a violazione di legge e a vizi motivazionali, lasciando alla Corte di scegliere tra le critiche quella più opportuna (Cass. sez. I n. 21611 del 2013); anche in astratto, il motivo sarebbe comunque infondato alla luce della giurisprudenza successivamente andata a consolidarsi nel senso che, pur essendo applicabile alla presente fattispecie gli artt. 37 s. d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, trattandosi di somme fin dall'origine non dovute, il termine quadriennale entro cui chiedere il rimborso deve farsi decorrere dal giorno del versamento diretto o della avvenuta ritenuta (Cass. sez. un. n. 13676 del 2014; Cass. sez. VI n. 25268 del 2014).
2. Assorbito il ricorso incidentale condizionato.
3. Nella recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale richiamato da ultimo, debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare le spese di ogni stato e grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale; compensa integralmente le spese di ogni fase grado.