Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 03 novembre 2017

Attuazione del decreto 14 febbraio 2013, n. 79, relativo al regolamento recante: «Disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti in acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa.»

 

Art. 1

 

1. Con questo decreto si disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa nel rispetto della disciplina vigente anche nelle Regioni a Statuto speciale.

2. L'autorizzazione qui disciplinata non sostituisce alcuna altra autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta richiesto dalla normativa vigente e presuppone il rilascio di regolare titolo concessorio per l'uso dell'area demaniale marittima oggetto dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è necessaria per gli impianti che, alla data di entrata in vigore di questo decreto, esercitano l'attività di acquacoltura. Essa deve invece essere richiesta in caso di eventuali modifiche strutturali dell'impianto o della tipologia di specie allevata. L'autorizzazione decade nel caso di scadenza della concessione demaniale marittima relativa all'impianto.

 

Art. 2

 

1. Gli interessati al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa presentano la relativa istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, secondo lo schema allegato a questo decreto, per il tramite della Capitaneria di porto competente.

2. Il Capo del Compartimento svolge l'istruttoria convocando apposita Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 legge n. 241/1990, finalizzata all'emanazione di proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero di diniego dell'esercizio di impianti di aquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa.

3. Ultimata l'istruttoria entro il termine di novanta giorni dall'avvio dei lavori della Conferenza di servizi il Capo del Compartimento trasmette gli atti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura corredati da proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, ovvero, di diniego dell'esercizio di impianti di aquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Il Capo del Compartimento, ove lo ritenga opportuno, ai fini di cui sopra può sentire altri soggetti ritenuti indispensabili per la conclusione dell'istruttoria.

La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ricevuta la proposta di cui ai commi precedenti, adotta il provvedimento autorizzatorio, ovvero provvedimento di motivato diniego.

 

Art. 3

 

1. Le istanze già pervenute, prima della firma di questo decreto, presso gli Uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e dirette a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 1 sono da ritenersi valide e compiutamente ricevute. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvede a trasmetterle alle Capitanerie di Porto competenti per l'avvio dell'istruttoria e per l'eventuale richiesta di integrazione documentale.

2. Per il rilascio delle autorizzazioni alle unità asservite esclusivamente all'esercizio dell'attività da svolgersi in un impianto di acquacoltura continuano ad applicarsi le norme e le procedure di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1995.

Questo decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'affissione all'albo delle Capitanerie di porto, ed è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato

 

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

PEMAC III

Via XX Settembre n.20

00184 ROMA

 

per il tramite della

 

Capitaneria di Porto di ...................

 

Allegato al decreto.

 

OGGETTO: Richiesta rilascio autorizzazione all'esercizio di impianti _________di acquacoltura.

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________ (Prov.___) il __________ e residente a ______________________________ (Prov.___ ) via ________________________________ n. ____ CAP. _______ tel. ____________e-mail ________________@______________ PEC __________________@__________________ in qualità di _____________________________della ditta ______________ con sede in ___________________ via __________________________ n. ___ CAP____

 

CHIEDE

 

il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura ubicata nel Comune di________________________

mappali.: _____________ fogli: ______________ superficie: ___________

 

In allegato consegna la seguente documentazione:

-fotocopia documento d'identità in corso di validità del richiedente;

- n.1 marca da bollo da apporre sulla domanda;

- relazione tecnico-illustrativa, riguardante le caratteristiche dell'impianto con indicazione delle specie ittiche oggetto di allevamento;

-titolarità dell'impianto o autorizzazione all'utilizzo del medesimo;

-copia concessione demaniale dell'impianto o copia del contratto di locazione stipulato con il titolare dello stesso impianto;

-eventuali ulteriori documenti che si ritiene opportuno allegare.

 

Data ________________ Firma ________________________

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 9 novembre 2017, n. 262.