Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 novembre 2017, n. 26417

Tributi - IRAP - Professionisti - Requisito dell’autonoma organizzazione - Lavoro di terzi

Ragioni della decisione

 

Costituito il contraddittorio ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

1. L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Toscana, che il 12 febbraio 2016 ha riformato la decisione della CTP-Pistoia laddove ha accolto le domande giudiziali di A.P., agente mandatario della SIAE, dirette a ottenere l'annullamento degli atti impositivi per l'IRAP non versata dal 2006 al 2009. Il contribuente resiste con controricorso e memoria.

2. La ricorrente esattamente censura ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1 lett. C, del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446) la sentenza d'appello laddove stima l'attività del contribuente priva del requisito dell'autonoma organizzazione nonostante l'avvalimento di un lavoratore dipendente.

3. Con Cass. s.u. n. 12108 del 2009 si è da tempo chiarito che l'attività di agente è esclusa dall'imposizione se si tratti di esercizio non autonomamente organizzato e che tale requisito ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l' id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Si è precisato, inoltre, che costituisce onere del contribuente, che chieda il riconoscimento che l'imposta non sia dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (conf. sez. 5, n. 13095 del 2012; sez. 6-5, n. 1437 del 2017). Si è ancora aggiunto, con Cass. s.u. n. 9451 del 2016, che il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre altresì se il contribuente "si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive" (conf. sez. 6-5, n. 23101 del 2016; sez. 5, n. 2452 del 2017).

4. In controricorso non è contestato che il contribuente abbia sostenuto le cospicue spese per lavoro dipendente indicate in ricorso, con esborsi annui compresi tra 25 e ben 40 mila euro. Il che avrebbe richiesto, per osservare i principi di diritto enunciati dalle sezioni unite, che fosse indagato da parte del giudice d'appello se l'avvalimento non occasionale di un collaboratore si risolvesse o meno nell'esplicazione di mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive, spettando alla parte, richiedente l'esonero dall'imposta, provare anche le predette concrete condizioni lavorative. Invece il giudice d'appello, nel riformare la decisione di prime cure, ha trascurato la rigorosa osservanza dei superiori principi di diritto circa la verifica del compendio organizzativo del contribuente.

5. Il contribuente, in memoria, sostiene di aver provato nel giudizio di merito di essersi avvalso unicamente di un "impiegato di 4° livello" e di aver documentato con l'allegazione - nel fascicolo di primo grado sub lett. H) - della busta paga del dipendente. Sennonché nella sentenza d'appello manca, persino graficamente, qualsiasi accenno a tale documento e alla sua rilevanza probatoria, così eludendo il giudice di merito il thema probandum indicato come indefettibile oggetto di valutazione dalla regola di diritto enunciata dalle sezioni unite. Peraltro, non avendo la Corte di cassazione autonomo accesso agli atti del giudizio (Cass. n. 16035 del 2015) e mancando la necessaria ricostruzione retrospettiva della vicenda processuale nel controricorso, la verifica in fatto sollecitata nella memoria non solo va oltre le finalità meramente illustrative tipiche di tale atto, ma travalica i compiti stessi devoluti alla cognizione del giudice di legittimità, sviandola nel merito.

6. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, primo comma, cod. proc. civ. con ordinanza di accoglimento e cassazione con rinvio per nuovo e più compiuto esame delle fattispecie concreta, sulla scorta della completa osservanza della regola di diritto sopra enunciata sub par.3) come precisata sub 54).

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.