Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 novembre 2017, n. 26461

ICI - Area edificabile annessa ad un fabbricato industriale - Tassazione

Rilevato che

1. Il Comune di Collebeato (BS) propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 97/63/12 del 15 maggio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento notificato al Salumificio V. spa, per Ici 2004, per un'area edificabile annessa ad un fabbricato industriale (cat.D7) posseduto da quest'ultima.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l'area in questione non fosse autonomamente tassabile ai fini Ici, in quanto pertinenza (piazzale per il transito degli autocarri) del fabbricato industriale, e già considerata nella determinazione della rendita a quest'ultimo attribuita. La natura pertinenziale dell'area, inoltre, era già stata definitivamente affermata, per diverse annualità di imposta, dalla commissione tributaria provinciale di Brescia con sentenza tra le parti n. 122/16/06, passata in giudicato.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla parte intimata Salumificio V. S.p.A..

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta - ex art. 360, 1° co. n. 3 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, 1° comma, lettera b) d.lgs. 504/92. Per avere la commissione tributaria regionale attribuito natura pertinenziale all'area in oggetto, nonostante che questa: - fosse edificabile sulla base degli strumenti urbanistici; - non fosse destinata, nell'annualità di riferimento, ad un asservimento stabile ed irrevocabile integrante la nozione di pertinenza ex articolo 817 cod. civ.; - fosse stata infatti successivamente edificata mediante ampliamento del fabbricato industriale.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione altresì dell'articolo 2909 cod.civ., sotto il duplice profilo: - della inesistenza di preclusione conseguente alla citata sentenza della commissione tributaria provinciale di Brescia n. 122/16/06, dal momento che in essa si controverteva non della natura pertinenziale dell'area, bensì del criterio di determinazione della base imponibile, secondo i valori di bilancio, relativamente al fabbricato industriale D7; - del sopravvenire, invece, di un opposto giudicato (ordinanza della corte di cassazione di manifesta fondatezza del ricorso del Comune n. 268/11) espressamente escludente, con riguardo all'Ici 2002/2003, proprio la natura pertinenziale dell'area in questione.

2.2 E' fondato, con effetto assorbente dell'altra censura, quest'ultimo motivo di ricorso.

La questione qui dedotta è stata già affrontata e risolta - tra le stesse parti - da questa corte di legittimità la quale, con ordinanza n. 16838 del 3 ottobre 2012 nel citato ricorso n. 268/11, ha stabilito l'imponibilità Ici dell'area edificabile in questione, osservando quanto segue: "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, il quale esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un'altra, secondo la relativa definizione contenuta nell'art. 817 c.c.. Ne deriva che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un'area edificabile, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato de/luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius edificandi" e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile "ad libitum", come nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 25127 del 30/11/2009, n. 6501 del 2005). Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso gli avvisi di accertamento".

Questa statuizione - recettiva del costante orientamento di legittimità in ordine ai requisiti di imponibilità Ici delle aree pertinenziali ex art. 2 d.lgs. 504/92 - ha effetto preclusivo nella presente controversia, in quanto concernente proprio l'accertamento della questione dirimente costituita dal rapporto di pertinenzialità dell'area rispetto al fabbricato industriale, nei medesimi termini qui dedotti. A nulla rileva che tale accertamento sia stato svolto con riguardo ad annualità pregresse (2002/2003), posto che non risulta dagli atti di causa - né tale circostanza è stata allegata dalla società contribuente - che lo stato di fatto rilevabile in queste ultime annualità sia variato rispetto all'annualità (2004) oggi in contesa. Risulta anzi, al contrario, che la modificazione dello stato dei luoghi sia intervenuta soltanto a partire dal 2005, con la cessazione della destinazione dell'area al transito degli autocarri e la sua effettiva edificazione in ampliamento del fabbricato industriale esistente.

Va fatta qui applicazione del consolidato orientamento di legittimità in base al quale, in materia tributaria, il giudicato esterno prodottosi con riguardo ad una determinata annualità d'imposta esplica effetto vincolante su diverse annualità, allorquando "vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata" (Cass. 4832/15; così, tra le altre: Cass. 6953/15; 20257/15).

Si tratta di orientamento che trova origine in Cass. SU 13916/06, secondo cui l'estensione dell'efficacia del giudicato a diverse annualità "non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente". Sicchè "in riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta".

L'espansione nel tempo del giudicato esterno così formatosi presuppone dunque - in contesto di invarianza normativa - che tra le diverse annualità sussista identità e continuità di presupposti fattuali costitutivi del rapporto impositivo; con conseguente permanenza degli effetti dell'accertamento operato con riguardo ad una determinata annualità.

Va infine osservato come l'efficacia preclusiva conseguente al giudicato costituito dall'ordinanza di questa corte n.16838/12 cit. non venga meno a causa del giudicato formatosi sulla menzionata sentenza della commissione tributaria provinciale di Brescia n. 122/16/06. Da un lato, non può dirsi - in sede di delimitazione dell'oggetto di quest'ultima - che la sentenza del giudice di merito abbia riguardato, negli stessi termini della presente controversia, la specifica questione della pertinenzialità dell'area in oggetto (colà vertendosi di impugnativa di silenzio-diniego avverso istanza di rimborso di Ici pagata sul fabbricato industriale in eccesso rispetto alla rendita catastale a quest'ultimo attribuibile); dall'altro, ricorre comunque il principio reiteratamente affermato da questa corte di legittimità (v. Cass. Sez.Trib. n. 8305/14, con richiamo a Cass. 19 novembre 2010, n. 23515 e Cass. 8 maggio 2009, n. 10623) "secondo cui qualora sulla medesima questione si siano formati due - o più - giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale; nel senso che il secondo - o, comunque, l'ultimo - giudicato prevale in ogni caso sugli altri, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione questa che è consentita soltanto ove tale seconda sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato". Nel caso di specie è indubbio sia che il giudicato determinatosi a seguito dell'ordinanza della Corte sia intervenuto successivamente a quello della commissione tributaria provinciale di Brescia, sia che l'ordinanza della Corte non sia stata fatta oggetto di revocazione.

Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, né sono state indicate altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., mediante rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente. Visto il sopravvenire del giudicato preclusivo alla sentenza di appello, nonché la sussistenza di un apparente conflitto di giudicati, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

- accoglie il ricorso;

- cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., respinge il ricorso introduttivo della società contribuente;

- compensa le spese di legittimità e merito.