Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 febbraio 2018, n. 2533

Imposte dirette - IRPEF - Istanza di rimborso - Indennità di cessazione del rapporto di lavoro - Tassazione separata

 

Fatti e ragioni della decisione

 

La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, confermando la parziale legittimità della domanda di rimborso proposta il 3.12.2010 da C.C. in relazione all'eccedenza di ritenute IRPEF operate dal sostituto d'imposta della Cassa di previdenza lavoratori E. sulle somme corrisposte a titolo di indennità di cessazione del rapporto di lavoro nell'anno 2003 ed assoggettate a tassazione separata. Secondo la CTR la domanda di rimborso non era incorsa nella decadenza di cui all'art. 38 dPR n. 602/1973, decorrendo il termine di 48 mesi dal momento in cui era stato effettuato il ricalcolo dell'ammontare finale della tassazione separata con conseguente versamento a saldo in favore del contribuente.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso la parte intimata, che pure ha depositato memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell'art. 38 dPR n. 602/1973, è fondato.

Questa Corte (da ultimo, Cass. n. 25177/2016 e Cass. n. 11602/2016) ha reiteratamente chiarito che il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti sussistendo, in questa ipotesi, l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale momento, a nulla rilevando la riliquidazione successiva (alla quale peraltro non si riferisce l'istanza di rimborso) (cfr. Cass. nn. 13478/2008, 5978/2006, 24058/2011, 4166/2014).

Non può dubitarsi, allora, che nel caso esaminato dalla CTR la contestazione fondante la domanda di rimborso del contribuente - correlata alla circostanza che la ritenuta era stata operata applicando l'aliquota piena e non l'aliquota ridotta del 12,50% - era direttamente collegata alla struttura stessa del calcolo della ritenuta e, pertanto, poteva essere fatta valere fin dal momento di effettuazione della ritenuta (v. Cass. n. 21734/14, Cass. 17132/2015; Cass. 11602/2016, cit.).

A tali principi, idonei a confutare le difese del controricorrente anche esposte in memoria, non si è conformato il giudice di appello.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, non occorrendo ulteriori accertamenti, sicché il ricorso introduttivo, risultando evidente il decorso del termine di decadenza di 48 mesi dalla ricezione delle somme al momento dell'istanza di rimborso proposto dal contribuente va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito.

Condanna il C. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore dell'Agenzia delle entrate in euro 800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.