Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 01 dicembre 2017, n. 101

Elenco soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche - Aggiornamento

Articolo 1

(Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)

 

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l'iscrizione dei soggetti di seguito riportati, nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è rinnovata per cinque anni decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni: ACCERTA s.p.a., AGENZIA BELTRAMO s.n.c., APAVE ITALIA CPM s.r.l., AVAL s.r.l., BOREAS s.r.l., E.C.S. Europe Certification Service s.r.l., E.L.T.I. European Lift Testing Italia s.r.l., E.T.C. European Technological Certification s.r.l., HT s.r.l., I.M.Q. - Istituto Italiano del Marchio di Qualità s.p.a., I.N.C. - Istituto Nazionale di Certificazione s.r.l., IES Ingegneria e sicurezza Degasperi s.r.l., METIDE s.r.l., O.EMME.B. s.r.l., PRO.VE.CO. Engineering Service s.r.l., RINA Services s.p.a., SECUR CONTROL GIANNINI s.r.l., SIDELMED s.p.a., TECNICA s.r.l., V.E.M. s.r.l., VERICERT s.r.l., VERIFICHE s.r.l., VERSIT s.r.l. e VIEM s.r.l.

 

Articolo 2

(Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati con sospensione parziale delle abilitazioni)

 

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l'iscrizione dei soggetti di seguito riportati, nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è rinnovata, per cinque anni decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, con sospensione delle abilitazioni all’effettuazione delle verifiche sulle attrezzature del gruppo GVR: BUREAU VERITAS ITALIA s.p.a., EN.P.I. s.r.l., GENERAL - INSPECTION s.r.l., TÜV ITALIA s.r.l. e VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti s.r.l.

 

Articolo 3

(Variazione delle abilitazioni)

 

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti di seguito indicati, già iscritti nell'elenco adottato con decreto direttoriale in data 20 settembre 2017, già richiamato in premessa, sono modificate secondo le rispettive istanze di variazione: APAVE ITALIA CPM s.r.l., AVAL s.r.l., BUREAU VERITAS ITALIA s.p.a., E.L.T.I. European Lift Testing Italia s.r.l., NORMATEMPO ITALIA s.r.l. e VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 resta invariato il periodo di validità dell’iscrizione nell’elenco.

 

Articolo 4

(Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati)

 

1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, la Società EVP s.r.l. - Ente Verifiche Periodiche, è iscritta per cinque anni decorrenti dalla data del presente decreto nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del D.I. 11.4.2011.

 

Articolo 5

(Elenco dei soggetti abilitati)

 

1. Tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, è adottato l'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente l’elenco adottato con decreto direttoriale del 20 settembre 2017, già richiamato in premessa.

 

Articolo 6

(Obblighi dei soggetti abilitati)

 

1. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.

2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i dati di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.

3. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, acquisito il parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

 

Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

 

Allegato

(omissis)

L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio "48 ore".