Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 marzo 2017, n. 7925

Inps - Contributi omessi - Sanzioni civili - Accertamento ispettivo - Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato

 

Fatti del processo

 

Con sentenza n. 480/2010 la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da B.E.D.M. contro la sentenza del Tribunale di Cosenza che ne aveva respinto le opposizioni avverso le ordinanze ingiunzioni n. 96544 del 30 maggio 1997 e n. 96458 del 15 luglio 1997, emesse dall'INPS per contributi omessi e relative sanzioni civili. Le somme erano pretese dall'istituto previdenziale a seguito dell'accertamento, in sede ispettiva, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato tra alcune insegnanti e la scuola materna G.D.R. gestita, unitamente al sacerdote G.C., da B.E.D.M.

Quest'ultima ricorre per la cassazione di tale sentenza affidandosi a tre motivi. L’INPS resiste con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. La ricorrente denuncia con il primo motivo la violazione o falsa applicazione di norme di diritto che individua, nell'illustrazione del motivo, nell'art. 2697 c.c. In particolare, si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia errato nell’attribuire alla parte opponente l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le insegnanti e la scuola materna. La Corte territoriale, infatti, aveva statuito che spettasse alla scuola materna fornire la prova rigorosa che la causa del rapporto consistesse unicamente nell'affectio e che tale onere non era stato assolto.

2. Il motivo è infondato. Va premesso che, come è dato arguire dalla sentenza impugnata, la difesa della ricorrente non si era fondata sulla negazione delle modalità di espletamento dei rapporti ma, bensì, sull'affermazione che tali rapporti non fossero soggetti ad alcun obbligo contributivo perché non onerosi. In particolare, la pattuizione intercorsa tra le parti con la quale si era convenuto che non sarebbe stato erogato alcuno stipendio e che l'attività d'insegnamento sarebbe stata certificata solo per consentire l'acquisizione di punteggi utili per assunzioni presso le istituzioni pubbliche, escludeva la natura onerosa e quindi subordinata. L'INPS, si dà atto in sentenza, aveva accertato la natura subordinata dei rapporti sulla base di taluni presupposti documentali e precisi riscontri quali i certificati di servizio del competente circolo didattico e le dichiarazioni raccolte dalle lavoratrici.

3. L'esame del motivo va preceduto dalla riaffermazione del principio - più volte espresso da questa Corte - secondo cui nel caso in cui siano accertati l'esercizio professionale, cioè sistematico, di un'attività economica, di produzione o scambio di beni o servizi, mediante organizzazione di mezzi, al fine di conseguire uno scopo di lucro, e, al tempo stesso, l'effettuazione, nell'ambito di tale organizzazione imprenditoriale, di prestazioni oggettivamente configurabili come di lavoro subordinato, le medesime debbono presumersi effettuate a titolo oneroso, salva la prova - da fornirsi da colui che contesta l'onerosità - che le prestazioni stesse sono caratterizzate da gratuità. Una tale prova, peraltro, non può essere desunta soltanto dalle formali pattuizioni intercorse tra le parti, ma deve consistere nell'accertamento, specie attraverso le modalità di svolgimento del rapporto, di particolari circostanze oggettive o soggettive (modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni intercorrenti tra le stesse), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell'irrinunciabilità della retribuzione, non essendo sufficiente la semplice dimostrazione che il lavoratore si ripromette di ricavare dalla prestazione gratuita un vantaggio futuro e non pecuniario (come, nella specie, l'acquisizione del punteggio derivante dallo svolgimento di attività d'insegnamento in un istituto magistrale parificato). (Cass. 7186/1986 e nello stesso senso Cass. 3290/1998; 1895/1993; 5550/85; 996/83; 527/83; 2123/81; n. 4128/46; 2504/79; 4015/76). Nel caso di specie, dunque, la sentenza impugnata ha correttamente posto a carico della datrice di lavoro - che sosteneva la tesi della prestazione gratuita in vista del futuro vantaggio auspicato dalle insegnanti - l'onere di provare che il rapporto di lavoro instaurato con le insegnanti stesse fosse gratuito, superando la presunzione di onerosità.

4. Con il secondo motivo la ricorrente - senza indicare espressamente il vizio previsto dall'art. 360 primo comma n. 5 - lamenta insufficiente ed errata motivazione, sostenendo che la Corte d'appello di Catanzaro abbia errato nel dare credito alle dichiarazioni rese dalle insegnanti valutandole, peraltro, in modo difforme rispetto ai loro contenuti. Anzi, dalle medesime affermazioni poteva trarsi solo il convincimento che l'attività di insegnamento era stata resa gratuitamente e volontariamente non per <affectio> o spirito di solidarietà ma solo per maturare punteggi utili per l'inserimento nelle graduatorie per l'assunzione di incarichi nelle scuole statali.

5. Il motivo è infondato. Nel caso di specie il vizio di motivazione della sentenza impugnata sarebbe derivato dall'eccessiva rilevanza attribuita ad alcune emergenze istruttorie (domanda di assunzione rivolta al direttore didattico, osservanza di turni di lavoro, firma su fogli di presenza) e dalla mancata valorizzazione delle risultanze dell' interrogatorio delle insegnanti sulla gratuità della prestazione pur di acquisire punteggio. Da queste, infatti, ad avviso della ricorrente, si doveva evincere che nessun compenso era stato concordato oltre all'acquisizione del punteggio.

6. Le critiche al procedimento logico che ha condotto la Corte d'appello a ritenere la natura subordinata dei rapporti in esame non colgono nel segno perché la Corte territoriale ha correttamente fondato il decisum sul difetto di allegazione degli elementi dai quali poter trarre la natura mutualistico - assistenziale o comunque gratuita dell'attività richiesta all'insegnante. Invero, come ripetutamente affermato da questa Corte (v., ex multis, Cass. 11089/2012), ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici.

7. Una tale prova, peraltro, non può essere desunta soltanto dalle pattuizioni intercorse tra le parti, ma deve consistere nell'accertamento, specie attraverso le modalità di svolgimento del rapporto, di peculiari circostanze oggettive o soggettive che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell'irrinunciabilità della retribuzione. Già da tempo questa Corte di legittimità, intervenendo proprio in fattispecie incentrata sull'acquisizione del punteggio derivante dallo svolgimento di attività d'insegnamento, ha ritenuto non dirimente la semplice dimostrazione del vantaggio futuro e non pecuniario che il lavoratore si ripromette di ricavare dalla prestazione gratuita (v. la già citata Cass. 7158/1986). Si appalesano, allora, per quanto detto, prive di decisività le censure avverso la ritenuta subordinazione imperniate esclusivamente sull’inadeguata valutazione delle risultanze dell’interrogatorio libero delle lavoratrici.

8. Peraltro, i vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sono configurabili solo quando nel ragionamento del giudice sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate e non possono consistere nella mera difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice a quo rispetto a quello preteso dalla parte, in quanto spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Cass. 22 aprile 2010, n. 9547; 19 agosto 2011, n. 17437).

9. In particolare, per quanto riguarda la valutazione delle prove fornite ai fini della dimostrazione della natura onerosa o gratuita della prestazione, questa Corte ha più volte ribadito che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici (così Cass. 3 luglio 2012, n. 11089; Cass. 26 gennaio 2009, n. 1833; 20 febbraio 2006, n. 3602). Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l'iter logico-argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.

In particolare la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione - che, peraltro, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - della natura subordinata dei rapporti di lavoro in oggetto, uniformandosi ad un consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso e può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, solo ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fermo restando che è colui che oppone rapporti di lavoro diversi dal rapporto di lavoro subordinato che deve provare i requisiti richiesti per la configurazione del diverso rapporto (vedi, tra le altre: Cass. 3 luglio 2012, n. 11089; Cass 26 gennaio 2009, n. 1833; Cass. 20 febbraio 2006, n. 3602). In questa ottica, dunque, la Corte d'appello di Catanzaro, dopo l’esame del materiale probatorio acquisito, ha indicato analiticamente gli elementi in fatto, emersi dalla prova per testi espletata in primo grado, che l'hanno portata a concludere per l'onerosità delle prestazioni lavorative: la presenza delle lavoratrici presso l'asilo con la finalità di insegnare previa domanda presentata al direttore didattico per gli armi scolastici attestati nei rispettivi certificati di servizio, lo svolgimento effettivo di attività di insegnamento attraverso turni predisposti, la soggezione al controllo senza preavviso effettuato dallo stesso direttore didattico, l'ontologico contenuto della nozione di subordinazione derivante da tale tipo di controllo.

10. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente si duole dell'omessa pronuncia su un capo della domanda. Sostiene che nell'atto d'appello all'ultima pagina erano stati reiterati i motivi di impugnazione già articolati in primo grado ma non decisi dal Tribunale. Si trattava del rilievo di difformità tra contestazione e condanna perché le ipotesi di illecito amministrativo contestate nel verbale di accertamento sarebbero state diverse da quelle ingiunte e del rilievo di mancata enunciazione dei criteri di applicazione della sanzione applicata. Il motivo è chiaramente inammissibile attesa la carenza di specificità e di autosufficienza che caratterizza la descrizione delle circostanze processuali sulle quali si fonda la censura. Questa Corte ha affermato (Cass 14561/2012; 17049/2015) che è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte.

11. Al rigetto del ricorso consegue, infine, la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.