Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 20 maggio 2017

Modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220

 

Art. 1

Oggetto

 

1. Il presente decreto regola le modalità di funzionamento e gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito «Fondo», istituito a decorrere dall'anno 2017, ai sensi dell'art. 13, della legge 14 novembre 2016, n. 220, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito «Ministero».

 

Art. 2

Destinazione delle risorse del Fondo

 

1. Il Fondo è destinato alla realizzazione degli interventi in materia di finanziamento e fiscalità nel settore del cinema e dell'audiovisivo, previsti nelle sezioni II, III, IV e V del Capo III della legge n. 220 del 2016. In particolare, il Fondo è destinato al finanziamento di:

a) incentivi fiscali;

b) contributi automatici;

c) contributi selettivi;

d) contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

2. Il Fondo è altresì destinato al finanziamento del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29 della medesima legge n. 220 del 2016.

 

Art. 3

Dotazione del Fondo

 

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 13 della legge n. 220 del 2016, il complessivo livello di finanziamento degli interventi finanziati a valere sul Fondo è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

2. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo affluiscono, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 alla data del 1° gennaio 2017, relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate al medesimo Fondo.

 

Art. 4

Riparto del Fondo

 

1. Il Fondo è ripartito annualmente tra le diverse tipologie di incentivi e contributi di cui all'art. 2 con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore per il cinema e l'audiovisivo, istituito ai sensi dell'art. 11 della legge n. 220 del 2016. Il decreto di riparto viene adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi e per i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, disciplinati rispettivamente dagli articoli 26 e 27 della medesima legge, non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo.

2. Le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 1 alle diverse tipologie di contributi sono gestite a carico del Fondo. In deroga al primo periodo, le eventuali risorse destinate, con decreto adottato ai sensi del comma 1, agli incentivi di cui alla sezione II, Capo III, della legge n. 220 del 2016, ulteriori rispetto a quelle già iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 220 del 2016, al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per la gestione degli incentivi di cui alle sezioni II, III, IV e V, Capo III, della legge n. 220 del 2016, il Ministero può avvalersi dell'Istituto Luce Cinecittà s.r.l., che svolge tale attività con le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 5

Gestione del Fondo

 

1. Le risorse eventualmente non utilizzate in ciascun anno per gli incentivi di cui alla sezione II sono individuate, ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge n. 220 del 2016, tenendo conto sia dell'ammontare degli incentivi concessi dal Ministero, sia di quelli fruiti dai beneficiari sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo.

 

Art. 6

Disposizioni transitorie

 

1. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all'art. 4 del presente decreto, recante il riparto del Fondo per l'anno 2017, è adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 18 luglio 2017, n. 166.