Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 luglio 2017, n. 17513

Imposta di registro proporzionata al credito - Giudizio di simulazione e revocatoria di vendita - Avviso di liquidazione

 

Fatti di causa

 

All'esito di un giudizio ove era stata convenuta per simulazione e revocatoria di vendita, I.K. s.r.l. era raggiunta per solidarietà passiva da avviso di liquidazione dell'imposta di registro proporzionata al credito in quel giudizio azionato e dichiarato nella sentenza che l'aveva definito.

Accolta in primo grado, l'impugnazione dell'avviso di liquidazione era respinta in appello con l'argomento che nel giudizio di simulazione e revocatoria era stata chiesta ed emessa pronuncia dichiarativa del credito vantato dall'attore I.G.C. s.p.a. nei confronti della co-venditrice M.L.G..

I.K. ricorre per cassazione sulla base di sette motivi, illustrati da memoria.

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il ricorso denuncia violazione dell'art. 12 preleggi e vizio logico (primo motivo), violazione degli artt. 1416 e 2901 cod. civ., artt. 81 e 100 cod. proc. civ. (secondo motivo), violazione del divieto di doppia imposizione (terzo motivo), violazione dell'art. 21 d.P.R. 131/1986, art. 8 tariffa parte I (quarto motivo), vizi logici (quinto e sesto motivo), violazione degli artt. 21, 37 e 57 d.P.R. 131/1986, art. 53 Cost., artt. 33 e 103 cod. proc. civ. (settimo motivo).

I motivi vanno trattati unitariamente per connessione: assumono che la sentenza tassata solo formalmente abbia accertato il credito di Intesa, poiché questo era già oggetto di decreti ingiuntivi irrevocabili e comunque fungeva da mero titolo di legittimazione all'azione di simulazione e revocatoria; stigmatizzano che, oltre a duplicare la tassa scontata dai decreti ingiuntivi, l'imposizione proporzionale sul capo della sentenza relativo al credito di Intesa verso G. gravi su I.K. malgrado la sua estraneità al credito stesso.

2. I motivi sono fondati.

In tema di imposta di registro, fuori dei casi di litisconsorzio necessario, il presupposto della solidarietà tra le parti in causa ex art. 57 d.P.R. 131/1986 non può individuarsi nella semplice partecipazione al giudizio qualora il partecipante sia rimasto estraneo al rapporto considerato nella sentenza, giacché la solidarietà non investe la sentenza in quanto tale, bensì il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva (Cass. 15 maggio 2006, n. 11149, Rv. 589504; Cass. 31 luglio 2007, n. 16917, Rv. 599812; Cass. 19 giugno 2009, n. 14305, Rv. 608879; Cass. 16 luglio 2010, n. 16745, Rv. 614539; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21134, Rv. 632570).

Nella specie, il rapporto creditorio tra Intesa e G. è esterno al rapporto processuale tra Intesa e I.K., rispetto al quale esercita funzione di pura legitimatio ad causam.

L'erroneità della decisione d'appello è comprovata in punto di scindibilità delle domande e in punto di capacità contributiva: a) l'attore in simulazione e revocatoria si legittima già con un'aspettativa di credito, sicché il giudizio sul negozio non esige il contestuale accertamento del credito dell'attore; b) un'imposta proporzionale all'entità del credito rappresenta per la parte negoziale non debitrice un'imposta senza indici di capacità, giacché l'entità del credito dell'attore in simulazione e revocatoria può essere ben superiore al valore del negozio oggetto della domanda di nullità e inefficacia.

3. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

Il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: «in tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, la sentenza pronunciata sulla domanda di simulazione e revocatoria di un contratto non può essere tassata a carico della parte negoziale non debitrice in misura proporzionale all'entità del credito dell'attore - anche ove questi abbia chiesto e ottenuto il contestuale accertamento del proprio credito verso una diversa parte negoziale -, giacché la solidarietà passiva ex art. 57 d.P.R. 131/1986 non investe la sentenza in quanto tale, bensì il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva».

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.