Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 novembre 2016, n. 22548

Invalidità civile - Assegno mensile di assistenza - Inps - Requisito sanitario - Sussistenza

 

Svolgimento del processo

 

1. La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza depositata in data 8 marzo 2011, riformando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto di R.B. all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 I. n. 118/1971 e, per l'effetto, ha condannato l'Inps al pagamento dei relativi ratei con decorrenza dal 5/10/2007, oltre agli accessori di legge.

2. Fermo restando il giudizio di sussistenza del requisito sanitario già espresso dal tribunale, la Corte, in accoglimento dell'appello, ha ritenuto provato il requisito reddituale attraverso la produzione, con il ricorso di appello, della documentazione attestante il possesso di redditi al di sotto del limite legale, acquisita al giudizio "in quanto indispensabile ai fini della decisione"; ha inoltre ritenuto provato, sulla base delle deposizioni testimoniali assunte, il requisito della incollocazione, ossia il mancato svolgimento di attività lavorativa per il periodo di interesse, fino al raggiungimento della soglia anagrafica preclusiva del beneficio.

3. Contro la sentenza, l'Inps propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi, illustrato, da memoria. Il B. resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione d'inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dal controricorrente. Come risulta dagli atti la sentenza è stata notificata in data 23/3/2011. Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. scadeva pertanto il 22/5/2011, ma cadendo di domenica, il termine è prorogato di diritto ai sensi dell'art. 155, quarto comma, c.p.c. al primo giorno seguente non festivo, ossia al 23/5/2011. Il ricorso per cassazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario ai fini della sua notificazione il 23/5/2011, come risulta dal timbro cronologico apposto in calce al ricorso. Il ricorso deve pertanto ritenersi tempestivo.

2. Il primo motivo, proposto ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., è fondato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e con esso la parte si duole del mancato esame dell'eccezione di decadenza sollevata, ai sensi dell'art. 42, comma 3°, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella memoria difensiva in primo grado e riproposta con la memoria di costituzione in appello. In punto di fatto, l'Istituto assume che la decadenza era maturata poiché la comunicazione del rigetto della domanda in sede amministrativa risaliva al 23/4/2008, mentre il ricorso giudiziale è del 19/3/2009.

3. Il secondo motivo è fondato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 3°, cit., dell'art. 23, comma 2°, D.L. 24 dicembre 2003,n. 355, convertito in L. 27 febbraio 2004, n. 47, e dell'art. 252 disp. att. c.p.c. L'Inps si duole del mancato accoglimento della eccezione di decadenza, così come prospettata. In proposito, il controricorrente obietta di aver proposto ricorso al comitato provinciale dell'Inps e che tale ricorso era stato respinto, come risultava da una missiva in data 7/7/2008 del direttore dell'Inps di Ancona, a lui mai notificata.

4. Il terzo motivo è fondato sulla violazione degli artt. 11 e 13 della L. n. 118/1971, nonché degli artt. 2697 c.c., 414, 416 e 421 c.p.c. L'Istituto lamenta che la Corte ha ritenuto provato il requisito reddituale sulla base di un documento tardivamente prodotto, non avente carattere di novità e inammissibile anche in caso di riconosciuta indispensabilità, essendo la parte già decaduta dal diritto alla prova. Aggiunge che gli unici documenti prodotti dal ricorrente al momento del deposito del ricorso erano un'autocertificazione risalente al febbraio 2008, irrilevante ai fini della prova, ed il modello CUD dell'asserito coniuge, mentre solo con il ricorso in appello egli aveva prodotto un certificato dell'agenzia delle entrate ed il CUD relativi all'anno 2008. Peraltro, si trattava di documenti insufficienti a provare il requisito reddituale, considerato che il diritto all'assegno era stato riconosciuto dal 5/10/2007 e la sentenza era stata resa il 18 febbraio 2011, sicché la prova del requisito reddituale e dell'incollocamento al lavoro doveva essere fornita con riferimento all'intero periodo 2007-2010.

5. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

6. L'Inps ha dedotto di aver sollevato sia nella memoria difensiva di primo grado sia in quella di appello l'eccezione di decadenza prevista dal comma 3° del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003, a norma del quale la domanda giudiziale deve essere proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.

7. Ha anche riportato i termini in cui l'eccezione è stata sollevata e l'ambito fattuale che la delimita, sicché il motivo di ricorso supera il vaglio dell'autosufficienza, consentendo al giudice di legittimità l'accesso agli atti di causa al fine di verificare la sussistenza e la legittimità dell'eccezione: invero, anche quando si deducono errores in procedendo (quale è quello in esame), il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) (così Cass. sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077; v. pure Cass., ord. 28 novembre 2014, n. 25299).

8. La Corte territoriale ha detto tutto omesso l'esame dell'eccezione di decadenza, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, sicché la pronuncia sulla stessa era necessaria ed ineludibile. La sentenza pertanto deve essere cassata e rinviata al giudice d'appello perché si pronunci sulla medesima eccezione, involgendo l'apprezzamento della sua fondatezza questioni di fatto inibite a questa Corte.

9. Restano così assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione.