Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 dicembre 2016, n. 27068

Esenzione decennale dell’IRPEG - Diniego della domanda

 

In fatto e in diritto

 

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata ritenuta l’illegittimità del diniego della domanda di esenzione decennale dell’IRPEG avanzata dalla società E.T.C. E. T. C. srl.

La società contribuente non ha depositato difese scritte. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia deduce la nullità della sentenza impugnata per avere ritenuto la definitività della sentenza resa dalla CTR Sicilia n. 498/34/10, ancorché la parte contribuente avesse omesso di dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza, è palesemente fondato.

Ed invero, per costante giurisprudenza di questa Corte la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola dell’idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza. -cfr. Cass. 19883/2013-,

Orbene, nel caso di specie la CTR ha ritenuto la definitività della sentenza ancorché la stessa non risultasse dagli atti, né la parte contribuente avesse dedotto e provato la definitività della sentenza anzidetta.

Sulla base di tali considerazioni e in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.