Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 marzo 2017, n. 5996

Tributi diretti - IRPEF - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Detrazioni - In genere - Credito d'imposta per riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione - Art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000 - Limiti temporali della compensazione.

 

Fatti di causa

 

Respingendo l'appello erariale, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava l'annullamento di primo grado dell'avviso di pagamento emesso nei confronti della BN T. s.c.r.l. per accisa indebitamente compensata nell'anno 2002.

Oltre a rilevare la tardività della notifica dell'atto di gravame, il giudice d'appello confermava la ratio deciderteli addotta dal primo giudice circa la tempestività della compensazione.

L'Agenzia delle dogane ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

La società contribuente resta intimata.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 277 del 2000, art. 8 I. n. 448 del 1998, artt. 1 e 2 d.l. n. 265 del 2000, conv. I. n. 343 del 2000, per non aver il giudice d'appello rilevato l'inosservanza del termine perentorio di compensazione del credito d'imposta a riduzione degli oneri di accisa sul gasolio per autotrazione.

1.1. Il motivo è infondato.

Nel testo vigente ratione temporis, l'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 277 del 2000 stabilisce che gli esercenti "utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2"; queste a loro volta stabiliscono che, decorsi senza diniego sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione del contribuente, "l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997".

Il termine fissato dall'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 277 del 2000 è perentorio, attesa la categoricità della formulazione della norma e la ratio di certezza del gettito fiscale (Cass. 18 maggio 2012, n. 7879, Rv. 622388).

Nella specie, tuttavia, esso risulta osservato, sicché la pronuncia d'appello deve essere confermata, seppur emendata nella motivazione.

In base ai dati esposti dalla stessa Agenzia ricorrente, la dichiarazione dell'esercente fu presentata il 31 ottobre 2001, seguirono due compensazioni con modello F24 nelle date 20 dicembre 2001 e 15 febbraio 2002, quindi in data 21 febbraio 2002 l'ufficio interloquì sulla regolarità della dichiarazione.

Orbene, computati i sessanta giorni dalla dichiarazione del contribuente ed essendo il giorno finale una domenica (30 dicembre 2001), il silenzio-assenso ebbe a formarsi a tutto il 31 dicembre 2001.

L'esercente non avrebbe potuto compensare se non a far data dal 1° gennaio 2002.

Per quanto non si possa attribuire un effetto di riapertura del termine all'interlocuzione del 21 febbraio 2002 - come invece ritenuto dal giudice di merito -, trattandosi invero di un termine perentorio, resta che l'insorgenza del credito d'imposta ricade nell'anno 2002.

La compensazione del 15 febbraio 2002 non fu tardiva, quindi, e la pretesa di recuperarla era davvero infondata; semmai fu prematura la compensazione del 20 dicembre 2001, intervenuta quando il silenzio-assenso non era ancora formato.

Osserva il Collegio che subordinare la compensabilita del credito d'imposta alla formazione del silenzio-assenso può determinare uno slittamento ultrannuale della compensazione, come accaduto nella fattispecie.

Ciò segnala una deroga al principio generale di identità del periodo d'imposta cui attengono i rapporti in compensazione, principio evincibile dall'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, richiamato dalla norma speciale.

Reputa il Collegio, tuttavia, che la deroga sia fondata sul già rammentato tenore letterale dell'art. 4, commi 2 e 3, d.P.R. n. 277 del 2000 - come vigente ratione temporis - e sulla ratio legis volta ad assicurare la massima pregnanza del sistema dei controlli.

Un motivo di conforto alla prospettata interpretazione viene dall'evoluzione normativa.

L'art. 61 d.l. n. 1 del 2012, conv. I. n. 27 del 2012, ha modificato l'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 277 del 2000, sostituendo la dizione "entro l'anno solare in cui è sorto" con l'altra "entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto": modifica che, sebbene qui inapplicabile ratione temporis, evidenzia e formalizza la compatibilità della disciplina di settore con un'eccezionale ultrannualità della compensazione.

Può enunciarsi allora il seguente principio di diritto: "il credito d'imposta per la riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 277 del 2000 (testo anteriore alla modifica ex art. 61 d.l. n. 1 del 2012, conv. I. n. 27 del 2012), può essere utilizzato in compensazione entro l'anno solare in cui si è formato il silenzio-assenso per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, anche qualora tale anno sia quello successivo all'anno solare in cui si è verificato il consumo del prodotto".

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 149 c.p.c., art. 4, comma 3, I. n. 890 del 1982, per aver il giudice d'appello dichiarato tardiva la notifica dell'atto di gravame.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Virtualmente esso è fondato, poiché la sentenza di primo grado fu depositata il 24 ottobre 2008: considerati termine lungo e periodo feriale nell'estensione vigente prò tempore, considerata altresì la scissione soggettiva degli effetti della notificazione, l'atto d'appello doveva essere consegnato all'ufficiale giudiziario entro il 9 dicembre 2009, ciò che l'Agenzia delle dogane fece, avendo dimostrato la consegna in data 4 dicembre 2009.

Tuttavia, l'odierna conferma del diniego di fondatezza dell'appello priva di interesse l'impugnazione contro la declaratoria della sua inammissibilità.

Invero, quando una pronuncia si basa su rationes decidendi autonome e sia respinto il motivo di cassazione che investe una di esse, gli altri motivi divengono inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, più non potendo determinare la cassazione della sentenza (Cass. 24 maggio 2006, n. 12372, Rv. 590852).

3. Il ricorso deve essere respinto; nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell'intimata.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; nulla sulle spese.