Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 ottobre 2016, n. 21863

Tributi - Società consortili - Impresa consorziata - Mancata assegnazione di commesse - Commessa eseguita direttamente dal Consorzio - Ribaltamento dei proventi e degli oneri comuni - Obbligo di fatturazione dell’impresa consorziata - Esclusione

 

Fatto

 

Con un avviso di accertamento relativo all’anno 2002, l’Agenzia delle entrate contestò l’omessa fatturazione di operazioni imponibili nei rapporti tra la contribuente, impresa consorziata al consorzio M. ed il consorzio, recuperando l’iva ed irrogando le sanzioni per violazione degli obblighi di fatturazione di operazioni imponibili, per violazione dell’obbligo di regolare tenuta delle scritture obbligatorie, per violazione degli obblighi di autofatturazione e per la presentazione di una dichiarazione iva infedele. L’Agenzia, in particolare, rilevò che, pur emergendo che la società non aveva partecipato ad alcuna commessa in relazione all’anno in oggetto, la consorziata non aveva fatturato, in proporzione della quota consortile, i proventi che il consorzio avrebbe dovuto ribaltare, né aveva emesso autofattura per i costi specifici delle commesse che il consorzio avrebbe dovuto ribaltare, nonché per i costi di gestione per le commesse eseguite direttamente.

La società consorziata impugnò l’avviso, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale. Quella regionale ha respinto l’appello dell’ufficio, rilevando che la società non poteva fatturare alcunché al consorzio, perché non era stata assegnataria di alcuna commessa, né poteva farsi carico degli oneri comuni, poiché essi non erano stati riaddebitati pro quota alle società consorziate.

Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui la società replica con controricorso, che illustra con memoria.

La trattazione del giudizio è stata rinviata in attesa della decisione delle sezioni unite di questa Corte sulla questione di diritto coinvolta. Intervenute le sentenze n. 12190-12191-12192-12193 e 12194/16, è stata nuovamente fissata la pubblica udienza.

 

Diritto

 

1. - Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.:

- la violazione degli art. 1706, 1713, 1° co., 1719, 1720, 1° co., 1709, 2602, 2615-ter c.c., degli art. 2602 e seguenti c.c., del principio generale dell’abuso del diritto desunto dall’art. 37-bis 1° co., del d.P.R. 600/73, dall’art. 53 Cost. e dal principio di primazia del diritto comunitario in tema d’iva, dell’art. 1241 c.c., dell’art. 1705 c.c. e dell’art. 3, 3° co., 6, 3° co., 13, 1° e 2° co., e dell’art. 21 del d.P.R. 633/72, là dove il giudice d’appello ha ritenuto che nell’attività di un consorzio senza fine di lucro, operante attraverso il mandato senza rappresentanza, per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene e la prestazione del servizio non deve emettere fattura per la parte dei corrispettivi, che sono stati pagati al consorzio/mandatario dal committente e che non sono stati ribaltati dal consorzio al consorziato, bensì compensati col rimborso delle spese sostenute dal consorzio.

La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.

Le sezioni unite di questa Corte, con le sentenze indicate in narrativa, hanno chiarito, così fornendo risposta alla questione concernente la rilevanza dello scopo mutualistico evocata, che l'esercizio di un'impresa commerciale ed il relativo intento di lucro non sono inconciliabili con lo scopo mutualistico proprio della cooperativa, dovendosi ormai ritenere superata l’identificazione, da un lato della società con lo scopo di lucro e dall’altro della cooperativa con l’interesse mutualistico.

1.1. - La società cooperativa ben può quindi avere anche uno scopo di lucro, anche ai fini fiscali. Ciò posto, la distinta soggettività fiscale e l'autonoma responsabilità delle obbligazioni tributarie connesse alle operazioni poste in essere da ciascuna consorziata, nonché dalla società consortile, comportano la necessaria distinzione tra le operazioni realizzate dalla società consortile in esecuzione del patto mutualistico, e quelle costituenti esercizio di un'autonoma attività commerciale della società consortile.

1.2. - Le sezioni unite hanno, peraltro, specificato che alla possibile coesistenza della causa mutualistica con lo scopo lucrativo non corrisponde automaticamente il riconoscimento dell’effettiva sussistenza di entrambi, in pari misura, in una società consortile. Oltre all’accertamento volto a verificare se il ricorso all'organizzazione consortile sia finalizzato unicamente a conseguire un indebito risparmio fiscale (v. Cass. 23/12/2008, nn. 30055, 30056, 30057), occorre pur sempre esaminare, in base alle modalità attraverso le quali è svolta l'attività della società consortile ed alla loro correlazione con gli scopi di volta in volta perseguiti, i rapporti intercorsi tra la società consortile e la consorziata nella fase di assegnazione dei lavori o dei servizi ai singoli consorziati.

1.3. - È giustappunto l'accertamento in ordine alla natura delle operazioni o servizi rispettivamente espletati dalla società consortile o dalle consorziate, ed al rapporto sottostante all'assegnazione dei servizi alle consorziate la base per verificare se sia necessario, o no, il ribaltamento integrale o parziale di costi e ricavi.

Qualora, difatti, il consorzio acquisisca una commessa e proceda autonomamente ad eseguirla, indipendentemente dalla partecipazione delle consorziate, non si deve procedere ad alcun ribaltamento di costi tra tutti i consorziati.

Il ribaltamento di costi e di ricavi rimane doveroso, peraltro, nel caso in cui il consorzio, pur avvalendosi di proprie strutture, svolga servizi complementari, comunque correlati alla finalità mutualistica di utilizzo del servizio consortile.

2. - Nel caso in esame, il giudice d’appello ha accertato che la consorziata non ha partecipato ad alcuna commessa per tutto il periodo considerato, di modo che non è stata documentata tra consorzio e consorziata alcuna operazione.

Non solo: la Commissione tributaria regionale ha accertato altresì che la società non «...poteva farsi carico degli oneri comuni del Consorzio, poiché questi non erano stati riaddebitati pro quota alle società consorziate. E quindi non le erano noti»; là dove l’attribuzione ai vari consorziati delle «quote di ricavi e costi sulla base della quota consortile sottoscritta da ogni singolo consorziato», si legge in sentenza, non è «riferibile all’anno d’imposta qui in discussione».

2.1. - Questi accertamenti non sono stati aggrediti dall’Agenzia.

2.2. - La censura, per conseguenza, là dove sostiene che «il risultato del Consorzio, per sua natura senza scopo di lucro, dovrebbe essere quindi sempre a pareggio o pari a zero, con utile o perdita imputato alle consorziate», ponendosi in frizione col diverso principio stabilito dalle sezioni unite, è infondata; là dove, inoltre, postula che sia stato applicato il meccanismo della compensazione, specificamente «tra una parte dei corrispettivi che sono stati corrisposti al consorzio/mandatario senza rappresentanza e che al mandante devono essere integralmente ribaltati dal consorzio/mandatario senza rappresentanza e il rimborso delle spese da quest’ultimo sostenute» è inammissibile, perché si pone in frizione col diverso accertamento contenuto in sentenza, che non consente di ravvisare l’operatività di un tale meccanismo di compensazione.

In questo contesto, il riferimento al ricorso abusivo alla struttura consortile resta relegato a mera asserzione.

3. - Le considerazioni che precedono determinano l’assorbimento del secondo motivo, calibrato sul vizio di motivazione riguardante l’applicazione di un ricarico medio da parte del consorzio, nonché del terzo motivo, col quale, ex art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., l’ufficio si duole del fatto che il giudice d’appello non avrebbe dovuto soltanto annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria.

4. - Il ricorso va quindi respinto.

Il recente assestamento della giurisprudenza di questa Corte comporta, tuttavia, la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e compensa le spese.