Legislazione - CONSIGLIO DEI MINISTRI - Delibera 31 ottobre 2016

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

 

Art. 1

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto 2016, sono estesi in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il necessario raccordo con il dispositivo già in essere per fronteggiare gli eventi precedenti, opportunamente rimodulato, e il Servizio nazionale della protezione civile opera ai sensi delle disposizioni straordinarie disciplinate con le Ordinanze adottate ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento all'evento di cui alle delibere e nei limiti delle ulteriori risorse di cui al comma 3.

3. Per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, ad integrazione di quanto già stabilito nelle delibere, si provvede nel limite di un ulteriore stanziamento di euro 40 milioni a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. In considerazione della gravità dell'evento e dell'esigenza di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di soccorso e assistenza alla popolazione, le ulteriori ordinanze del Capo Dipartimento sono adottate per i trenta giorni successivi alla presente delibera, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992.

5. Con le ordinanze di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento è altresì autorizzato, in via di prima applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e) della citata legge n. 225 del 1992, a disciplinare l'attuazione di prime misure urgenti finalizzate a consentire la continuità operativa, in regime transitorio, delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici in rassegna, sulla base di una quantificazione speditiva dei fabbisogni in soli termini di numero e tipologia di attività interessate, mediante la realizzazione di strutture temporanee da realizzarsi a cura di soggetti attuatori appositamente individuati nell'ambito delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016.

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 2 novembre 2016, n. 256.