Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 ottobre 2016, n. 21993

Termine apposto al contratto - Nullità - Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Differenze retributive - Ricorso

Svolgimento del processo

 

La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza depositata il 22 aprile 2010, ha respinto l'appello proposto dalla società E. s.a.s. di P.M.S. & C., in liquidazione, avverso la sentenza di primo grado, con la quale è stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto stipulato in data 1 giugno 2003 tra la predetta società e Z.L., la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data della stipula anzidetta, ed è stata condannata la società a corrispondere alla lavoratrice le retribuzioni a decorrere dal 24 febbraio 2004 sino alla data del ripristino del rapporto, con gli accessori di legge e detratto l'eventuale perceptum.

Contro tale sentenza ricorre per cassazione la società sulla base di tre motivi.

La lavoratrice è rimasta intimata.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo la società ricorrente, "denunciando violazione e falsa applicazione delle norme di diritto - errata valutazione dei fatti - contraddittorietà della motivazione della sentenza", censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, ai fini risarcitori, che vi fosse stata una valida offerta della prestazione da parte della lavoratrice e che tale prestazione non fosse stata accettata dalla società.

2. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando erronea valutazione delle risultanze probatorie e contraddittorietà della motivazione, lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza di un rapporto lavorativo a tempo pieno anziché a tempo parziale.

3. Con il terzo motivo la ricorrente chiede l'applicazione, ai fini risarcitori, della legge n. 183 del 2010, art. 32, sopravvenuta nel corso del giudizio.

4. Il ricorso è inammissibile.

Premesso che, a norma dell'art. 149, comma 3, cod. proc. civ., la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto, nella specie risulta che il plico postale è stato trasmesso per la notifica il 12 maggio 2011 (non risulta la data di consegna all'ufficiale giudiziario), quando già era scaduto il termine annuale per la proposizione del ricorso, previsto a pena di decadenza dall'art. 327 cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello attuale, applicabile ratione temporis, termine decorrente dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 22 aprile 2010.

Trattandosi di controversia di lavoro, non si applica, ex art. 3 della legge n. 742 del 1969, la disposizione di cui all'art. 1 della stessa legge, secondo cui il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, essendo la lavoratrice rimasta intimata.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.