Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 20 giugno 2016

Approvazione del piano riassicurativo agricolo 2016

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) Fondo: il Fondo di riassicurazione;

b) Piano: il Piano riassicurativo agricolo definito dal presente decreto;

c) PAAN: piano assicurativo agricolo annuale così come definito all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004;

d) Cedente: compagnia di assicurazione che stipula il trattato di riassicurazione con il Fondo di riassicurazione;

e) Trattato: il contratto di riassicurazione, stipulato tra la Cedente e il Fondo;

f) Premi: i premi emessi e sottoscritti dalla Cedente nel periodo considerato dal Trattato riassicurativo, comprensivi degli accessori di qualsiasi natura;

g) Avversità catastrofali: avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale secondo la definizione del punto 35(34) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

h) Sinistri: gli indennizzi assicurativi che la Cedente è tenuta a pagare agli assicurati/agricoltori eventualmente aumentati delle spese di liquidazione e diminuiti degli eventuali recuperi netti, ancorché derivanti da trattati di riassicurazione stipulati con soggetti diversi dal Fondo. Per «spese di liquidazione» si intendono le sole spese sostenute per l'effettuazione della perizia necessaria alla verifica e quantificazione del danno subito dagli assicurati;

i) Rapporto sinistri/premi o loss/ratio: il rapporto, espresso in percentuale, tra l'insieme dei sinistri ed i premi emessi e sottoscritti dalla Cedente e soggetti a copertura da parte del Fondo;

j) Retrocessione: la cessione di rischi dal Fondo a riassicuratori terzi;

k) Portafoglio: l'insieme di polizze aventi lo stesso oggetto di assicurazione;

l) Assicurati: le microimprese, piccole e medie imprese (PMI) così come definite dall'allegato I del reg. 702/2014, attive nel settore della produzione agricola primaria così come definita al punto 35 (10) degli orientamenti;

m) Azienda in difficoltà: aziende agricole di produzione primaria così come definite dal punto 35.15 degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, 2014/2020;

n) fitopatie: fitopatie conformi alle disposizioni di cui all'art. 26 del reg. 702/2014, all'art. 37 del reg. 1305/2013 e all'art. 49 del reg. 1308/2013.

 

Art. 2

Finalità

 

1. Il Piano stabilisce le modalità operative del Fondo, in conformità a quanto previsto all'art. 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002.

2. I contratti assicurativi coperti dal Fondo sono quelli previsti dal PAAN e stipulati con PMI, che hanno presentato domanda di assicurazione agevolata, operanti nel settore della produzione agricola primaria, non in difficoltà tranne laddove la difficoltà non siano state causate da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili, epizoozie/fitopatie. Le PMI destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, non sono ammesse alla stipula dei contratti.

3. Le linee agevolate considerate dal Piano che possono essere oggetto dell'intervento del Fondo sono:

a) polizze che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) a carico di una o più colture a seguito di avversità catastrofali e fitopatie;

b) polizze sulle perdite causate da epizoozie negli allevamenti, a copertura di:

valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico;

mancato reddito per il periodo di fermo dell'allevamento da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dalle disposizioni in materia;

costi di smaltimento dei capi morti e non indennizzabili da altre leggi vigenti;

c) altre polizze sperimentali e innovative previste dal PAAN.

 

Art. 3

Forme di riassicurazione ammesse

 

1. Il Fondo di riassicurazione può operare utilizzando le tecniche riassicurative presenti sui mercati internazionali.

2. Il costo del servizio erogato dal Fondo di riassicurazione è stabilito dal Fondo stesso sulla base delle tecniche di riassicurazione adottate.

3. Per tutte le linee agevolate di cui al precedente art. 2 ammesse a riassicurazione il Fondo può stabilire la tecnica riassicurativa più confacente, purché si rispettino i seguenti criteri:

a) qualora il Fondo stabilisca di operare attraverso il meccanismo proporzionale (quota pura), la quota massima di riassicurazione che il Fondo può accettare su un singolo portafoglio non può superare l'80%. Le Cedenti devono corrispondere al Fondo almeno l'85% dei premi relativi ai rischi coperti dal Fondo per la quota di cessione al Fondo stesso;

b) qualora si utilizzi la riassicurazione non proporzionale in forma di «stop loss», il limite minimo stabilito in termini di rapporto «sinistri a premi» non deve essere inferiore al 90% per ogni portafoglio ceduto.

 

Art. 4

Retrocessione

 

1. Il Fondo può ricorrere allo strumento della retrocessione per proteggere il proprio portafoglio, ovvero per aumentare la propria capacità riassicurativa.

2. E' facoltà del Fondo scegliere la forma di retrocessione più idonea i cui termini e condizioni sono stabiliti in base allo strumento di retrocessione utilizzato e ai prezzi stabiliti dal mercato al momento della stipula del Trattato.

3. La scelta dei retrocessionari tiene conto, altresì, della loro stabilità patrimoniale.

 

Art. 5

Modalità di sottoscrizione e regolazione dei premi e dei risarcimenti

 

1. Le Cedenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare domanda di riassicurazione al Fondo, accompagnata da una stima dei premi ricadenti nelle diverse tipologie oggetto dell'intervento per la campagna di riferimento.

2. Il Fondo, sulla base delle previsioni di cui al precedente comma 1, assicura l'intervento per singola Cedente, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'esigenza di garantire la continuità nella sperimentazione di coperture assicurative innovative;

b) la media dei valori assicurati calcolati sulle polizze agricole agevolate complessivamente acquisiti dalle cedenti negli ultimi cinque anni;

c) i valori assicurati e i premi acquisiti dalle cedenti per ciascun portafoglio;

d) le condizioni dei contratti assicurativi stipulati nell'anno precedente;

e) le condizioni di riassicurazione richieste dalle cedenti per la campagna di riferimento;

f) qualsiasi altra valutazione tecnica che il Fondo dovesse ritenere utile per il conseguimento delle finalità stabilite;

g) priorità eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Una quota pari ad almeno il 10% della disponibilità del Fondo è riservata ad eventuali nuovi ingressi di cedenti nel mercato assicurativo agevolato nazionale.

4. Ogni Cedente può stipulare distinti trattati per portafoglio. I trattati sottoscritti dal Fondo entrano in vigore dalla data indicata negli stessi e, di norma, hanno la durata di un anno.

5. Tutte le modalità di accertamento, di pagamento dei premi, dei risarcimenti e la risoluzione delle eventuali controversie devono essere definite all'interno dei singoli trattati.

 

Art. 6

Relazione annuale e riserva di stabilizzazione

 

1. Ai fini della verifica di quanto disposto all'art. 2, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 novembre 2002, n. 256, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200», l'ISMEA presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una relazione annuale sui risultati ottenuti. In particolare, la relazione deve essere articolata anche a livello territoriale regionale e deve contenere:

a) analisi del livello delle tariffe assicurative applicate alle polizze agevolate, confrontate con gli anni precedenti a parità di condizioni contrattuali;

b) analisi dei rischi assicurati;

c) analisi dei livelli di sviluppo dei prodotti assicurativi innovativi;

d) analisi delle condizioni contrattuali di polizze agevolate.

2. Il Fondo ha la facoltà di stanziare una riserva di stabilizzazione nella misura massima del 20% del risultato tecnico positivo eventualmente conseguito. L'ammontare complessivo della riserva accantonata non può superare il 200% dei premi o dei contributi iscritti nel bilancio del Fondo.

 

Art. 7

Disposizioni finali

 

1. Al fine di garantire l'operatività del Fondo, qualora entro i limiti stabiliti all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002 non venga approvato un nuovo piano riassicurativo, le disposizioni di cui al presente decreto restano in vigore fino all'approvazione di un nuovo piano.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 26 luglio 2016, n. 173.