Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 09 giugno 2016

Riprogrammazione delle risorse destinate ai bandi in favore di progetti di ricerca e sviluppo del Fondo per la crescita sostenibile e modifiche alla disciplina degli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca

 

Art. 1

 

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni in favore delle domande pervenute e valutate positivamente, le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, dei DD.MM. 15 ottobre 2014 sono incrementate di:

a) € 48.000.000,00 per il «bando Industria sostenibile», la cui dotazione finanziaria complessiva è conseguentemente rideterminata in € 298.000.000,00;

b) € 26.000.000,00 per il «bando Agenda digitale», la cui dotazione finanziaria complessiva è conseguentemente rideterminata in € 176.000.000,00.

2. Al fabbisogno di cui al comma 1 si provvede, per € 66.000.000,00, con le economie derivanti dal «bando Horizon 2020» disciplinato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, la cui dotazione finanziaria complessiva è conseguentemente rideterminata in € 234.000.000,00, e per € 8.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile. I predetti € 8.000.000,00 sono, pertanto, attribuiti alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

 

Art. 2

 

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015, recante «Condizioni per l'attivazione degli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui ai decreti 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Progetti ammissibili). - 1. I progetti devono prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 e non superiori a euro 40.000.000,00 e rispettare gli ulteriori criteri rispettivamente stabiliti per l'intervento Agenda digitale e per l'intervento Industria sostenibile dall'art. 4 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014.

2. In caso di presentazione del progetto congiuntamente da parte di più soggetti, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e fermi restando i limiti di spesa ammissibile per l'intero progetto di cui al comma 1, ciascun partecipante deve concorrere con una quota della predetta spesa non inferiore a euro 3.000.000,00.

3. I progetti per i quali è stata presentata domanda di agevolazioni ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, recante "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'"industria sostenibile"", non agevolati per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per il relativo bando, possono essere oggetto di domanda ripresentata a valere sull'analogo intervento previsto dal presente decreto, nel rispetto delle relative condizioni, entro e non oltre tre mesi dal correlato termine iniziale di presentazione delle domande. In tal caso, sono considerate valide, ai fini dell'avvio del progetto, la data della domanda originaria e, per i progetti congiunti, la quota minima dei costi complessivi ammissibili a carico di ciascun co-proponente, di cui all'art. 4, comma 4, lettera d), del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni»;

b) all'art. 7, comma 2, le parole «pari a massimo il 70 per cento» sono sostituite dalle parole: «non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 70 per cento»;

c) all'art. 8, comma 1, le parole «di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 dei due DD.MM. 15 ottobre 2014» sono sostituite dalle parole «di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 dei due DD.MM. 15 ottobre 2014»;

d) all'art. 8, comma 2, dopo le parole «alla domanda presentata dal soggetto proponente», sono eliminate le parole «in esito alla valutazione di massima circa l'ammissibilità del progetto di cui all'art. 8 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014».

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 26 luglio 2016, n. 173.