Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 febbraio 2018, n. 2940

Tributi - Irap -Rimborso - Incremento aliquote disposto dalla Regione - Autonomia e decentramento fiscale delle Regioni - Applicabilità

 

Ritenuto che

 

La Banca di Romano e S. Caterina, con sede in Romano d'Ezzelino (VI), provvedeva a versare l'irap per l'anno 2004 applicando la aliquota del 5,25%, in virtù della maggiorazione che l'art. 2 della legge regionale del Veneto n. 38 del 2003 aveva apportato, per soggetti come le banche, all'aliquota ordinaria del 4,25% (come già avvenuto per il 2003 con L.R. n. 34 del 2002);

Successivamente chiedeva il rimborso della differenza rispetto all'imposta calcolata secondo l'aliquota ordinaria del 4,25%, perché l'art. 3, comma 1, lett. a) legge 289 del 2002 aveva disposto la sospensione delle maggiorazioni delle aliquote Irap decise dalle Regioni, non confermative delle aliquote vigenti nel 2002, ed adottate successivamente al 29.9.2002;

a fronte del rifiuto del rimborso, la banca lo impugnava davanti alla CTP di Vicenza che accoglieva parzialmente il ricorso, stabilendo che il rimborso era dovuto solo per la differenza tra l'imposta pagata con l'aliquota maggiorata del 5,25% e quella derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4,75%, prevista come ordinaria per l'anno 2002 dall'art 45 comma 2 del d Ivo 446 del 1997 e, secondo la CTP, confermata per l'anno 2003 e 2004;

La CTR del Veneto, con la sentenza impugnata, accoglieva l'appello della banca stabilendo che il rimborso doveva riguardare l'importo costituente la differenza tra quanto versato con applicazione dell'aliquota del 5,25% e quanto dovuto con applicazione dell'aliquota del 4,25%;

contro tale sentenza ricorre in cassazione l'ufficio sulla base di un motivo.

La banca contribuente si costituisce con controricorso.

 

Considerato che

 

con l'unico motivo di ricorso l'ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L.R. Veneto n. 34 del 2002, art 3 legge 289 del 2002, art. 2 legge 350 del 2003, art 1 legge 311 del 2004 ed art 3 legge 212 del 2000, in combinato disposto, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Deduce in particolare che l'aliquota applicabile era quella del 5,25% perché, nonostante la sospensione della stessa ad opera della legge 289 del 2002, il successivo art 2 comma 22 della legge 350 del 2003 ha stabilito che nelle regioni in cui erano state emanate disposizioni in tema di Irap in modo non conforme ai poteri ad esse attribuite in materia, l'applicazione della tassa operava comunque sulla base di quanto stabilito da dette disposizioni, e avrebbe quindi, in sostanza, confermato quanto previsto dalla legge regionale, e quindi l'applicazione dell'aliquota al 5,25%.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni del controricorso in merito alla ammissibilità del ricorso introduttivo.

I fatti di causa sono del tutto chiari e comprensibili dal testo di quest'ultimo, cosicché lo stesso non può essere ritenuto indeterminato o privo di autosufficienza. L'oggetto del 6) contendere, infatti, è molto lineare, consistendo nella l'interpretazione data dalla CTR al complesso di norme che vengono in rilievo nel caso di specie per determinare, in ultima analisi, l'aliquota irap applicabile per il 2004 ai soggetti indicati dalla legge regionale cui appartiene l'ente controricorrente. La domanda dell'ufficio ricorrente è altrettanto chiara, laddove richiede la cassazione della sentenza di merito per non avere applicato l'aliquota massima del 5,25%. Il fatto, poi, che nel ricorso non si faccia cenno alla legge regionale 38/2003, ma solo a quella 34/2002, non è motivo di inammissibilità o infondatezza dello stesso laddove l'individuazione delle norme applicabili può essere compiuta dal giudice in base al principio "iura novit curia".

Ai fini della decisione, può essere utile, in primo luogo, riassumere le tesi delle due parti. In sostanza, l'ufficio sostiene che:

a) la l.r. 34/02 approvata il 20.11.2002, promulgata 22.11.2002 e entrata in vigore il 27.11.2002, ha aumentato di un punto per il 2003 l'aliquota irap per vari soggetti tra cui le banche, portandola da 4,25 a 5,25% (la stessa aliquota è stata poi confermata per il 2004 dalla l.r. n. 38 del 2003)

b) tuttavia l'art 3 comma 1 legge 289 del 2002, secondo il quale:

gli aumenti ... e la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi...ha stabilito che le maggiorazioni aliquota irap deliberate dopo il 29.9.2002, non confermative di aliquote già in vigore nel 2002, sono sospese dall' 1.1.2003 (quando doveva entrare in vigore la I 34/02)

c) questa maggiorazione, che innova rispetto al 2002 ed è stata deliberata dopo il 29.9.2002, sarebbe dunque sospesa

d) tuttavia l'art 2 comma 22 legge 350 del 2003, affermando che

Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1 ° gennaio 2007, sulla base di guanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.

ha dato validità alle disposizioni irap emesse dalle regioni in modo non conforme ai loro poteri, ed avrebbe, di conseguenza, riavvalorato l'interpretazione secondo cui l'aliquota applicabile è quella del 5,25% sia per il 2003 che per il 2004, dovendosi ritenere che l'innalzamento della aliquota fosse illegittimo, ma sanato.

La posizione del contribuente, invece, si può riassumere nei seguenti termini:

a) è vero che con legge 34/2002 la Regione Veneto aveva aumentato l'aliquota al 5,25%, ma ciò era avvenuto utilizzando l'art 16 comma 3 d Ivo 446/97; la norma regionale era stata poi sospesa con legge 289 del 2002; la Regione Veneto aveva impugnato la sospensione davanti alla Corte Costituzionale che, però, con sentenza n. 381/2004 la aveva ritenuta legittima

b) per il 2004 poi la Regione Veneto aveva adottato nuova legge, la n. 38 del 2003, che, all'art. 2 riconfermava l'aumento dell'aliquota al 5,25% affermando che "per l'anno 2004, è fissata nel 5,25 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ", ma tale aumento era di nuovo sospeso dall'art 2 comma 21 legge 350 del 2003, secondo il quale Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

E la sospensione operava, appunto, fino al 31.12.2004 (successivamente anche fino al 2007).

c) la "sanatoria" statale dell'art 2 comma 22 legge 350 del 2003 non si applica quindi agli aumenti dell'aliquota irap, prima di tutto perché essa fa riferimento solo alla "tassa", intesa come tassa automobilistica, anch'essa citata nella norma, e comunque perché gli aumenti irap erano stati adottati dalla regione nell’esercizio dei sui poteri - che non erano venuti meno -, nonostante la sospensione dalla sola maggiorazione dell'aliquota

d) quindi per il 2004 la maggiorazione era sospesa e l'aliquota applicabile sarebbe il 4,25%

Ora, il problema è già stato affrontato numerose volta da questa Corte, la quale (sentenze nn. 5867/12, 7344/12, 19838/12, 21327/13 ) ha altresì ritenuto che gli effetti delle disposizioni incrementative dell' aliquota Irap dettate dalle leggi regionali del Veneto nn. 34/02 e 38/03 non sono fatti salvi dal disposto dell'articolo 2, comma 22 della legge n. 350/03, sopra riportato.

Come chiarito da Sez. V, n. 3574 del 2015, con motivazione cui questo collegio ritiene di aderire, infatti,

tale ultima disposizione, infatti, concerne gli effetti di norme che siano state emanate dalle Regioni "in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti", laddove le maggiorazioni dell'aliquota irap di cui si discute sono state disposte dalla Regione Veneto in conformità ai poteri alla stessa attribuiti dall'articolo 16 D.Lgs. 446/97. Ribadito che per gli anni d'imposta 2003 e 2004 gli incrementi dell'aliquota irap disposti dalle Regioni rispetto all'aliquota ordinaria di cui all'articolo 16, primo comma, D.Lgs. 446/97 non sono applicabili, a meno che "non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002", conformemente a quanto statuito con le pronunce n. 19838/12, 21327/13 e 17017/14, ritiene il collegio che la disciplina relativa alla facoltà delle Regioni di variare l'aliquota Irap fino ad un massimo di un punto percentuale vada interpretata nell'ottica del legislatore di perseguire gli obiettivi di autonomia e di decentramento fiscale delle Regioni stesse (cd. federalismo fiscale) ed in tale prospettiva debba essere coerentemente inteso anche il disposto della L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a), che, nel sospendere l'efficacia degli aumenti dell'aliquota Irap deliberati dalle Regioni successivamente al 29 settembre e non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, ha voluto comunque limitare l'effetto sospensivo a quelle maggiorazioni che determinassero, e nella misura in cui determinassero, il superamento dell' aliquota in vigore per l'anno 2002 e, in quanto tali, fossero non confermative di tale aliquota. La nozione di confermatività, del resto, non può che riferirsi alla percentuale effettivamente vigente nel 2002, derivi essa da una previa determinazione regionale (adottata nell'esercizio del potere assegnato alle Regioni dall'articolo 16, terzo comma, D.Lgs. 446/97) o, in difetto di determinazione regionale, direttamente dalla disposizione transitoria statale dettata nel secondo comma dell'articolo 45 D.Lgs. 546/92. La sospensione aveva dunque ad oggetto la maggiorazione dell'aliquota deliberata dalle Regioni, ma incideva su quella sola parte di essa che, decisa per il 2003, eccedesse la percentuale in concreto già vigente per il 2002.

Anche per iI 2004, quindi, il provvedimento della legge regionale Veneto del 2003 non rientrava nella "sanatoria" del comma 22, in quanto non è stato adottato dalla Regione "in modo non conforme" ai poteri ad essa attribuiti in materia dalla normativa statale.

La sospensione di cui all'art. 3 legge 289 del 2002, infatti, non ha privato le regioni del potere impositivo in tema di irap, ma ha solo sospeso gli aumenti eccedenti la misura dell'aliquota vigente nel 2002. Quindi anche l'aumento deliberato nel 2003 per il 2004 restava sospeso, ma solo per la parte eccedente l'aliquota del 2002. Ciò porta a concludere che anche per il 2004 l'aliquota applicabile fosse quella del 2002, il 4,75%.

Tale principio è stato ribadito anche in successive pronunce, anche relative allo specifico anno in discussione nella presente controversia, il 2004. Si vedano, al riguardo Sez. V, n. 7986 del 2016, n. 7458 del 2016, n. 2453 del 2016, n. 1794 del 2016, n. 2412 del 2017.

La sentenza impugnata, quindi, ha errato laddove ha ritenuto applicabile l'aliquota del 4,25%, ed il ricorso va, di conseguenza, sotto questo profilo, accolto; non richiedendo, poi, la questione ulteriore esame di elementi fattuali, ma solo di interpretazione di norme, può essere, allora, decisa in questa sede.

In tal senso, l'accoglimento del ricorso dell'ufficio non è totale e non significa che l'aliquota applicabile fosse quella del 5,25% come da esso reclamato. Dall'interpretazione sopra riportata, infatti, emerge che la aliquota applicabile per l'anno 2004 appare essere quella del 4,75%. Il ricorso originario del contribuente, che tendeva all'annullamento del silenzio rifiuto del rimborso, determinato dall'applicazione dell'aliquota del 5,25%, è, dunque, fondato, sebbene solo per la parte relativa all'importo eccedente quello determinato con l'applicazione dell'aliquota del 4,75.

Considerata la particolarità della questione ed il fatto che la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata su tale conclusione in data successiva al ricorso ed al controricorso della presente causa, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie in parte il ricorso e, decidendo nel merito, annulla il rifiuto di rimborso nei limiti in cui lo stesso riguarda l'importo che eccede quello risultante dall'applicazione dell'aliquota del 4,75%.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.