Legislazione - MINISTERO ISTRUZIONE - Decreto ministeriale 15 dicembre 2017

Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione

 

Art. 1

Oggetto

 

1. Il presente decreto disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;

f) Bando: bando di concorso ai sensi dell'art. 5;

g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.

h) Cun: Consiglio universitario nazionale;

i) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

l) professori universitari: i professori universitari di I e II fascia;

m) docenti Afam: docenti di ruolo presso le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

n) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98;

o) graduatorie ad esaurimento: graduatorie di cui all'art. 1, comma 601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

 

Art. 3

Concorso

 

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, è indetto per ciascuna classe di concorso delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonché per il sostegno della scuola secondaria, un concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6. Sia il concorso sia le relative graduatorie sono organizzate su base regionale.

2. Sino all'integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale, i soggetti che vi sono iscritti sono ammessi al percorso di cui all'art. 4, comma 3, nel limite, per ciascun anno scolastico, classe di concorso e tipologia di posto, dei posti di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo. L'ammissione al predetto percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.

3. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

 

Art. 4

Articolazione del concorso

 

1. Il concorso si articola nella prova orale di cui all'art. 8, nella successiva valutazione dei titoli e in un percorso annuale disciplinato ai sensi del decreto del Ministro 14 dicembre 2017, n. 984.

2. Le graduatorie di merito regionali di cui all'art. 15 comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale di cui all'art. 8. I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla base della valutazione della prova orale e dei titoli posseduti ai sensi dell'art. 9.

3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente, nel limite dei posti di cui all'art. 3, comma 2, ad un percorso di durata annuale finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, che si conclude con una valutazione finale, ai sensi del decreto del Ministro 14 dicembre 2017, n. 984.

4. Per le classi di concorso alle quali partecipi un numero esiguo di candidati è possibile disporre l'aggregazione territoriale delle procedure, ferma restando l'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.

 

Art. 5

Bando di concorso

 

1. Il Bando è adottato dal direttore generale per il personale scolastico e disciplina:

a) i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 6;

b) il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 7;

c) l'organizzazione della prova orale, ai sensi dell'art. 8;

d) le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;

e) i documenti richiesti per l'assunzione;

f) l'informativa sul trattamento dei dati personali.

 

Art. 6

Requisiti di ammissione

 

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017. I candidati che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun candidato, si applica l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, così come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n. 259.

2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno;

3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141.

4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

5. Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.

6. I bandi disciplinano gli ulteriori requisiti generali di ammissione al concorso.

7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

 

Art. 7

Istanze di partecipazione ai concorsi

 

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 6. Il candidato può concorrere per più classi di concorso o tipo di posto mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle classi di concorso o tipo di posto per cui intenda partecipare.

2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

3. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso è posto alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel Bando per la presentazione delle istanze.

4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali presso la sede dell'Autorità consolare italiana. Quest'ultima verifica l'identità del candidato e comunica le risultanze all'USR competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici di accesso per l'acquisizione telematica della istanza nella successiva fase prevista dalla procedura.

5. I candidati indicano la lingua straniera, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco, oggetto della valutazione nell'ambito della prova orale.

6. Il contenuto dell'istanza di partecipazione è disciplinato dal Bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di esclusione dal concorso.

 

Art. 8

Prova orale

 

1. La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.

2. La prova orale consiste in una lezione simulata e nell'esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione. La commissione nell'interlocuzione con il candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera secondo quanto indicato ai commi 3 e 4.

3. La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna classe di concorso, ha per oggetto il programma di cui all'allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016, limitatamente alle parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa l'illustrazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla commissione.

4. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al predetto allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016 applicato solo per le parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno alla studentessa e allo studente con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue.

 

Art. 9

Valutazione della prova orale e dei titoli

 

1. Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. La prova orale non prevede un punteggio minimo.

2. La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova orale, della capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili.

3. La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova orale, delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione o nelle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili.

4. La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A.

 

Art. 10

Commissioni di valutazione

 

1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un direttore di una istituzione AFAM o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.

2. Il presidente e i commissari devono possedere i requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 13 e sono individuati ai sensi dell'art. 14.

3. Ove non sia possibile affidare ai componenti della commissione l'accertamento della capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dai candidati, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento delle lingue straniere, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua.

4. Ove non sia possibile affidare ai componenti effettivi della commissione l'accertamento delle conoscenze e delle competenze informatiche, si procede alla nomina in qualità di membro aggregato, di un docente titolare dell'insegnamento di informatica, che svolge le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di informatica.

5. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggregati, è prevista la nomina di un supplente.

6. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore.

7. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità, la commissione è integrata, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e secondo le modalità previste per la commissione principale.

8. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

9. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi del decreto del Ministro 31 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2016, n. 267.

 

Art. 11

Requisiti dei presidenti

 

1. Per i concorsi a posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:

a) per i professori universitari e direttori AFAM appartenere al settore disciplinare coerente con la classe di concorso;

b) per i dirigenti tecnici appartenere allo specifico settore;

c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli.

2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:

a) per i professori universitari, appartenere al settore scientifico disciplinare M-PED/02 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;

b) per i dirigenti tecnici, appartenere al settore formativo del ciclo di istruzione cui si riferisce la procedura concorsuale;

c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di I grado, secondaria di II grado.

3. I presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A23 - Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti tra i professori universitari dei settori scientifico disciplinari L- LIN/01 o L-LIN/02.

4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aver diretto master universitari di secondo livello in materia di dirigenza scolastica o aver insegnato nell'ambito di tali master;

b) aver insegnato o svolto attività di tutoraggio nelle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, nei corsi di tirocinio formativo attivo o nei percorsi abilitanti speciali.

 

Art. 12

Requisiti dei commissari

 

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto, devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso.

2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nello specifico ruolo per almeno 5 anni.

3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, devono essere in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità nonché aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo o di secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso.

4. I docenti componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste devono avere, rispettivamente, i seguenti requisiti:

a) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe di concorso A41 - Scienze e tecnologie informatiche;

b) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nelle classi di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento di una delle lingue previste.

5. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;

b) essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all'art. 401 del Testo unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, o, per l'AFAM, i bienni accademici di secondo livello;

c) aver svolto attività di docente supervisore o tutor presso i bienni di specializzazione delle scuole superiori per l'insegnamento secondario o presso i corsi accademici abilitanti di II livello o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti percorsi;

d) aver svolto attività di tutor organizzatore, di tutor coordinatore o aver ricoperto incarichi di docenza presso i percorsi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;

e) diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;

f) diploma di perfezionamento post-diploma o post-laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;

g) diploma di perfezionamento post-diploma o post-laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e comunicazione;

h) per il concorso a posti di sostegno, aver conseguito il titolo di specializzazione attraverso percorsi ordinamentali.

7. Ove non risulti possibile reperire commissari, il dirigente preposto all'USR può prescindere dai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 4, ferma restando la conferma in ruolo, il possesso di 5 anni di servizio e quello dell'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso della specifica procedura concorsuale. Qualora non sia possibile reperire commissari nemmeno ai sensi del primo periodo, il dirigente preposto all'USR può ricorrere, con proprio decreto motivato, alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale nello specifico settore.

8. I membri della commissione per l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti tra i docenti del rispettivo grado di istruzione, in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore.

 

Art. 13

Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle Commissioni

 

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle Commissioni del concorso:

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d) essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.

2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle Commissioni del concorso, inoltre:

a) a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;

b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;

c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;

d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

3. Al fine di assicurare la regolarità, l'imparzialità e il buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una procedura concorsuale.

 

Art. 14

Formazione delle commissioni di valutazione

 

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni di valutazione presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all'USR, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.

2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati. L'istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.

3. L'istanza è presentata esclusivamente in modalità on-line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a pena di esclusione.

4. Ai fini del comma 3:

a) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici, dei docenti Afam nonché dei docenti del comparto scuola, nonché i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la procedura informatica Polis presente nel sistema informativo del Ministero;

b) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari, nonché i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario Cineca, che provvede a trasmettere le domande acquisite all'USR competente.

5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso della Direzione generale per il personale scolastico.

6. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di agli articoli 11 e 12 e l'insussistenza delle condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle Commissioni di cui all'art. 13. In particolare, gli aspiranti devono dichiarare:

a) per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'art. 11;

b) per gli aspiranti commissari, il possesso dei requisiti e l'eventuale possesso delle condizioni di preferenza di cui all'art. 12;

c) il possesso di ciascuno dei requisiti e l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'art. 13. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'art. 13, comma 2, lettera b) è resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;

d) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;

e) l'Università e il settore scientifico-disciplinare o accademico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari e per i docenti delle istituzioni Afam); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la tipologia di posto e la classe di concorso di insegnamento (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;

f) il curriculum vitae;

g) il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni.

7. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e di una delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso, partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione. I medesimi aspiranti devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 12.

8. I Dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e sui siti degli USR.

9. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono trasmessi, per la prescritta validazione:

a) al Cun, relativamente ai professori universitari;

b) alla competente Direzione generale, relativamente ai docenti delle istituzioni Afam.

10. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti. Nella composizione delle commissioni si tiene inoltre conto:

a) per i docenti componenti aggregati di cui al comma 7 di quanto previsto dall'art. 12 comma 4;

b) prioritariamente, della vicinanza della sede di servizio dell'aspirante o, in caso di quiescenza, della residenza alle sedi di espletamento delle prove orali.

11. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni.

I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it e sui siti degli USR competenti. I componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso, sono nominati dal Dirigente preposto all'USR.

12. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di commissario, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, secondo le modalità di cui al presente articolo.

13. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.

 

Art. 15

Graduatorie regionali di merito

 

1. La commissione giudicatrice, valutata la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito.

2. Le graduatorie approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.

3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'avvio al percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 14 dicembre 2017, n. 984.

 

Art. 16

Ricorsi

 

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

 

Art. 17

Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano.

 

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del Testo unico, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia provvede ad indire concorsi per titoli ed esami a cattedre per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena, anche avvalendosi della collaborazione dell'ufficio speciale di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti del Testo unico, le Province autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle D'Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di reclutamento, provvedono all'indizione di specifici concorsi per titoli ed esami per la copertura dei posti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che individuano autonomamente.

 

Art. 18

Norme di salvaguardia

 

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto scuola.

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR competente).

 

Tabella A

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI VALUTABILI NEI CONCORSI A TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO, NONCHÉ DEL PERSONALE DOCENTE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, ADOTTATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 400, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297

 

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, terzo periodo, del Decreto Legislativo, la valutazione complessiva dei titoli ai sensi della presente tabella non può eccedere i sessanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

 

Tipologia

Punteggio

A Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale
A.1 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado

(Massimo punti 34)

A.1.1 Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all’estero riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito.

Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti.

Punti 4,68

Punti

- p < 75: 0 punti

- p > 75:

3 x p-75
5

punti,

 

arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi

A.1.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l’attribuzione di ulteriori.

Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per più classi di concorso contemporaneamente, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.

Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale

Punti 19
A.2 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunne ed alunni con disabilità

(Massimo punti 34)

A.2.1 Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito, Le specializzazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti.

Punti 4,68

Punti

- p < 75: 0 punti

- p > 75:

3 x p-75
5

punti,

 

arrotondati al secondo decimale dopo la virgola

 

ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi

A 2.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l’attribuzione di ulteriori.

Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per più ambiti disciplinari di sostegno, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.

Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale.

Punti 19
A.3 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a insegnante tecnico pratico

(massimo 34 punti)

A.3.1 Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all’estero riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito.

Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti.

Punti 4,68

Punti

- p < 75: 0 punti

- p > 75:

3 x p-75
5

 

punti,

 

arrotondati al secondo decimale dopo la virgola

 

ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi

A.3.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.3.1, l’abilitazione all’insegnamento conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione post-diploma di durata almeno annuale, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l’attribuzione di ulteriori.

Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per più classi di concorso contemporaneamente, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.

Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale.

Punti 19
B Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso

(massimo punti 25)

B.1 Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a cattedra per la scuola secondaria di I e II grado.
B.1.1 Ulteriore abilitazione sullo specifico posto per la specifica classe di concorso, anche ricompresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, per ciascun titolo, quando non sia già valutata ai sensi del punto B.5.1. Punti 6
B.2 Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a insegnante tecnico pratico
B.2.1 Ulteriore abilitazione per la specifica classe di concorso, per ciascun titolo, quando non sia già valutata ai sensi del punto B.5.1. Punti 6
B.2.2 Diploma di Istituto tecnico superiore, dal contenuto strettamente inerente gli insegnamenti impartiti per la classe di concorso a insegnante tecnico pratico Punti 4,5
B.2.3 Per le graduatorie di "B-02 Conversazione in lingua straniera", laurea conseguita nel Paese ove la lingua straniera è lingua ufficiale, purché ulteriore rispetto al titolo di abilitazione già fatto valere. Punti 6
B.5 Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale
B.5.1 Superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici per esami:

a) per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa, ovvero per un ambito disciplinare verticale che ricomprende la classe di concorso per la quale si partecipa;

b) per altra classe di concorso o tipologia di posto.

a) Punti 15

b) Punti 5

B.5.2 Dottorato di ricerca. Diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005. Si valuta al massimo un titolo. Punti 15
B.5.3 Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo. Punti 6
B.5.4 Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Punti 6
B.5.5 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione. Punti 6
B.5.6 Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (ad eccezione del diploma S.S.I.S., qualora usato come titolo di accesso al concorso).

Si valuta al massimo un titolo.

Punti 4,50
B.5.7 Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (non valutabile per le procedure concorsuali sul sostegno). Punti 6
B.5.8 Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del D.M. 249/2010 ovvero per titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un paese UE, sono attribuiti. Punti 6
B.5.9 Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2. Punti 3
B.5.10 Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto:

a) C1;

b) C2.

a) punti 6

b) punti 9

B.5.11 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici Punti 1,50
B.5.12 Certificazione Glottodidattica di secondo livello Punti 1,50
B.5.13 Abilitazione all’esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso Punti 1,50
C Pubblicazioni

(Massimo punti 9)

C.1.1 Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell’utilizzo delle Tecnologie per l’informazione e la comunicazione nella didattica purché risulti evidente l’apporto individuale del candidato Punti 3
C.1.2 Per ciascun articolo dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell’utilizzo delle Tecnologie per l’informazione e la comunicazione nella didattica, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR Punti 0,60
D Titoli di servizio

(Massimo 30 punti)

D.1.1 Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.

Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell’articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Punti 2 Per i primi due anni di servizio

 

Punti 5 dal terzo anno di servizio

D.1.2 Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato.

È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell’articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Punti 0,80 Per i primi due anni di servizio

 

Punti 2 dal terzo anno di servizio

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2018, n. 33.