Legislazione - IVASS - Provvedimento 06 dicembre 2016, n. 53

Modifiche ed integrazioni ai Regolamenti ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e n. 22 del 4 aprile 2008 e al provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio 2013

Art. 1

(Modifica all’intestazione del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. All’intestazione del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, le parole "revisione contabile" sono sostituite dalle parole "revisione legale dei conti".

 

Art. 2

(Modifica alla Sezione VISTI del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Alla Sezione VISTI è inserito il seguente CONSIDERATO: "CONSIDERATO che la formulazione del giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche da parte del revisore legale o della società di revisione legale, ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituisce un incarico autonomo e differente da quello relativo allo svolgimento della revisione legale;".

 

Art. 3

(Modifica all’articolo 1 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Il comma 1 dell’articolo 1 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 67, comma 1, 89, comma 2, 90, commi 1, 2 e 3, 102, comma 2, 190, commi 1 e 2, 191, comma 1, lettera h), 349, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, nonché degli articoli 18, comma 2, 20, comma 5, e 55, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.".

 

Art. 4

(Modifiche all’articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Il comma 1 dell’articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 è modificato come segue:

a) le parole: "Ai fini del presente regolamento si intende" sono sostituite dalle parole: "Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. In aggiunta, si intende per";

b) la lettera a) è abrogata;

c) dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti:

"a-bis) "altre basi tecniche": ogni altra analisi statistica, diversa dalle basi demografiche, utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;

a-ter) "altre spese di acquisizione": spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione, come definite dall’articolo 52 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

a-quater) "basi demografiche": ogni statistica sulla mortalità/longevità degli assicurati utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;

a-quinquies) "basi finanziarie": il tasso tecnico di interesse utilizzato per il calcolo del premio e ogni altra ipotesi finanziaria utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;

a-sexies) "basi tecniche: tutti gli elementi statistici, demografici, finanziari nonché ogni altra ipotesi utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;";

d) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) "caricamento": la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dall’impresa nel processo di costruzione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell’alea di impresa;";

e) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

"e-bis) "Codice o decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

e-ter) "contratti index linked": i contratti di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le cui prestazioni sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;

e-quater) "contratti unit linked": i contratti di cui all’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le cui prestazioni sono direttamente collegate a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o al valore di attivi contenuti in un fondo interno;

e-quinquies) "corrette tecniche attuariali": metodi attuariali normalmente applicati dalla professione attuariale, secondo le migliori pratiche e principi riconosciuti in ambito internazionale e nazionale, nonché nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento;

e-sexies) "costo dei sinistri": somme pagate e riservate per i sinistri comprensive delle relative spese di liquidazione;";

f) la lettera f) è abrogata;

g) alla lettera i), le parole: "il patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote" sono sostituite dalle parole: "l’Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;";

h) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

"i-bis) "fondi pensione": le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h) e ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 23 ottobre 1992;";

i) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

"l-bis) "gestione interna separata": il portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’impresa, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;";

j) dopo la lettera o), sono aggiunte le seguenti:

"o-bis) ipotesi finanziarie": le previsioni di natura finanziaria, quali ad esempio quelle relative all'andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli investimenti dell'impresa, utilizzate ai fini della costruzione della tariffa nonché ipotesi di natura inflativa adottate ai fini delle valutazioni delle riserve tecniche;

o-ter) "ipotesi tecniche": tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validità della tariffa ed i relativi valori attribuiti;";

k) alla lettera p) dopo la parola: "ISVAP o" sono inserite le parole: "IVASS o";

l) dopo la lettera p), è aggiunta la seguente:

"p-bis) "long term care o LTC": le assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, classificate nell'ambito dei rami vita, che prevedono il pagamento di prestazioni in forma di rendita;";

m) la lettera t) è abrogata;

n) dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti:

"t-bis) "piani individuali pensionistici": le forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

t-ter) "provvigioni di acquisizione": compensi spettanti per l’acquisizione ed il rinnovo dei contratti di assicurazione, come definiti all’articolo 51 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

t-quater) "rapporto sinistri a premi": l’incidenza percentuale, rispetto ai premi di competenza, delle somme pagate e riservate per i sinistri accaduti nell’esercizio comprensive delle relative spese dirette e delle spese di liquidazione;";

o) dopo la lettera u) è aggiunta la seguente:

"u-bis) "retrocessione": cessione dei rischi assunti in riassicurazione;";

p) dopo la lettera x), è aggiunta la seguente:

"x-bis) "riserve tecniche": le riserve tecniche di cui all’articolo 90, comma 1, lettera c) del Codice;";

q) dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti:

"bb-bis) "spese dirette": spese sostenute dalle imprese per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l’altro, le spese di lite di cui all’articolo 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti ed aviazione, le spese di spegnimento ed i danni d’acqua nel ramo incendio;

bb-ter) "spese di liquidazione": spese esterne e interne sostenute dalle imprese per la gestione dei sinistri, come definite all’articolo 48, comma 3 del decreto 26 maggio 1997, n. 173;

bb-quater) "sufficienza delle riserve tecniche": si considerano sufficienti le riserve tecniche, determinate secondo corrette tecniche attuariali, che conducano ad una valutazione prudente che consenta di far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione, per quanto ragionevolmente prevedibile;

bb-quinquies) "tasso annuo di riferimento" (TAR): il tasso calcolato in funzione del tasso medio di rendimento annuo dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato (TMO);

bb-sexies) "tasso di interesse garantito": la garanzia di rendimento prevista dal contratto e prestata direttamente dall’impresa;

bb-septies) "tasso tecnico": il tasso di rendimento minimo che viene già riconosciuto dalle imprese all’atto della conclusione del contratto in sede di determinazione dei premi;";

r) dopo la lettera cc), è aggiunta la seguente:

"dd) "TFR": il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile;".

 

Art. 5

(Modifiche all’articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Il comma 1 dell’articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 è modificato come segue:

a) dopo le parole: "e di riassicurazione" sono inserite le parole: "e alle imprese di riassicurazione";

b) dopo le parole: "in base" sono inserite le parole: "all’articolo 48-bis e";

c) la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice";

d) le parole: "nonché, limitatamente all’articolo 25, alle imprese di cui all’articolo 91, comma 1, del decreto che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali" sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il presente Regolamento non si applica alle imprese locali, come definite dall’articolo 51-ter del Codice.".

 

Art. 6

(Modifiche all’articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 è aggiunto il comma:

"7. Nell’ambito della relazione sulla gestione l’impresa riporta le informazioni di cui all’articolo 94, comma 1, del Codice, nonché le informazioni circa il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo IV-bis (Requisiti Patrimoniali di solvibilità) del titolo III del Codice, illustrando in particolare l'ammontare del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all’articolo 45-bis del Codice, e del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all’articolo 47-bis del Codice, nonché l'importo ammissibile dei fondi propri a copertura dei suddetti requisiti classificato per livelli.".

 

Art. 7

(Modifiche all’articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice".

2. Il comma 2 dell’articolo 5 è modificato come segue:

a) le parole: "30, comma 3," sono sostituite dalle parole: "30-octies";

b) la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice".

 

Art. 8

(Modifiche all’articolo 6 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Alla rubrica dell’articolo 6 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 le parole: "di vigilanza" sono sostituite dalla parola: "aggiuntive".

2. Il comma 1 dell’articolo 6 è modificato come segue:

a) dopo le parole: "L’impresa fornisce" sono inserite le parole: "all’IVASS";

b) le parole: "di vigilanza" sono sostituite dalla parola: "aggiuntive".

3. Il comma 2 dell’articolo 6 è modificato come segue:

a) la parola: "37" è sostituita dalla parola: "23-ter";

b) la parola: "decreto" è sostituita dalle parole: "presente Regolamento".

4. Il comma 3 dell’articolo 6 è modificato come segue:

a) la parola: "37" è sostituita dalla parola: "23-ter";

b) la parola: "decreto" è sostituita dalle parole: "presente Regolamento".

5. Il comma 5 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

"5. L’impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione non è tenuta a compilare i moduli di cui all’allegato 3 contrassegnati dai numeri 7 e dal 27 al 35.".

6. Al comma 6 dell’articolo 6 le parole "di vigilanza" sono soppresse;

7. Il comma 7 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

"7. I dati riportati nelle informazioni aggiuntive trovano corrispondenza con quelli indicati nel bilancio di esercizio.".

 

Art. 9

(Modifiche all’articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Alla rubrica dell’articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 la parola "ISVAP" è sostituita dalla parola "IVASS".

2. Il comma 1 dell’articolo 7 è sostituto dal seguente:

"1. L’impresa trasmette all’IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio, i relativi allegati, i documenti di cui all’articolo 93 del Codice, le informazioni aggiuntive di cui all’articolo 6, i bilanci e i prospetti riepilogativi dei dati essenziali del bilancio delle società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2429, commi 3 e 4, del codice civile ed una copia dei rendiconti dei fondi pensione aperti e della relativa relazione della società di revisione.".

3. Il comma 2 dell’articolo 7 è sostituto dal seguente:

"2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall’IVASS, rese disponibili sul sito dell’Istituto.".

4. Il comma 3 dell’articolo 7 è sostituto dal seguente:

"3. Entro i termini di cui al comma 1, l’impresa effettua la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio di esercizio secondo le istruzioni fornite dall’IVASS.".

5. Il comma 4 dell’articolo 7 è abrogato.

 

Art. 10

(Modifiche all’articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice".

 

Art. 11

(Modifiche all’articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Il comma 1 dell’articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 è modificato come segue:

a) nel primo periodo le parole: "lo stato patrimoniale e" sono soppresse;

b) il secondo periodo è soppresso.

2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 le parole: "i criteri di valutazione utilizzati e la situazione patrimoniale e" sono soppresse.

3. Il comma 4 dell’articolo 9 è abrogato.

4. Al comma 5 dell’articolo 9 dopo le parole "nel commento sono illustrati" sono soppresse le parole "i diversi criteri adottati, le motivazioni e" e dopo le parole "gli effetti sulla rappresentazione" sono soppresse le parole" della situazione patrimoniale e finanziaria e".

 

Art. 12

(Modifiche all’articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Alla rubrica dell’articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, le parole: "di vigilanza" sono sostituite dalla parola: "aggiuntive".

2. Il comma 1 dell’articolo 12 è modificato come segue:

a) dopo le parole: "L’impresa fornisce" sono inserite le parole: "all’IVASS";

b) le parole: "di vigilanza" sono sostituite dalla parola: "aggiuntive".

3. Al comma 2 dell’articolo 12 le parole: "di vigilanza" e le parole: "1, 3," sono soppresse.

4. Il comma 3 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:

"3. I dati riportati nell’informativa aggiuntiva, di cui al presente articolo, trovano corrispondenza con le scritture contabili dell’impresa o comunque, per gli importi non direttamente rilevabili dalla contabilità, con le evidenze gestionali interne.".

 

Art. 13

(Modifiche all’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Alla rubrica dell’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 la parola "ISVAP" è sostituita dalla parola "IVASS".

2. Il comma 1 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

"1. L’impresa trasmette all’IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale, le informazioni aggiuntive di cui all’articolo 12, le eventuali osservazioni dell’organo di controllo, nonché la copia della delibera di approvazione dell’organo amministrativo.".

3. Il comma 2 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

"2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall’IVASS, rese disponibili sul sito dell’Istituto.".

4. Al comma 3 dell’articolo 13 la parola "ISVAP" è sostituita dalla parola "IVASS".

 

Art. 14

(Modifiche all’articolo 14 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 14 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 le parole: "di vigilanza" sono sostituite dalla parola: "aggiuntive".

 

Art. 15

(Modifiche all’articolo 15 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Il comma 1 dell’articolo 15 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, è modificato come segue:

a) le parole: "di vigilanza" sono sostituite dalla parola: "aggiuntiva";

b) alla lettera a), la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice";

c) alla lettera b), la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice".

 

Art. 16

(Modifiche all’articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Al comma 3 dell’articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 le parole: "deve essere" sono sostituite dalla parola: "è".

 

Art. 17

(Modifiche all’articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice".

 

Art. 18

(Modifiche all’articolo 22 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 22 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, le parole: "deve essere" sono sostituite dalla parola: "è".

 

Art. 19

(Modifiche all’articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Il comma 1 dell’articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, è modificato come segue:

a) alla lettera a), le parole: "deve essere" sono sostituite dalla parola: "è";

b) alla lettera f) le parole: "deve essere" sono sostituite dalla parola: "è";

 

Art. 20

(Titoli III-bis e III-ter del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Dopo l’articolo 23 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, sono inseriti i seguenti Titoli:

"Titolo III-bis - Disposizioni per il calcolo delle riserve tecniche di cui all’articolo 90, comma 1, lettera c) del Codice e per la redazione della relazione tecnica

 

Art. 23-bis

(Riserve tecniche dei rami vita - lavoro diretto italiano)

1. L'impresa di assicurazione che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate nell’Allegato n. 14.

2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta alla funzione attuariale, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine la funzione attuariale ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione della relazione tecnica di cui al comma 3. Se l'impresa non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, l’organo che svolge funzioni di controllo dell’impresa ne dà pronta comunicazione all'IVASS.

3. La funzione attuariale redige la relazione tecnica in tempi utili per l’approvazione del bilancio, in conformità all’allegato 14-ter, da sottoporre all’organo amministrativo e all’organo che svolge funzioni di controllo dell’impresa. Nella suddetta relazione la funzione attuariale descrive analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.

4. La relazione tecnica viene conservata presso l’impresa di assicurazione per almeno dieci anni dalla data di sottoscrizione.

5. L'impresa di assicurazione che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.

6. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o non siano già stati considerati nelle riserve matematiche.

7. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste nell'articolo 2, comma 2, del Codice, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni.

8. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.

9. L'impresa di assicurazione che esercita i rami vita presenta all'IVASS il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.

 

Art. 23-ter

(Riserve tecniche dei rami danni - lavoro diretto italiano)

1. L'impresa di assicurazione che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall’Allegato n. 15.

2. Nei confronti dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta alla funzione attuariale che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tale fine, la funzione attuariale ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione dell'apposita relazione tecnica di cui al comma 3. Se l'impresa non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, l’organo che svolge funzioni di controllo dell’impresa ne dà pronta comunicazione all’IVASS.

3. La funzione attuariale redige la relazione tecnica relativa ai rami di responsabilità civile veicoli e natanti in tempi utili per l’approvazione del bilancio, in conformità all’allegato 15-ter, da sottoporre all’organo amministrativo e all’organo che svolge funzioni di controllo dell’impresa. Nella suddetta relazione la funzione attuariale descrive le fasi del processo di formazione ed i metodi di calcolo adottati dalle imprese di assicurazione per la valutazione delle riserve tecniche, illustra le procedure e le metodologie applicate nonché le valutazioni effettuate per la verifica delle riserve tecniche, attesta la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche nonché la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle norme di legge, di regolamento e di ogni altra disposizione ed esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche.

4. La relazione tecnica viene conservata presso l’impresa di assicurazione per almeno dieci anni dalla data di sottoscrizione.

5. L'impresa di assicurazione che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.

6. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L'impresa che esercita le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.

7. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa.

8. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, è valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.

9. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall’energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’IVASS.

10. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla scadenza, l'impresa di assicurazione costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti l'impresa di assicurazione può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce una apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto dell'andamento del rischio per l'intera durata della garanzia.

11. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.

12. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio congiunto dell'attività, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili.

13. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di riassicurazione è calcolata in base ai metodi di cui al comma 6, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda.

 

Art. 23-quater

(Riserve tecniche dell’attività di riassicurazione)

1. L'impresa che esercita esclusivamente la riassicurazione e l’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, costituiscono riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle proprie attività.

2. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità agli articoli 23-bis e 23-ter ed alle relative disposizioni di attuazione contenute nell’allegato n. 16. A tale fine, l'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.

3. La funzione attuariale verifica che le riserve tecniche vita e danni sono valutate secondo le modalità indicate nel comma 2, esprimendo un giudizio sulla loro sufficienza.

4. Le modalità di determinazione e le risultanze delle analisi sulle riserve tecniche vita e danni formano oggetto di una relazione tecnica, redatta in tempi utili per l’approvazione del bilancio e sottoscritta dal responsabile della funzione attuariale, da sottoporre all’organo amministrativo e all’organo che svolge funzioni di controllo dell’impresa.

5. L’impresa conserva tra le proprie evidenze la relazione tecnica e, anche su supporto informatico, gli elaborati riassuntivi delle singole fasi del processo di valutazione delle riserve tecniche per almeno dieci anni.

6. Le imprese autorizzate ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio, calcolata secondo quanto previsto dai paragrafi 30, 31 e 32 dell’allegato 16.

7. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzione, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità.

 

Titolo III-ter - Disposizioni in materia di investimenti, di operazioni su titoli assegnati al comparto durevole e valutazione di strumenti finanziari derivati

 

Art 23-quinquies

(Classificazione del portafoglio titoli)

1. La classificazione dei titoli è effettuata sulla base di un criterio funzionale che tenga conto della destinazione, ad uso durevole o non durevole, nell’ambito della strategia di gestione del portafoglio ed in conformità con il quadro gestionale complessivo dell’impresa e con gli impegni assunti, prendendo a riferimento un orizzonte temporale coerente con la pianificazione della gestione del portafoglio titoli adottata dall’impresa stessa, prescindendo da situazioni di carattere contingente.

2. Nel comparto degli investimenti durevoli possono essere compresi, oltre ai titoli che l’impresa intende detenere fino a scadenza, anche quelli che costituiscono un investimento strategico a lungo termine. Le quote di OICR e l’investimento in azioni non strategiche non costituiscono un investimento di carattere durevole, salvo diversa evidenza, fornita nella delibera di cui all’articolo 8 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, della loro attitudine a costituire un investimento di carattere durevole. La destinazione dei titoli a copertura delle riserve tecniche, ovvero l’assegnazione alle gestioni separate collegate a polizze vita a prestazioni rivalutabili, non è di per sé sufficiente a giustificare la loro classificazione nel comparto investimenti ad utilizzo durevole.

3. I titoli assegnati al comparto investimenti ad utilizzo durevole non possono formare oggetto di operazioni di compravendita.

 

Art. 23-sexies

(Operazioni su titoli assegnati al comparto durevole)

1. In deroga a quanto previsto all’articolo 23-quinquies, comma 3, le operazioni riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto all’altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole sono ricondotte a situazioni che rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà. Variazioni del valore corrente dei titoli, indotte dalle normali dinamiche dei mercati finanziari, non configurano circostanze eccezionali.

2. Le operazioni di importo significativo di cui al comma 1, da portare a conoscenza del competente organo amministrativo dell’impresa, non richiedono l’assunzione di una nuova deliberazione allorché non comportino modifiche sostanziali nelle caratteristiche quantitative e qualitative dei singoli comparti. In caso contrario è necessaria l’assunzione di una nuova deliberazione che indica le ragioni giustificative delle variazioni da apportare.

3. II trasferimenti dei titoli da un comparto all’altro sono contabilizzati al valore risultante dall’applicazione, alla data dell’operazione, delle regole valutative del comparto di provenienza.

 

Art. 23-septies

(Disposizioni in materia di valutazione di strumenti finanziari derivati)

1. Il valore degli strumenti finanziari derivati che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 37-ter, comma 3, lettera a), del Codice è preso in considerazione ai fini della valutazione degli attivi ad essi connessi.

2. I criteri utilizzati per la valutazione degli strumenti finanziari derivati che rappresentano attività o passività dell'impresa sono in ogni caso coerenti con le soluzioni adottate per la determinazione del valore degli attivi ad essi connessi.".

 

Art. 21

(Modifiche al Titolo IV del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. La rubrica del Titolo IV del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, è sostituita dalla seguente rubrica: "Revisione legale dei conti".

 

Art. 22

(Modifiche all’articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Alla rubrica dell’articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, dopo la parola "Relazione" sono aggiunte le parole "del revisore legale o".

2. Al comma 1 dell’articolo 24 il periodo: "La società di revisione si avvale dell’attuario revisore." è soppresso.

3. Al comma 2 dell’articolo 24 dopo la parola: "relazione" sono inserite le seguenti "del revisore legale o" e le parole: ", corredata dalla relazione dell’attuario revisore," sono soppresse.

 

Art. 23

(Modifiche all’articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. L’articolo 25 del Regolamento IVASS n. 22 del 4 aprile 2008 è abrogato.

 

Art. 24

(Modifiche all’articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. La rubrica dell’articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 è sostituita dalla rubrica: "Area di intervento, relazione e resoconto analitico del revisore legale o della società di revisione".

2. Il comma 1 dell’articolo 26 è modificato come segue:

a) le parole: "L’attuario revisore" sono sostituite dalle parole: "Il revisore legale o la società di revisione";

b) dopo la parola: "esprime" sono inserite le parole: "- ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del Codice";

c) la parola: "regolamentari" è sostituita dalle parole: "al presente Regolamento".

3. Il comma 2 dell’articolo 26 è modificato come segue:

a) le parole: "l’attuario revisore" sono sostituite dalle parole: "il revisore legale o la società di revisione";

b) le parole: "dalla società di revisione" sono soppresse.

4. Il comma 3 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente:

"3. Le risultanze sull’attività svolta ai fini del rilascio del giudizio finale sono riportate in un resoconto analitico che illustra le operazioni preliminari effettuate, le basi tecniche e le ipotesi adottate, le metodologie ed i criteri di calcolo utilizzati, nonché le fasi operative seguite per la valutazione delle riserve tecniche ed i risultati ottenuti. Copia del resoconto analitico è inviata dal revisore legale o dalla società di revisione in tempo utile all’impresa che la trasmette all’IVASS unitamente al bilancio di esercizio.".

5. Al comma 4 dell’articolo 26 le parole: "L’attuario revisore" sono sostituite dalle parole: "Il revisore legale o la società di revisione".

 

Art. 25

(Modifiche all’articolo 27 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. L’articolo 27 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 è abrogato.

 

Art. 26

(Modifiche all’articolo 29 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 29 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice".

2. Al comma 3 dell’articolo 29 le parole: "di vigilanza" sono sostituite dalla parola: "aggiuntive".

 

Art. 27

(Modifiche agli allegati del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Gli allegati del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 sono modificati come di seguito indicato:

a) l’allegato 1 è sostituito dall’allegato A al Provvedimento;

b) l’allegato 2, unitamente all’allegato 17 all’allegato 2, è sostituito dall’allegato B al Provvedimento;

c) l’allegato 3 è sostituito dall’allegato C al Provvedimento;

d) l’allegato 4 è sostituito dall’allegato D al Provvedimento;

e) l’allegato 5 è sostituito dall’allegato E al Provvedimento;

f) l’allegato 6 è sostituito dall’allegato F al Provvedimento;

g) l’allegato 7 è sostituito dall’allegato G al Provvedimento;

h) l’allegato 8 è sostituito dall’allegato H al Provvedimento;

i) l’allegato 9 è sostituito dall’allegato I al Provvedimento;

j) l’allegato 13 è sostituito dall’allegato J al Provvedimento.

 

Art. 28

(Abrogazioni agli allegati del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. L’allegato 12 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 è abrogato.

 

Art. 29

(Integrazioni agli allegati del Regolamento del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008)

 

1. Dopo l’allegato 13 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 sono aggiunti i seguenti allegati:

a) "Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell’impresa di assicurazione che esercita i rami vita ai sensi dell’articolo 23-bis" (allegato 14 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008), riportato nell’allegato K al Provvedimento;

b) "Metodologie di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito" (allegato 14-bis del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008), riportato nell’allegato L al Provvedimento;

c) "Schema di relazione tecnica sulla sufficienza delle riserve tecniche redatta dalla funzione attuariale" (allegato 14-ter del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008), riportato nell’allegato M al Provvedimento;

d) "Disposizioni e metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dell’impresa di assicurazione che esercita i rami danni ai sensi dell’articolo 23-ter" (allegato 15 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008), riportato nell’allegato N al Provvedimento;

e) "Disciplina particolare per la determinazione delle riserve per frazioni di premi dei contratti delle assicurazioni nel ramo credito stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 1991" (allegato 15-bis del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008), riportato nell’allegato O al Provvedimento;

f) "Schema di relazione tecnica sulla sufficienza delle riserve tecniche dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti redatta dalla funzione attuariale" (allegato 15-ter del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008), riportato nell’allegato P al Provvedimento;

g) "Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell’impresa di riassicurazione e dell’impresa assicurativa che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione limitatamente alle accettazioni in riassicurazione ai sensi dell’articolo 23-quater" (allegato 16 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008), riportato nell’allegato Q al Provvedimento.

 

Art. 30

(Modifica all’intestazione del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. All’intestazione del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole "revisione contabile" sono sostituite dalle parole "revisione legale dei conti".

 

Art. 31

(Modifica alla Sezione VISTI del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. Alla Sezione VISTI del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, l’ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "RITENUTA la necessità di fornire indicazioni al revisore legale o alla società di revisione legale in ordine alle modalità per il rilascio del giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche, in conformità all’articolo 102, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e all’articolo 190, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

2. Alla Sezione VISTI, è inserito il seguente CONSIDERATO: "CONSIDERATO che la formulazione del giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche da parte del revisore legale o della società di revisione legale, ai sensi dell’articolo 102, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituisce un incarico autonomo e differente da quello relativo allo svolgimento della revisione legale".

 

Art. 32

(Modifiche all’articolo 1 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. Il comma 1 dell’articolo 1 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 90, commi 1 e 2, 98, 102, comma 2, 190 e 191, comma 1, lettere h) e i), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74".

 

Art. 33

(Modifiche all’articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, dopo le parole: "Ai fini del presente Regolamento" sono inserite le parole: "valgono le definizioni adottate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. In aggiunta, si intende".

2. La lettera a) è abrogata.

3. La lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) "Codice o decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74".

4. Dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) "corrette tecniche attuariali": metodi attuariali normalmente applicati dalla professione attuariale, secondo le migliori pratiche e principi riconosciuti in ambito internazionale e nazionale, nonché nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento;".

5. Dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) "sufficienza delle riserve tecniche": si considerano sufficienti le riserve tecniche, determinate secondo corrette tecniche attuariali, che conducano ad una valutazione prudente che consenta di far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione, per quanto ragionevolmente prevedibile;".

6. Le lettere g) e g-bis) sono abrogate.

 

Art. 34

(Modifiche all’articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. Il comma 1 dell’articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue:

a) alla lettera a) la parola: "commi" è sostituita dalla parola: "comma";

b) alla lettera a) le parole: "e 2" sono soppresse;

c) alle lettere a), b) e c) la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice".

Art. 35

(Modifiche all’articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. Al comma 2 dell’articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole: "dai capi II e III del Titolo III e dagli articoli 64 e 65 del decreto" sono sostituite dalle parole: "dagli articoli 23-bis, 23-ter e 23-quater del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008".

Art. 36

(Modifiche all’articolo 6 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 6 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice".

 

Art. 37

(Modifiche all’articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. Al comma 4 dell’articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice".

2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nell’ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all’articolo 6 del presente Regolamento forniscono, anche in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136, informazioni circa il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo IV-bis (Requisiti Patrimoniali di Solvibilità) del titolo III del Codice, illustrando in particolare l'ammontare del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all’articolo 45-bis del Codice, e del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all’articolo 47-bis del Codice, nonché l'importo ammissibile dei fondi propri a copertura dei suddetti requisiti classificato per livelli.".

 

Art. 38

(Modifiche all’articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. L’articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è abrogato.

 

Art. 39

(Modifiche all’articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. La rubrica dell’articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituita dalla seguente: "Relazione del revisore legale o della società di revisione".

2. Il comma 1 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

"1. Il bilancio di esercizio IAS/IFRS è sottoposto alla verifica del revisore legale o della società di revisione.".

3. Il comma 2 dell’articolo 9, è sostituito dal seguente:

"2. La relazione del revisore legale o della società di revisione è allegata al bilancio di esercizio IAS/IFRS.".

 

Art. 40

(Modifiche all’articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. La rubrica dell’articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituita dalla seguente: "Area di intervento e relazione del revisore legale o della società di revisione".

2. Il comma 1 dell’articolo 10 è abrogato.

3. Il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

"2. Il revisore legale o la società di revisione, nella relazione di cui all’articolo 9 del presente Regolamento, esprime, ai sensi dell’articolo 102, comma 2 del Codice, il proprio giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche, determinate in base alle disposizioni di cui all’articolo 11-bis del presente Regolamento, avuto riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari, ed in conformità a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di seguito specificati, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva:

a) impiego di adeguate basi tecniche;

b) impiego di ipotesi evolutive prudenziali;

c) impiego di adeguate metodologie di calcolo.".

4. Il comma 3 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini del rilascio del giudizio di cui al comma precedente, il revisore legale o la società di revisione effettua le proprie verifiche sulla base delle risultanze dell’analisi svolta sui portafogli presi a riferimento e sui relativi dati di base.".

5. Il comma 4 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

"4. La relazione è redatta in conformità allo schema annesso al presente Regolamento (allegato 3).".

 

Art. 41

(Modifiche all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. La rubrica dell’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituita dalla seguente: "Resoconto analitico del revisore legale o della società di revisione".

2. Il comma 1 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:

"1. Le risultanze sull’attività svolta dal revisore legale o dalla società di revisione ai fini del rilascio del giudizio finale di cui all’articolo 10 del presente Regolamento sono riportate in un resoconto analitico che illustra le operazioni preliminari effettuate, le basi tecniche e le ipotesi adottate, le metodologie ed i criteri di calcolo utilizzati, nonché le fasi operative seguite per la valutazione degli accantonamenti tecnici ed i risultati ottenuti.".

3. Il comma 2 dell’articolo 11 è abrogato.

4. Il comma 3 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:

"3. Copia del resoconto analitico è inviata dal revisore legale o dalla società di revisione in tempo utile all’impresa di assicurazione che la trasmette all’IVASS unitamente al bilancio di esercizio IAS/IFRS.".

5. Al comma 4 dell’articolo 11 le parole: "L’attuario revisore" sono sostituite dalle parole: "Il revisore legale o la società di revisione".

 

Art. 42

(Riserve tecniche e giudizio della funzione attuariale)

 

1. Dopo l’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è aggiunto il seguente:

"Art. 11-bis

(Riserve tecniche e giudizio della funzione attuariale)

1. Le imprese di cui all’articolo 6 del presente Regolamento determinano le riserve tecniche sulla base delle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 indicando l’importo delle riserve così determinato nella nota integrativa al bilancio.

2. I riferimenti a voci o classificazioni di bilancio contenuti nel Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, e in particolare nell’allegato 14, si intendono riferiti al bilancio redatto a fini di vigilanza sulla base del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173 e relative disposizioni di attuazione.

3. La funzione attuariale redige la relazione tecnica di cui agli articoli 23-bis, 23-ter e 23-quater del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 per esprimere il proprio giudizio con riferimento alle riserve tecniche determinate ai sensi del comma 1, per l’insieme dei contratti emessi dall’impresa e senza i cambiamenti consentiti per la redazione del bilancio d’esercizio IAS/IFRS dai paragrafi da 21 a 30 dell’IFRS 4. La funzione attuariale esprime altresì il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di cui ai paragrafi da 15 a 19 e 35 dell’IFRS 4 ed illustra gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS, integrando a tal fine lo schema di relazione di cui all’allegato 14-ter del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.".

 

Art. 43

(Modifiche all’articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. Alla rubrica dell’articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola "IVASS".

2. Il comma 1 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:

"1. Le imprese di cui all’articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all’IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio IAS/IFRS, i documenti di cui all’articolo 93 del Codice e la relazione di cui all’articolo 9 del presente Regolamento.".

3. Il comma 2 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente:

"2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall’IVASS, rese disponibili sul sito dell’Istituto.".

4. Al comma 3 dell’articolo 12 la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola "IVASS".

 

Art. 44

(Modifiche all’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, le parole: "Stato Patrimoniale" e "Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario" sono soppresse.

2. Il comma 2 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

"2. La relazione semestrale IAS/IFRS comprende note redatte secondo un’informativa coerente con i principi espressi dallo IAS 34, nell’ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all’area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:

- "Conto Economico per gestione";

- "Dettaglio delle voci tecniche assicurative";

- "Proventi e oneri finanziari e da investimenti";

- "Dettaglio delle spese di gestione";

- "Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo";

- "Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva.".

3. Il comma 3 dell’articolo 13, è modificato come segue:

a) alla lettera f) la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice";

b) le lettere g) ed i) sono abrogate.

4. Il comma 5 dell’articolo 13 è abrogato.

 

Art. 45

(Modifiche all’articolo 15 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. L’articolo 15 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è abrogato.

 

Art. 46

(Modifiche all’articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. L’articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è abrogato.

 

Art. 47

(Modifiche all’articolo 18 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. Alla rubrica dell’articolo 18 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola "IVASS".

2. Il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:

"1. Le imprese di cui all’articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all’IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale IAS/IFRS e, ove previsti, le eventuali osservazioni del collegio sindacale, e il verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione.".

3. Il comma 2 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:

"2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall’IVASS, rese disponibili sul sito dell’IVASS.".

4. Al comma 3 dell’articolo 18 la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola "IVASS".

 

Art. 48

(Modifiche all’articolo 19 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 19 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice".

 

Art. 49

(Modifiche all’articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le imprese di cui all’articolo 95, commi 1 e 2, del Codice, controllate direttamente o indirettamente ovvero sottoposte alla direzione unitaria di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione costituita in un altro Stato membro, esonerate dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’articolo 97 del Codice. L’obbligo del bilancio consolidato può essere assolto anche mediante la sola trasmissione, secondo gli schemi di cui all’articolo 24 del presente Regolamento, di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo e Nota Integrativa, senza i relativi prospetti; tali documenti possono non essere sottoposti alla verifica di un revisore legale o di una società di revisione. L’obbligo della relazione semestrale consolidata può essere assolto anche mediante la sola trasmissione, secondo gli schemi di cui all’articolo 28 del presente Regolamento, di Conto Economico, Conto Economico Complessivo e delle note, senza i relativi prospetti.".

2. Al comma 2 dell’articolo 20 le parole: "commi 5 e 6" sono sostituite dalle parole: "commi 3 e 4".

 

Art. 50

(Modifiche all’articolo 21 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. Il comma 1 dell’articolo 21 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è modificato come segue:

a) la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice";

b) le parole: "predetto decreto" sono sostituite dalla parola: "Codice".

2. Il comma 2 dell’articolo 21 è modificato come segue:

a) la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice";

b) le parole: "predetto decreto" sono sostituite dalla parola: "Codice".

 

Art. 51

(Modifiche all’articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. Al comma 4 dell’articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice".

2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nell’ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all’articolo 19 del presente Regolamento forniscono, anche in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136, informazioni circa il rispetto delle condizioni di esercizio, illustrando in particolare l'ammontare del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all’articolo 216-ter del Codice, nonché l'importo ammissibile dei fondi propri a copertura del suddetto requisito classificato per livelli.".

 

Art. 52

(Modifiche all’articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. La rubrica dell’articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituita dalla seguente: "Relazione del revisore legale o della società di revisione".

2. Il comma 1 dell’articolo 25 è sostituito dal seguente:

"1. Il bilancio consolidato delle imprese di cui all’articolo 19 del presente Regolamento è sottoposto alla verifica di un revisore legale o della società di revisione.".

3. Il comma 2 dell’articolo 25 è sostituito dal seguente:

"2. La relazione del revisore legale o della società di revisione è allegata al bilancio consolidato.".

 

Art. 53

(Modifiche all’articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. La rubrica dell’articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è sostituita dalla seguente rubrica: "Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato".

2. Il comma 1 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente:

"1. Le imprese di cui all’articolo 19 del presente Regolamento forniscono le informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato di cui all’allegato 6.".

3. Il comma 2 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente:

"2. Le informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato sono presentate al consiglio di amministrazione che approva il bilancio consolidato cui si riferiscono.".

 

Art. 54

(Modifiche all’articolo 27 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. La rubrica dell’articolo 27 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è sostituita dalla seguente: "Trasmissione all’IVASS del bilancio consolidato".

2. Il comma 1 dell’articolo 27 è sostituito dal seguente:

"1. Le imprese di cui all’articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all’IVASS, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le informazioni aggiuntive di cui all’articolo 26 del presente Regolamento, la relazione del revisore legale o della società di revisione e il verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all’IVASS decorre dalla data di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di più imprese italiane controllate vale la data dell’ultima delle approvazioni.".

3. Il comma 2 dell’articolo 27 è abrogato.

4. Al comma 3 dell’articolo 27 la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice", la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola: "IVASS", le parole: "copia del" sono sostituite dalla parola: "il".

5. Dopo il comma 3 dell’articolo 27 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall’IVASS, rese disponibili sul sito dell’Istituto.".

6. Al comma 4 dell’articolo 27 la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola: "IVASS".

 

Art. 55

(Modifiche all’articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 le parole: "Stato Patrimoniale" e le parole: "Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario" sono soppresse.

2. Il comma 2 dell’articolo 28 è sostituito dal seguente:

"2. La relazione semestrale consolidata comprende note redatte secondo un’informativa coerente con i principi espressi dallo IAS 34, nell’ambito delle quali le imprese includono i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi relativi all’area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:

- "Conto Economico per settore di attività";

- "Area di consolidamento";

- "Area di consolidamento: partecipazioni in società con interessenze di terzi significative";

- "Dettaglio delle partecipazioni non consolidate";

- "Dettaglio delle voci tecniche assicurative";

- "Proventi e oneri finanziari e da investimenti";

- "Dettaglio delle spese della gestione assicurativa";

- "Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo";

- "Dettaglio delle attività finanziarie riclassificate e degli effetti sul conto economico e sulla redditività complessiva.".

3. Il comma 5 dell’articolo 28 è abrogato.

 

Art. 56

(Modifiche all’articolo 30 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. L’articolo 30 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è abrogato.

 

Art. 57

(Modifiche all’articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. La rubrica dell’articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è sostituita dalla seguente: "Trasmissione all’IVASS della relazione semestrale consolidata".

2. Il comma 1 dell’articolo 31 è sostituito dal seguente:

"1. Le imprese di cui all’articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all’IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale consolidata corredata del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all’IVASS decorre dalla data di approvazione della relazione semestrale da parte dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di più imprese italiane controllate vale la data dell’ultima delle approvazioni.".

3. Il comma 2 dell’articolo 31 è sostituito dal seguente:

"2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall’IVASS, rese disponibili sul sito dell’Istituto.".

4. Al comma 3 dell’articolo 31 la parola: "ISVAP" è sostituita dalla parola: "IVASS".

 

Art. 58

(Modifiche all’art. 32 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. Al comma 2 dell’articolo 32 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 la parola: "decreto" è sostituita dalla parola: "Codice".

 

Art. 59

(Modifiche agli allegati del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

 

1. Gli allegati del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 sono modificati come di seguito indicato:

a) l’allegato 3 è sostituito dall’allegato R al Provvedimento;

b) l’allegato 4 è sostituito dall’allegato S al Provvedimento;

c) l’allegato 6 è sostituito dall’allegato T al Provvedimento;

d) l’allegato 7 è sostituito dall’allegato U al Provvedimento.

 

Art. 60

(Modifiche all’articolo 5 del Provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio 2013)

 

1. L’articolo 5 del Provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio 2013 è abrogato.

 

Art. 61

(Pubblicazione)

 

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS.

 

Art. 62

(Disposizioni transitorie)

 

1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 è consentito alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di assolvere l’obbligo del requisito informativo di cui agli articoli 6, 37, comma 2, e 51, comma 5, del presente Provvedimento mediante l’inclusione del dato stimato del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo, qualora non disponibile il dato definitivo.

 

Art. 63

(Entrata in vigore)

 

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano si applicano a partire dal bilancio di esercizio, individuale e consolidato, dell’esercizio 2016 nonché dalla relazione, individuale e consolidata, semestrale al 30 giugno 2017.

 

Allegato

 

(Testo dell’allegato)

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2017, n. 7.