Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 maggio 2018, n. 11564

Reddito di impresa - Accertamento - Riduzione - Estinzione della società - Cancellazione dal registro delle imprese - Responsabilità

 

Rilevato

 

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, accogliendo gli appelli incidentali proposti da M.C., M.A. e M.V. nei confronti della decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari. Quest'ultima aveva accolto la richiesta dei ricorrenti di dedurre dal reddito di impresa accertato l'importo di euro 194.049,00; che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che l'inesistenza di un accertamento emesso nei confronti della società produrrebbe il venir meno di ogni ulteriore accertamento sui soci che in quest'ultimo avesse trovato fondamento; che, ad ogni modo, neppure si sarebbero potuti ritenere legittimi gli accertamenti verso i soci, sulla base della facoltà dei creditori, rimasti insoddisfatti dalla società cancellata, di agire verso il liquidatore ovvero verso i soci limitatamente alle somme da questi riscosse, ex art. 2495 c.c.;

 

Considerato

 

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2495 c.c. e dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.;

che infatti la CTR avrebbe errato nel non considerare come l'Ufficio, una volta preso atto dell'estinzione della società, aveva evidenziato nella motivazione dell'avviso la responsabilità personale del liquidatore e degli altri soci, ai sensi dell'art. 36 del DPR 602/1973 e dell’art. 2495 c.c.; che F.M. ha resistito con controricorso; che il motivo è fondato;

che infatti, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Sez. U. n. 6070 del 12/03/2013; Sez. U. n. 6071 del 12/03/2013);

che, nel caso di società a ristretta base familiare, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, che, attesa la mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio trattandosi di utili occulti, deve ritenersi avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti (Sez. 5, n. 25468 del 18/12/2015); che, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (Sez. 5, n. 15824 del 29/07/2016); che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Puglia, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. /