Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 settembre 2016, n. 19034

Consorzi - Contributi di bonifica - Cartella di pagamento

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Basilicata, con sentenza n. 686/1/14, depositata il 18 dicembre 2014, non notificata, accolse l’appello proposto dal Consorzio Generale di Bonifica di Bradano e Metaponto (di seguito, per brevità, Consorzio) nei confronti della sig.ra A.R.A.T. e di Equitalia Sud S.p.A. per la riforma della sentenza della CTP di Matera che, invece, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente, aveva annullato l’impugnata cartella di pagamento per contributi di bonifica relativi all’anno 2012, in relazione a bene immobile di proprietà della ricorrente in agro di Policoro.

Il giudice di secondo grado, per quanto qui rileva, dato atto dell’esistenza di un piano di classifica, con relativa delimitazione del perimetro di contribuenza, regolarmente approvato anche da parte della Giunta Regionale della Basilicata con delibera n. 49 del 17 gennaio 2006, ritenne, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in materia, che, in assenza di specifiche contestazioni da parte della contribuente del suddetto piano di classifica, nessun altro onere probatorio gravasse sul consorzio circa l’esistenza di vantaggi diretti e specifici al fondo di proprietà della contribuente compreso in detto perimetro, aggiungendo peraltro che la difesa del Consorzio in ordine all’effettività del beneficio ricevuto dall’immobile della sig.ra T. era supportata da relazione tecnica a firma del coordinatore della manutenzione idraulica.

Avverso detta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Consorzio resiste con controricorso.

Preliminarmente va dato atto che il ricorso è stato notificato al solo Consorzio e non anche ad Equitalia Sud S.p.A. quale agente della riscossione per l’allora Provincia di Potenza, che pure era parte del giudizio di merito. Si ritiene, peraltro, che la causa possa essere decisa senza che occorra procedere alle formalità inerenti all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo ed in continuità alla giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr., tra le altre, Cass. sez. unite ord. 22 marzo 2010, n. 6826 e ord. 3 novembre 2008, n. 26373), apparendo il ricorso manifestamente infondato.

Il primo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi, denunciando la contribuente, con il primo, la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in riferimento ai principi in tema di onere probatorio e all’onere di specifica contestazione dei fatti di causa, e con il terzo la violazione di legge con riferimento all’art. 10, r.d. n. 215/1933, ed agli artt. 860 c.c. e 9 della Legge della Regione Basilicata n. 33/2001.

I motivi sono inammissibili e, in ogni caso, manifestamente infondati. La stessa parte ricorrente mostra di prendere atto che la sentenza impugnata ha fatto applicazione dei principi più volte affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, (tra le molte, più di recente, oltre alle pronunce menzionate dall’impugnata sentenza, ed a quelle rese dalla sez. 5 di questa Corte dal n. 20682 al n. 20687 del 2014 in analoghe controversie dello stesso Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, indicate in controricorso, cui adde, ancor più di recente, Cass. sez. 5, 15 maggio 2015, n. 9938, si vedano ancora Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223, Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n. 656 e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010), quanto alla presunzione dell’esistenza di benefici diretti e specifici al fondo derivante dalla sua ricomprensione nel perimetro di contribuenza nel quadro della relativa valutazione del piano di classifica, con conseguente riparto, regolarmente approvato, in assenza di specifica contestazione della legittimità del piano di classifica da parte della contribuente neppure in via incidentale dinanzi al giudice tributario.

In effetti la ricorrente sembra piuttosto dolersi della qualificazione, da parte della CTR, come generica della contestazione al piano di classifica. Sotto tale profilo i motivi in esame incorrono in palese difetto di autosufficienza, non esponendo in alcun modo i termini nei quali detta contestazione sarebbe stata espressa, anzi rilevandosi, dagli scarni cenni relativi all’esposizione dei fatti di causa, che la sola contestazione al piano di classifica ritenuta specifica dalla parte stessa sarebbe stata formulata per la prima volta solo con la memoria di costituzione in grado di appello (dunque in maniera palesemente tardiva), non potendo intendersi, evidentemente, come contestazioni specifiche del piano di classifica (ritenendosi lo stesso non definito e comunque non approvato dalla Regione) le doglianze di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado circa la mancata realizzazione di opere tali da recare vantaggi diretti e specifici al fondo.

Ciò induce a ritenere inammissibile anche il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 1° comma n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, indicato dalla contribuente proprio con riferimento al contenuto della menzionata memoria, e in ogni caso la motivazione omessa o apparente in violazione dell’art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c.

Richiamato quanto sopra appena osservato in relazione all’anzidetta memoria, è noto che, come chiarito dalle sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054) e ribadito dalla successiva giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-3, ord. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass. sez. 6-3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828) il sindacato di legittimità sulla motivazione nel quadro della vigente formulazione dell’art. 360 n, 5 c.p.c. applicabile al giudizio in oggetto, è limitato all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnatala prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Nulla di tutto è ciò è ascrivibile alla decisione impugnata, che ha fatto corretta applicazione nella fattispecie in esame del richiamato principio di diritto come affermato in materia dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di legge per il raddoppio, a carico della ricorrente, del contributo unificato, come indicato in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente Consorzio delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 510,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Ai sensi dell’art. 13, comma comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.