Prassi - COMMISSIONE DI GARANZIA SCIOPERO - Delibera 24 ottobre 2016, n. 16/411

Valutazione di idoneità dell'Accordo nazionale in materia di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale del Corpo forestale dello Stato.

 

Dispone

la trasmissione della presente delibera al Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato, alle organizzazioni sindacali SAPAF, UGL CFS, Sindacato nazionale forestale, FNS CISL/CFS, FP CGIL/CFS, UIL PA/CFS DIRFOR, Segreterie nazionali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri.

 Dispone inoltre la pubblicazione del citato Accordo e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché l'inserimento degli stessi sul sito internet della Commissione di garanzia.

 

Allegato

 

le Organizzazioni sindacali: SAPAF, Unione Generale dei Lavoratori/CFS, Sindacato Nazionale Forestale, FNS CISL/CFS, FP CGIL/CFS, UIL PA/CFS-DIRFOR:

 

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge», e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2, comma 2 e 13, comma 1, lettera a);

Visti l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero - Comparto Ministeri - in data 8 marzo 2005 ed in particolare gli articoli 2, 4 e 5, nonché la delibera della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005, indicata come disciplina di riferimento per il CFS cn parere della medesima Commissione con prot. 7241/MIN del 10 aprile 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264 «Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2001», così come integrato dal decreto ministeriale 25 febbraio 2008, n. 79;

Ritenuto necessario stipulare un accordo nel quale definire le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero e le modalità di individuazione dei contingenti di personale da esonerare dallo stesso, in conformità all'art. 3 dell'Accordo nazionale sulle norme di garanzia del servizi pubblici essenziali, sopra citato;

 

Definiscono e sottoscrivono quanto segue

 

1. Le prestazioni indispensabili da assicurare e garantire in caso di sciopero per il personale del Corpo forestale dello Stato sono individuate come segue:

a) il servizio di emergenza ambientale 1515, così come disposto dal D.C.C. 15 aprile 2013 e successive diramazioni generali;

b) le attività di Direttore delle Operazioni di spegnimento, in caso di incendi boschivi;

c) le attività in emergenza di Protezione civile in previsione, se con dichiarazione da parte delle competenti autorità, o in atto, anche quando dichiarate in sede locale, con pericolo di qualunque grado;

d) il servizio svolto nelle Centrali operative permanentemente attivate a livello centrale e periferico;

e) il concorso allo sdoganamento di animali vivi, qualora appartenenti alle specie ricadenti nelle disposizioni della Convenzione di Washington (CITES) presso i varchi doganali abilitati;

f) i servizi di vigilanza e custodia di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) dell'Accordo nazionale citato in premessa;

g) il coordinamento e l'assistenza allo svolgimento per tutte le attività di cui alle lettere da a) a f).

2. Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili di cui al punto 1, il personale minimo che è tenuto a rimanere in attività nei giorni di sciopero è così individuato:

a) personale coinvolto in turni di emergenza ambientale come individuato dalle turnazioni all'uopo predisposte in sede centrale e periferica, già notificate agli interessati prima della proclamazione dello sciopero, per assicurare il Servizio di emergenza ambientale 1515, ivi compreso il personale afferente al Centro elicotteri;

b) personale coinvolto nelle turnazioni dell'attività di DOS sulla base delle disposizioni di servizio durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

c) personale in servizio nella zona per la quale è stato emesso bollettino o comunicato ufficiale di preavviso di emergenza di protezione civile da parte delle Autorità preposte o che stanno assicurando turni di servizio in luoghi ove sia avvenuta una emergenza di Protezione civile;

d) personale in turno presso le Centrali operative di cui al precedente punto 1, lettera d) del presente accordo;

e) personale appartenente agli SCR, SCT, NOC prestante servizio esclusivamente nelle giurisdizioni afferenti ai Comandi regionali nel cui territorio di competenza sia stato istituito almeno un varco doganale abilitato al transito di merci Cites;

f) personale coinvolto nei turni h24 o h12 per i compiti di cui al punto 1, lettera f) e già notificati agli interessati prima della proclamazione dello sciopero, presso il MIPAAF, Ministero dell'ambiente, Ispettorato generale, le sedi Scuola di Cittaducale e Sabaudia;

g) personale già coinvolto nel servizio ordinario presso gli uffici di diretta collaborazione del sig. Ministro delle politiche agricole, la segreteria del Capo del CFS, i Comandi regionali e provinciali per far fronte alle esigenze di cui al punto 1, lettera g).

3. Le quote di personale strettamente necessario ad assicurare le prestazioni di cui al punto 1, lettere dalla a) alla g) e contemplate al punto 2, lettere dalla a) alla g) sono individuate come segue:

a) l'UPG e l'APG per turno 1515 già disposto, nonché 1 (una) linea di volo per ogni base elicotteristica aperta in quella giornata, salvo diversa disposizione di schieramento pervenuta nelle 24 ore precedenti lo sciopero da parte del Dipartimento protezione civile - COAU;

b) l'UPG e l'APG per turno già disposto;

c) tutto il personale in servizio nella giurisdizione coinvolta nell'emergenza dichiarata; tutto il personale coinvolto nei turni organizzati per il post-emergenza;

d) l'UPG e l'APG per turno già disposto;

e) l'UPG e l'APG appartenenti al personale degli SCR, SCT, NOC, dipendenti dal Comando regionale cui afferiscono i varchi doganali abilitati al transito di merci CITES ove siano note necessità di intervento del personale specializzato in quella giornata per lo sdoganamento di animali vivi;

f) il personale individuato nei turni già predisposti per tali servizi nelle sedi di cui al punto 2, lettera f);

g) l'UPG e l'APG per Comando regionale e provinciale; 4 unità presso la Segreteria del Capo del Corpo forestale dello Stato; 5 unità a disposizione degli Uffici di diretta collaborazione del sig. Ministro delle politiche agricole come da decreto legislativo n. 300 del 1999; l'UPG e l'APG in servizio in Divisione 11^; 1 addetto all'ufficio SIAeT afferente all'area Reti-CED.

4. In conformità alle disposizioni dell'art. 3, quarto comma, dell'Accordo sulle norme di garanzia nei servizi pubblici essenziali, i Capi servizio dei Servizi III e V nonché i Comandanti regionali comunicheranno alle Organizzazioni sindacali rappresentative del CFS ed al personale coinvolto, almeno 5 giorni prima della data fissata per lo sciopero, le liste nominative del personale comandato a garantire i servizi essenziali, secondo le quote sopra individuate, distinte per Ufficio e per qualifica, seguendo i criteri di cui ai precedenti articoli e secondo il principio di rotazione. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. In tal modo il servizio minimo ritenuto essenziale sarà garantito dal personale individuato dall'elenco, o dal personale che non aderisce allo sciopero, chiamato formalmente a sostituirlo allorché sia raccolta l'intenzione del personale già comandato a svolgere il servizio di aderire allo sciopero. Successivamente all'effettuazione dello sciopero i Comandanti regionali e i Capi servizio comunicheranno alle Organizzazioni sindacali di cui sopra i dati riferiti alle adesioni allo sciopero, suddivisi per Ufficio.

5. Il personale che aderisce allo sciopero è tenuto ad informare del fatto in modo formale il Comando da cui dipende entro le ore 8 del giorno di sciopero. Gli Uffici che ricevono le adesioni le comunicano con immediatezza e con modalità riservate agli uffici superiori che per via gerarchica e con immediatezza li faranno pervenire all'Ufficio relazioni sindacali, al fine di consentire a quest'ultimo gli adempimenti previsti dalla procedura GEPAS nelle modalità e nei tempi individuati dal Dipartimento della funzione pubblica.

6. Rimangono comunque escluse dal presente accordo le attività connesse con le qualifiche di P.S. e P.G. e gli obblighi giuridici derivanti, con il relativo dovere di opporsi ad atti aventi natura di reato e di rispondere a chiamate da parte delle Autorità competenti, poiché le qualifiche sono permanenti e gli obblighi conseguenti sono sottratti all'esercizio di scelte individuali.

7. Per quanto non compreso nel presente accordo, si fa riferimento a quanto previsto dalla legge n. 146/1990 e successive modificazioni e integrazioni nonché dall'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero - Comparto Ministeri - siglato in data 8 marzo 2005.

8. L'accordo è valido sino a sua sostituzione.

Il presente atto sarà trasmesso alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 146/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. del 28 ottobre 2016, n. 253