Legislazione - LEGGE 03 novembre 2016, n. 211

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005

 

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

 

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012;

b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

 

Art. 2

Ordine di esecuzione

 

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XXI del Trattato e dall'articolo 2 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

 

Art. 3

Disposizioni in materia penale

 

1. La procedura di consegna controllata prevista nell'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge è regolata ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni.

2. L'utilizzabilità processuale delle informazioni e dei documenti ricevuti o trasmessi prevista dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge è soggetta al rispetto delle norme in materia di rogatorie internazionali contenute nel libro XI, titolo III, del codice di procedura penale.

 

Art. 4

Copertura finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 19.763 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 3.400 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 10, 13, 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 15.122 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze; per le spese di missione di cui agli articoli 10, 13, 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dei relativi oneri. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo: per il Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia; per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 5

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato 1

ACCORDO

 

(Testo dell’allegato)

Allegato 2

TRATTATO

(Testo dell’allegato)

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 22 novembre 2016, n. 273.