Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 novembre 2016, n. 23655

Fondo di garanzia - TFR - Retribuzioni dovute in costanza di rapporto di lavoro - lncapienza del patrimonio del datore di lavoro debitore

Fatto

 

Con sentenza depositata il 15.10.2009, la Corte d'appello di Roma, in riforma della statuizione di prime cure, revocava il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Viterbo aveva ingiunto all'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, di pagare a M.A. somme a titolo di TFR e ultime tre retribuzioni dovute in costanza di rapporto di lavoro.

La Corte, per quanto qui rileva, riteneva l'insussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia per non avere la lavoratrice istante adeguatamente comprovato l'incapienza del patrimonio del datore di lavoro debitore, all'uopo non essendo sufficiente un tentativo di pignoramento mobiliare.

Contro questa statuizione ricorre M.A. con un unico motivo di ricorso. Resiste l'INPS con controricorso, nel quale propone altresì ricorso incidentale condizionato, parimenti fondato su un unico motivo, con cui si lamenta l'ingiustizia della decisione impugnata per non avere la Corte territoriale ravvisato in specie i presupposti per la decadenza di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 4, d.l. n. 384/1992 (conv. con I. n. 438/1992).

 

Diritto

 

Con l'unico motivo del ricorso principale, la ricorrente lamenta che la Corte non abbia ravvisato i presupposti di legge per l'intervento del Fondo di garanzia, nonostante che, in specie, fossero stati documentati due tentativi di pignoramento mobiliare (uno da parte sua e un altro da parte del di lei fratello) presso la sede della s.n.c. N. di M. e G.N., già ritenuta dal locale tribunale piccolo imprenditore e dunque non soggetta a fallimento.

Il motivo è infondato. Va premesso che questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza di datore di lavoro non soggetto - come nella specie - alle disposizioni della legge fallimentare, grava sul lavoratore, che invochi l'intervento del Fondo di garanzia ex art. 2, I. n. 297/1982, l'onere di dimostrare che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti, e ha precisato che, a tal fine, non basta l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari, seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, degli artt. 543 ss. e 555 ss. c.p.c. (Cass. n. 4666 del 2002 e 10953 del 2003).

Codeste ricerche, che devono essere condotte con l'uso della normale diligenza, vanno logicamente effettuate presso i luoghi ricollegabili de iure alla persona del debitore (come ad es. quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa) e si giustificano, rispetto al minore onere imposto al lavoratore dipendente da un'impresa assoggettabile alle procedure concorsuali, in relazione al fatto che, in quest'ultimo caso, lo stato di insolvenza forma oggetto di specifico accertamento giudiziale (Cass. n. 4783 del 2003). Né può ragionevolmente sostenersi che, estendendo l'onere della ricerca anche a luoghi diversi dal comune in cui è situata la sede dell'impresa, si graverebbe il lavoratore di un'attività che, oltre ad essere gravosa e dispendiosa per un soggetto che di norma è privo di adeguate risorse economiche, sarebbe contraria alla ratio legis, finalizzata a consentire al lavoratore di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l'intervento di un soggetto diverso dall'obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto (come invece ritenuto da Cass. nn. 625 e 1848 del 2004), essendosi condivisibilmente obiettato che la tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali, non essendo imposta dall'ordinamento comunitario (e segnatamente dalla direttiva 80/987/CE), resta affidata alla discrezionalità del legislatore nazionale, che può stabilirne diverse modalità di attuazione (così Cass. n. 12105 del 2008, sulla scorta di Corte cost. n. 409 del 1998).

Dovendo pertanto ritenersi che l'esito negativo della procedura individuale di esecuzione forzata non sia di per sé solo sufficiente al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia, risultando piuttosto meramente funzionale all'accertamento dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente, coerentemente con il disposto dell'art. 2740 c.c. e con l'assunzione in via sussidiaria delle obbligazioni già gravanti sul datore di lavoro da parte del Fondo di garanzia (così ancora Cass. n. 12105 del 2008), resta da ribadire che le ricerche imposte al lavoratore costituiscono in quest'ottica mera espressione dell'ordinaria diligenza che l'ordinamento richiede a qualunque titolare di una situazione giuridica di vantaggio, quale ne sia il contenuto, per poterla utilizzare conformemente alla sua funzione e trarne la corrispondente utilità (Cass. nn. 4783 del 2003 e 12105 del 2008, entrambe citt.), dovendo semplicemente escludersi che, una volta effettuate tali ricerche, il lavoratore debba necessariamente esperire procedure esecutive che appaiano prima facie infruttuose o aleatorie, essendo i loro costi certi, secondo un criterio di ragionevole probabilità, superiori ai benefici futuri (v. in tal senso Cass. n. 14447 del 2004).

Sulla scorta dei suesposti principi, cosi ricostruiti già da Cass. n. 17593 del 2016, balza evidente l'infondatezza della doglianza mossa da parte ricorrente alla sentenza impugnata, della quale va semplicemente corretta, negli anzidetti termini, la motivazione. Pertanto, assorbito il ricorso incidentale, il ricorso principale va rigettato, sussistendo comunque giusti motivi per compensare le spese di lite in relazione alle alterne pregresse vicende di merito.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.