Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 settembre 2017, n. 21669

Contributi previdenziali Inps - Gestione commercianti - Omissione - Socio amministratore di srl - Presupposti richiesti ai fini dell'iscrizione - Esercizio di un'attività di natura amministrativa - Irrilevante - Partecipazione non rilevante, in termini di tempo e di reddito, all’attività operativa aziendale

 

Ritenuto

 

che T.C. proponeva opposizione alle cartelle esattoriali con cui l'INPS chiedeva il pagamento dei contributi per l'iscrizione alla gestione commercianti per gli anni 2004-2007, in quanto socio amministratore di due srl svolgenti attività commerciale;

che accolta l'opposizione e proposto appello dall'INPS, la Corte d'Appello di Firenze (sentenza 8.3.2012) accoglieva l'impugnazione rilevando che dall'istruttoria era emerso che T. fosse titolare di una macelleria all'interno di un supermercato e che provvedeva alle verifiche periodiche e alla raccolta delle bolle; mentre a nulla rilevava che tali attività si svolgessero in maniera saltuaria, restando comunque integrati gli estremi richiesti per l'iscrizione alla gestione commercianti ai sensi della I. 1397/60, come modificata dall'art. 1, comma 203 I. 662/96.

che propone ricorso per cassazione T. con cinque motivi, deducendo: 1) l'omessa motivazione sull'eccezione di decadenza per tardività dell'iscrizione a ruolo; 2) l'erronea attribuzione della qualifica di titolare della macelleria mentre egli era solo socio amministratore delle due srl titolari della macelleria; 3-4-5) la mancanza dei presupposti, in fatto e in diritto, della sua partecipazione all'attività aziendale in modo abituale e prevalente, la cui prova incombeva sull'INPS ex art. 2697 c.c.;

che l'INPS resiste con controricorso;

 

Considerato

 

che il ricorso appare fondato in relazione ai motivi che investono l'inesistenza, sia in fatto che in diritto, dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, atteso che, come questa Corte ha reiteratamente affermato (per tutte, Sez. Unite sentenza n. 17076/2011) in relazione alla medesima fattispecie - ammessa la possibile coesistenza e la legittimità della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di srl svolgente attività commerciale, anche in virtù della norma di interpretazione autentica dell'art. 1 comma 208 della l. 662/1996, dettata con l'art. 12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 - occorre tuttavia che ai fini dell'iscrizione alla gestione dei commercianti si accerti la compiuta esistenza dei requisiti dettati dall'art. 1 della legge I. 1397/60, come modificato dall'art. 1, comma 203 I. 662/96, ed in particolare che il socio partecipi "personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza" (requisito previsto alla lett. c);

che allo scopo non è sufficiente l'esercizio di un'attività di natura amministrativa e nemmeno di una attività sporadica essendo invece necessaria una partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attività operativa aziendale; sia pure intesa in senso relativo e soggettivo, ossia avuto riguardo alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già in senso comparativo, con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. 5690/2017; Cass. 4440/2017);

che la sentenza impugnata, dando rilevanza all'espletamento di alcuni adempimenti che la stessa Corte di merito ha qualificato di natura sporadica, non si è attenuta ai principi sopra affermati e deve essere pertanto cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa deve essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'opposizione alle cartelle esattoriali promossa a suo tempo da T. E.;

che in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale sulla complessa questione sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dei giudizi di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'opposizione alle cartelle esattoriali.

Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 3.200, di cui € 3.000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori.