Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 marzo 2017, n. 5915

Fallimento - Avviso di contestazione - Sanzioni - Istanze di rimborsi accelerati infrannuali di credito IVA

 

Svolgimento del processo

 

L'Agenzia delle entrate ha notificato alla s.r.l. A. & G. M., poi sottoposta a fallimento, venditrice e distributrice di produzioni editoriali, avviso di contestazione con cui ha irrogato sanzioni pari a euro 294.000 nonché recuperato interessi, avendo la società presentato istanze di rimborsi accelerati infrannuali di credito i.v.a. in ordine a trimestri del 2003, invocando l'art. 38-bis, co. 2, del d.p.r. n. 633 del 1972 che consente il rimborso stesso quando si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 30, co. 3, avendo in particolare dichiarato di versare nella situazione di cui alla lett. a) di tal ultima disposizione, in quanto la differenza tra l'aliquota media sugli acquisti- e sulle importazioni avrebbe superato quella mediamente applicata sulle operazioni attive, con una maggiorazione del 10% (art. 3 co. 6, d.l. n. 250 del 1995, convertito dalla I. n. 349 del 1995); in sede di controllo, al contrario, l'ufficio ha appurato l'assenza del presupposto, avendo la società erroneamente determinato l'aliquota media includendovi le operazioni di cui agli artt. 8, 9 e 74 del d.p.r. n. 622 del 1972 (ndr artt. 8, 9 e 74 del d.p.r. n. 633 del 1972), non soggette a i.v.a. o non imponibili in virtù delle semplificazioni del regime di tale imposta nel settore della distribuzione dei prodotti editoriali.

La commissione tributaria provinciale di Milano ha accolto il ricorso della contribuente.

La sentenza, appellata dall'ufficio, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano, che ha ritenuto riferibile al caso di specie l'art. 8 del d. Igs. n. 546 del 1992, non essendo applicabili sanzioni nel caso in cui la violazione sia giustificata da condizioni di incertezza sulla portata e sull'applicazione della norma.

Avverso questa decisione l'agenzia propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, rispetto al quale la curatela deposita controricorso e memoria.

 

Motivi della decisione

 

1. - Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. - Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 8 del d. Igs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3. c.p.c., sostenendosi essere tale norma - preclusiva delle sanzioni - applicabile sono in caso di incertezza normativa oggettiva, non in caso di errore dipendente da una circolare della p.a., che è priva di contenuto precettivo; viceversa, la sentenza impugnata avrebbe valorizzato come fonte di equivoco una istruzione ministeriale (n. 1467 del 1994) che aveva incluso nel calcolo anche operazioni non soggette a imposta.

3. - Il motivo è inammissibile, per difetto di pertinenza dello stesso rispetto alla "ratio decidendi" della sentenza impugnata. Quest'ultima, infatti, non ha meramente valorizzato come fonte di equivoco una istruzione ministeriale (n. 1467 del 1994) che aveva incluso nel calcolo anche operazioni non soggette a imposta, ma - dopo aver dato atto della decisione di prime cure che aveva considerato che le condizioni obiettive di incertezze sulla portata e sull'applicazione della disciplina si desumevano anche dalla nota ministeriale predetta del 1994 che aveva fatto rientrare nel calcolo dell'aliquota media anche le operazioni attive non soggette a imposta (p. 2 della sentenza) - ha richiamato che detta decisione di prima istanza aveva fatto "riferimento al tenore della nota n. 1467/1994 emessa dalla stessa amministrazione" (p. 3 della sentenza); la sentenza di appello ha però, ciò posto, considerato che le obiettive condizioni di incertezza interpretativa si desumevano dal fatto che lo stesso ufficio, nelle sue difese, aveva dedotto che "la portata applicativa della norma è stata chiaramente esplicitata nelle istruzioni ministeriali" (successive), ammettendo l'alternanza di orientamenti dell'amministrazione tra il 1994 e l'epoca posteriore, nonché dal fatto - ritenuto non efficacemente contestato - dell’accoglimento delle istanze di rimborso per annualità pregresse.

4. - Ne deriva che - come del resto eccepisce la controricorrente - la sentenza impugnata è fondata su tale ultima "ratio decidendi", non contrastata con il ricorso per cassazione, il cui motivo prima cennato non coglie la "ratio" stessa, concentrato com'è sulla sola presunta considerazione della circolare della p.a. L'inammissibilità che ne deriva esime la Corte dal valutare, ipotizzando che la sentenza impugnata effettivamente fondasse l'incertezza sulla portata della norma sull'istruzione ministeriale (n. 1467 del 1994) che aveva incluso nel calcolo anche operazioni non soggette a imposta, se: - tale dato fosse contestabile come violazione dell'art. 8 del d.Igs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, co. 1°, n. 3 c.p.c., o piuttosto costituisse un iter motivazionale soggetto a controllo della Corte solo nei limiti del n. 5 di detta disposizione; - comunque il sussistere di una istruzione dell'amministrazione in senso contrario a quello poi contestato potesse generare una incertezza sulla portata della norma tributaria, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte (v. per una ipotesi recente, sez. 6-5 n. 17250 del 2014).

5. - Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate alla luce della complessiva dubbiezza dei profili sostanziali della lite.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il motivo di ricorso e compensa le spese.