Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 04 aprile 2017

Autorizzazione ad assumere unità di personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in favore di varie amministrazioni

 

Art. 1

Presidenza del Consiglio dei ministri

 

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, dell'anno 2013 - budget 2014, dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Nella medesima Tabella 1 si dà conto, altresì, dell'utilizzazione del budget con riferimento alla mobilità del personale degli enti di area vasta e dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - ruolo Protezione civile è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 1-bis allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 2

Ministero dell'economia e delle finanze

 

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, unità di personale di qualifica non dirigenziale, come da Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 3

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad avviare, nel triennio 2017-2019, procedure di reclutamento per unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Con il presente provvedimento viene, altresì, approvato il budget 2016, derivante dalle cessazioni dell'anno 2015, del personale della carriera diplomatica, già in parte utilizzato per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 12 segretari di legazione in prova ai sensi dell'art. 1, comma 244, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il tutto come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 4

Ministero del lavoro

 

1. Il Ministero del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, dell'anno 2012 - budget 2013 e dell'anno 2013 - budget 2014, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 5

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

 

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Con il presente provvedimento viene, altresì, approvato il budget 2016, derivante dalle cessazioni dell'anno 2015, del personale di qualifica dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 6

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ruolo Agricoltura è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Nella medesima Tabella 6 si dà conto, altresì, dell'utilizzazione del budget con riferimento alla mobilità del personale dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ruolo ICQRF è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, dell'anno 2013 - budget 2014 e dell'anno 2014 - budget 2015, unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 6-bis allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 7

Ministero della giustizia - Dipartimento della giustizia minorile

 

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento della giustizia minorile è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, dell'anno 2013 - budget 2014, dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Con il presente provvedimento viene, altresì, approvato il budget 2016, derivante dalle cessazioni dell'anno 2015, del personale di qualifica dirigenziale, come da Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 8

Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

 

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, dell'anno 2012 - budget 2013, dell'anno 2013 - budget 2014, dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 9

Ministero dello sviluppo economico

 

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, dell'anno 2013 - budget 2014, dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 10

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

1. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere  a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Con il presente provvedimento viene, altresì, approvato il budget 2016, derivante dalle cessazioni dell'anno 2015, del personale di qualifica dirigenziale, come da Tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

 Art. 11

Istituto nazionale della previdenza sociale

 

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad avviare proced ure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, dell'anno 2012 - budget 2013 e dell'anno 2013 - budget 2014, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

 Art. 12

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

 

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato ad avvi are procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Nella medesima Tabella 12 si dà conto, altresì, dell'utilizzazione del budget con riferimento alla mobilità del personale degli enti di area vasta e dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Con il presente provvedimento viene, altresì, approvato il budget 2016, derivante dalle cessazioni dell'anno 2015, del personale di qualifica dirigenziale, come da Tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

 Art. 13

Agenzia delle dogane e dei monopoli

 

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad assumere a temp o indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013 e dell'anno 2013 - budget 2014, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 14

Agenzia italiana del farmaco

 

1. L'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata, ai sensi dell'art. 9-duod ecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ad assumere a tempo indeterminato n. 39 unità di personale dirigenziale e non dirigenziale di vari profili, di cui n. 3 dirigenti delle professionalità sanitarie medici in mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da Tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. L'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata, ai sensi dell'art. 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ad avviare procedure di reclutamento per n. 184 unità di personale di vari profili, come da Tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 15

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

 

1. L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzat a ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016, n. 1 unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 16

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

 

1. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni è autorizzata ad a vviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2010 - budget 2011, dell'anno 2011 - budget 2012 e dell'anno 2012 - budget 2013, n. 1 unità di categoria C, come da Tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, n. 2 unità di categoria B, a tempo parziale al 45%, come da Tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni è autorizzata ad avviare, nel triennio 2017-2019, procedure di reclutamento per n. 1 unità di categoria B, a tempo parziale al 45%, come da Tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 17

Agenzia industrie difesa

 

1. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata ad avviare procedure di re clutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata ad avviare, nel triennio 2017-2019, procedure di reclutamento per unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 18

Ente nazionale per l'aviazione civile

 

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzato ad assumere a temp o indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Con il presente provvedimento viene, altresì, approvato il budget 2016, derivante dalle cessazioni dell'anno 2015, del personale di qualifica dirigenziale, come da Tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

 Art. 19

Parco Nazionale Gran Paradiso

 

1. Il Parco Nazionale Gran Paradiso è autorizzato ad assumere a tempo  indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e dell'anno 2016 - budget 2017, unità di personale non dirigenziale, come da Tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 20

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

 

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è autorizzata ad elevare, sul cu mulo delle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e dell'anno 2016 - budget 2017, la percentuale del rapporto di lavoro a tempo parziale di n. 1 funzionario tecnico investigativo, come da Tabella 20 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Art. 21

Automobile Club d'Italia

 

1. L'Automobile Club d'Italia è autorizzato ad avviare, nel triennio 201 7-2019, procedure di reclutamento per unità di personale dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 21 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

 Art. 22

Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

1. Il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare , nel triennio 2017-2019, procedure di reclutamento per unità di personale, come da Tabella 22 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

 Art. 23

Vincoli connessi alla mobilità

 

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 425, della legge n. 1 90 del 2014, le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento sono consentite a condizione che le amministrazioni provvedano ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per concludere le procedure di mobilità disciplinate dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015.

2. Con successive rimodulazioni si procederà alla ricognizione delle facoltà di assunzione relative ai budget 2015 e 2016 utilizzate dalle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento per le procedure di mobilità del personale degli enti di area vasta e dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana, fatte salve le ricognizioni già effettuate con il presente provvedimento.

 

 Art. 24

Disposizioni generali

 

1. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 1 01 del 2013, che l'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati:

a) all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

2. L'avvio delle procedure concorsuali autorizzate con il presente provvedimento è, altresì, subordinato alla verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

a) delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali con riferimento alle previsioni dell'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013;

b) per il personale di qualifica dirigenziale, alla riconducibilità delle procedure concorsuali alle previsioni di cui all'art. 1, comma 216, della legge n. 208 del 2015.

3. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, tanto alla data di emanazione del bando, quanto alla data delle assunzioni.

4. Per il personale di qualifica dirigenziale, le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento restano, infine, subordinate al rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 219 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

Art. 25

Rimodulazioni

 

1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni pe r unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'art. 23, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.

2. Con le modalità di cui al comma 1 si procederà, altresì, all'autorizzazione delle assunzioni e dell'eventuale avvio di procedure concorsuali a valere sulle risorse residue dei budget approvati con il presente provvedimento.

 

Art. 26

Comunicazione delle assunzioni

 

1. Le amministrazioni di cui alle tabelle allegate sono tenute a trasmettere , entro e non oltre il 30 giugno 2017, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante procedure di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.

 

 Allegato

TABELLE

 

(Testo dell’all egato)

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 30 maggio 2017, n. 124.