Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30872

Pubblico impiego - Procedura di riqualificazione - Blocco - Censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Specifica degli elementi fattuali - Ricorso in Cassazione inammissibile - Principio di autosufficienza del ricorso

 

Rilevato

 

che con sentenza in data 25.1.2011, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città, con la quale era stata respinta la domanda proposta da C.A.M. ed altri trentanové ricorrenti contro il Ministero della Giustizia, diretta ad ottenere l'immediato riavvio della procedura di riqualificazione per l'accesso alla posizione economica C2 - profilo professionale cancelliere, nonché la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa del blocco della suddetta procedura (imputabile a negligenza e imperizia dell’Amministrazione);

che avverso tale sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito il Ministero della Giustizia con controricorso;

che i ricorrenti hanno depositato memoria;

 

Considerato che

 

1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione degli artt. 164, 414 e 420 c.p.c. - Omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. In particolare i ricorrenti censurano la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado privo di allegazioni idonee a consentire, ove dimostrate, di ritenere che ciascuno di essi, qualora la procedura fosse stata espletata, avrebbe avuto la concreta possibilità di superare il percorso di riqualificazione, senza tenere conto della circostanza che in atti era stata depositata la graduatoria definitiva dei candidati ammessi al percorso formativo C2 nel distretto della Corte di appello di Brescia, pubblicata nel B.U. n.19 del 15.9.2004. Aggiungono che, ove ritenuto non assolto il richiamato onere di allegazione, il giudice di merito avrebbe dovuto concedere ai ricorrenti un termine per integrare le proprie difese;

2. con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2697 c.c. nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, evidenziando che in considerazione della natura del risarcimento del danno da perdita di "chance", l'onere probatorio avrebbe dovuto essere ritenuto completamente assolto, atteso che la graduatoria depositata in atti avrebbe dimostrato l'alto grado di probabilità, per i ricorrenti, di conseguire un apprezzabile risultato positivo in caso di esperimento della procedura di riqualificazione;

1.1. il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché privo della trascrizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare - ai fini del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso - anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (ex plurimis Cass. n. 9888 del 2016).

Nel caso di specie, la mancata trascrizione del ricorso di primo grado non consente alla Corte di verificare se l'atto introduttivo contenga allegazioni sufficienti a fondamento della domanda;

2.1. anche il secondo motivo è inammissibile, perché privo della trascrizione della graduatoria.

Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sull'ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali ha, infatti, l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o interpretato erroneamente dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere, sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (ex plurimis, Cass. n. 17915 del 2010);

3. per le esposte motivazioni il ricorso deve dichiararsi inammissibile;

4. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.