Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 22 dicembre 2017, n. 29/E

Applicazione del contributo unificato ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica

 

INDICE

PREMESSA

1. MISURA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

2. INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO STRAORDINARIO IN MATERIA TRIBUTARIA

2.1 Obbligo del pagamento del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile o di rinuncia

2.2 Trasposizione in sede giurisdizionale amministrativa

3. PROCEDURA DI CONTROLLO E RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

3.1 Individuazione dell’ufficio competente al controllo e al recupero del contributo unificato secondo le norme del TUSG e del DPR n. 1199 del 1971

3.1.1 Invito al pagamento

3.1.2 Irrogazione delle sanzioni e iscrizione a ruolo

3.1.3 Trasposizione in sede giurisdizionale amministrativa

3.1.4 Termini per il recupero del contributo unificato

3.2 Controllo e recupero del contributo unificato secondo le disposizioni del DM 27 giugno 2017

 

Premessa

 

L’art. 37, comma 6, lettera s), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (NOTA 1), nel sostituire l’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - di seguito TUSG) ha introdotto alla lettera e) di detto comma 6-bis, il pagamento del contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, notificati a partire dal 7 luglio 2011 (NOTA 2).

La presente circolare fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di assolvimento del tributo, ai termini per il versamento, alla eventuale attività di recupero in caso di mancata regolarizzazione del versamento del contributo unificato.

 

1. Misura del contributo unificato

 

L’articolo 9 del TUSG dispone che è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, "per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10".

Il comma 6-bis, del successivo articolo 13 del TUSG, nel fissare gli importi del contributo unificato dovuti per i ricorsi davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, differenziandoli in taluni casi in ragione dell’oggetto e del valore della controversia, stabilisce alla lettera e) che "in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650".

Tale misura trova applicazione con riferimento ai ricorsi straordinari notificati successivamente al 1° gennaio 2013, per effetto della modifica recata dall’articolo 1, commi 25, lett. a), n. 3, e 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità 2013).

Per i ricorsi straordinari notificati in data antecedente, nello specifico per i ricorsi notificati a partire dal 7 luglio 2011, il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 600,00.

Con decreto 27 giugno 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017, sono state disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana (NOTA 3).

L’articolo 1, comma 1, del predetto decreto dispone che "Il contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo è versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari".

L’articolo 2 prevede poi che la modalità di versamento obbligatoriamente telematica del contributo unificato dovrà essere osservata non solo per i ricorsi amministrativi da proporre dinanzi ai TAR e al Consiglio di Stato ma anche per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, disciplinati dall’articolo 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

Vengono quindi modificate le modalità di pagamento del contributo unificato che in precedenza poteva essere pagato presso gli uffici postali con l’apposito bollettino di conto corrente postale; presso le banche con il modello F23 o presso le tabaccherie.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, il decreto ministeriale in argomento "entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana", ossia il 1° settembre 2017.

Si evidenzia, tuttavia, che il comma 2, dell’articolo 1 del medesimo DM prevede che "nelle more dell’adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi, continuano a trovare applicazione le modalità di versamento del contributo unificato previste dall’art. 192, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".

Con la risoluzione n. 123/E del 12 ottobre 2017, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), del contributo unificato dovuto per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana (NOTA 4).

La citata Risoluzione ha precisato che l’operatività dei suddetti codici tributo decorre dal 1° novembre 2017.

Ne consegue quindi che le disposizioni recate dal DM in argomento, in ordine alle nuove modalità di versamento del contributo unificato sopra illustrate, si rendono applicabili con riguardo ai ricorsi straordinari notificati dalla predetta data del 1° novembre 2017.

Si precisa infine che, in considerazione dell’espresso richiamo alla lett. e) del comma 6-bis dell’articolo 13 TUSG ad opera del comma 6-bis.1 del medesimo articolo (NOTA 5), anche per il contributo unificato dovuto per il ricorso straordinario trova applicazione la previsione secondo cui l’importo dovuto a titolo di contributo unificato è aumentato della metà "ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso".

Al riguardo, si richiamano le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia pure con riguardo al contributo unificato nel processo tributario, con la circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011, secondo cui l’omessa indicazione dei dati in questione può essere sanata dalla parte attraverso il deposito di un documento che li contenga.

 

2. Inammissibilità del ricorso straordinario in materia tributaria

 

Il Consiglio di Stato con il parere n. 3012 del 25 settembre 2014 ha ribadito l’inammissibilità del ricorso straordinario in materia tributaria.

In particolare, nel citato parere il Consiglio di Stato ha chiarito che - a seguito della entrata in vigore dell’articolo 7, comma 8, del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo cui il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa - "il sistema ha assunto una sistematicità secondo cui la giurisdizionalizzazione amministrativa assume il significato di profilo presupposto di ammissibilità del ricorso straordinario. E anche sulla base di questo nuovo assetto non vi è giurisdizionalizzazione amministrativa in campo tributario, essendo la materia intestata ai giudici tributari" (NOTA 6).

Secondo le sezioni consultive del Consiglio di Stato, dunque, quando il ricorso investe questioni che appartengono alla giurisdizione tributaria (NOTA 7), "sulla base di una giurisprudenza del tutto stabilizzata, che non conosce deroghe, resta pertanto preclusa la cognizione del giudice amministrativo, nonché l’intervento di questa sede contenziosa straordinaria" (cfr. sez. II, parere n. 817 del 12 marzo 2014).

D’altra parte, rileva altresì il Consiglio di Stato, negli atti impositivi - come anche nelle cartelle di pagamento - è chiaramente indicato che l’ufficio giudiziario competente a conoscere dell’eventuale impugnativa è la commissione tributaria competente per territorio (cfr. parere sez. II, n. 178 del 1 febbraio 2016).

In definitiva, il rimedio del ricorso straordinario è espressamente ammesso solo con riferimento alle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa (NOTA 8) ed è pertanto inammissibile con riguardo alla materia tributaria in quanto le relative controversie rientrano nella giurisdizione, di natura funzionale ed inderogabile, delle commissioni tributarie (cfr., fra gli altri, i pareri 21 settembre 2017, n. 2038; 9 febbraio 2017, n. 317; 5 agosto 2015, n. 2302; 29 agosto 2012, n. 117; 19 aprile 2012, n. 2234; 9 maggio 2011, n. 377).

Tale conclusione non ha subito deroghe a seguito dell’emanazione dello Statuto del Contribuente, il quale all’articolo 7, comma 4, dispone che "La natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti".

Come espressamente chiarito dal Consiglio di Stato, con il parere sez. III, n. 1403 del 6 maggio 2003 "non è, (...), consentita, (...) la tutela prevista dall’invocato art. 7, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che non introduce, certamente, una giurisdizione concorrente con quella delle Commissioni tributarie. Per consolidata giurisprudenza, l’attribuzione a organi giurisdizionali speciali di determinate materie, preclude la possibilità di proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei confronti di atti devoluti alla cognizione dei predetti giudizi".

 

2.1 Obbligo del pagamento del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile o di rinuncia

Nel parere n. 4881 del 23 dicembre 2011, poi ribadito nel successivo parere del 3 luglio 2015, n. 1958, il Consiglio di Stato ha altresì chiarito che il contributo unificato ha carattere tributario e l’obbligazione del pagamento sorge in capo al ricorrente all’atto della presentazione del ricorso straordinario (cfr. anche parere n. 3310 del 1 dicembre 2015).

Dunque il presupposto oggettivo del dovere contributivo risiede nella avvenuta proposizione del ricorso.

In particolare, nel parere n. 4281 del 24 novembre 2011, il Consiglio di Stato ha affermato che "La normativa in tema di contributo unificato fa riferimento soltanto ai «processi», facendo intendere che a concretizzare la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligazione tributaria sia sufficiente la avvenuta proposizione del ricorso, non rilevando quindi le vicende del procedimento o la sua estinzione per ogni tipo di causa".

Ne consegue che l’inammissibilità del ricorso straordinario in materia tributaria, non comporta l’esonero dal pagamento del contributo unificato nel caso in cui il ricorso sia stato comunque presentato; allo stesso modo, l’obbligazione permane anche nell’ipotesi della eventuale rinuncia al ricorso (NOTA 9).

 

2.2 Trasposizione in sede giurisdizionale amministrativa

Il ricorso straordinario è suscettibile di essere trasposto in sede giurisdizionale amministrativa in applicazione della disciplina dettata dall’articolo 10 del DPR n. 1199 del 24 novembre 1971 (NOTA 10) e dall’articolo 48 del codice del processo amministrativo (NOTA 11).

La prosecuzione del giudizio davanti al giudice amministrativo comporta l’obbligo per il ricorrente di integrare il contributo dovuto, considerati i diversi importi fissati dall’articolo 13, comma 6-bis del TUSG per il ricorso straordinario e per quello giurisdizionale.

 

3. Procedura di controllo e riscossione del contributo unificato

 

Sulla base delle disposizioni recate dal TUSG e dal DPR n. 1199 del 1971, le attività di controllo del regolare assolvimento del tributo, nonché quelle di recupero e riscossione, sono effettuate dall’organo che ha emanato l’atto o del Ministero competente; con il DM 27 giugno 2017 le predette attività sono state attribuite alla esclusiva competenza della Segreteria delle sezioni consultive del Consiglio di Stato ed alla Segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

 

3.1 Individuazione dell’ufficio competente al controllo e al recupero del contributo unificato secondo le norme del TUSG e del DPR n. 1199 del 1971

L’articolo 16 del TUSG prevede che in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 247 a 249 del TUSG, concernenti la riscossione del contributo unificato.

Dalla lettura coordinata delle disposizioni del TUSG da ultimo citate e dell’articolo 9 del DPR n. 1199 del 1971, si ricava che in linea generale la competenza ad emettere gli atti finalizzati al recupero del contributo omesso o insufficiente è da attribuire "all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente", secondo le modalità e nelle forme fissate dal TUSG (NOTA 12).

L’articolo 9, comma 2, del DPR n. 1199 del 1971, infatti, nel dettare la disciplina delle modalità di proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prevede che il ricorso debba essere "presentato..... all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente".

L’articolo 14, comma 1, del TUSG, stabilendo che "la parte..... che deposita il ricorso ... è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato", identifica chiaramente nella presentazione dello stesso ricorso il presupposto impositivo cui è collegato l’obbligo di pagamento.

Ai sensi del successivo articolo 15 "il funzionario (NOTA 13) verifica l’esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l’importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa".

Pertanto, alla luce della richiamate disposizioni e tenuto conto delle specificità del ricorso straordinario, si ritiene che la competenza in ordine alla verifica del regolare assolvimento del contributo unificato, sulla base delle disposizioni del TUSG, spetta esclusivamente all’amministrazione che ha emesso l’atto oggetto di impugnazione.

Ne consegue che, per i ricorsi avverso atti emessi da uffici dell’Agenzia delle entrate, presentati prima della vigenza delle disposizioni del DM 27 giugno 2017, i medesimi uffici sono competenti a porre in essere l’attività di recupero, anche coattivo, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo alla stregua delle disposizioni dettate agli articoli 247, 248 e 249 del citato Testo Unico, cui rinvia l’articolo 16 del medesimo TUSG.

In particolare, gli uffici, prescindendo dalla eventuale inammissibilità del ricorso straordinario in materia tributaria, dovranno curare:

1) il recupero del contributo unificato il cui pagamento sia omesso o insufficiente, notificando al contribuente l’invito al pagamento previsto dall’articolo 248 del TUSG;

2) l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 71 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, in caso di mancato riscontro all’invito al pagamento;

3) l’iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento, del contributo e della sanzione richiesti con gli atti sub 1 e 2.

 

3.1.1 Invito al pagamento

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 248 del TUSG, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, "l’ufficio notifica al ricorrente l’invito al pagamento dell’importo dovuto", con l’espressa avvertenza che "in caso di mancato pagamento entro un mese", procederà all’iscrizione a ruolo del contributo, con addebito degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di deposito del ricorso, nonché all’irrogazione della sanzione prevista nel comma 1-bis del medesimo articolo 16 del TUSG (NOTA 14), ossia quella di cui all’articolo 71 del DPR n. 131 del 1986.

L’articolo 248 prevede che l’invito al pagamento del contributo unificato sia notificato al contribuente entro "trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento"; si ritiene, invero, che tale termine non abbia natura perentoria, bensì ordinatoria, atteso che la previsione di legge non individua specifiche decadenze dall’azione di recupero del contributo a seguito del decorso del medesimo termine (NOTA 15).

Per effettuare il versamento del contributo a seguito dell’invito al pagamento, senza aggravio di interessi e sanzioni, il ricorrente dovrà utilizzare il modello F 23 utilizzando il codice tributo - "750T" - "Contributo unificato - D.P.R. n. 115/2002 - a seguito di invito al pagamento da parte dell’Ufficio Giudiziario", indicando nel campo 6, il codice dell’ufficio che ha emesso l’invito al pagamento, come riportato nell’invito medesimo.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 248, il ricorrente deve depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento.

Al riguardo, si rappresenta che l’invito al pagamento, configurandosi quale mero invito al versamento spontaneo da parte del contribuente delle somme in esso indicate, dovute in conseguenza della proposizione del ricorso straordinario, non costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Come chiarito di recente dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza del 7 giugno 2016, n. 1057, infatti, "in buona sostanza, tale invito non è un avviso di liquidazione del tributo, né una cartella di pagamento o un qualsivoglia atto che la legge dichiari impugnabile dinanzi ai giudici tributari. In ogni caso, la tutela in giudizio delle ragioni del contribuente può essere esercitata in sede di impugnazione della cartella, facendo valere anche i vizi dell’atto presupposto".

In tal senso si sono espressi anche i giudici della Commissione Tributaria Regionale della Liguria con la sentenza n. 223 del 12 febbraio 2016.

L’articolo 248, comma 1, del TUSG assegna al contribuente un termine di "un mese" dalla notifica dell’invito per effettuare il pagamento del contributo unificato dovuto, senza addebito di interessi e sanzioni.

In considerazione della natura non processuale del termine di cui sopra, allo stesso non può essere applicato l’istituto della sospensione feriale, previsto dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 (NOTA 16).

In caso di insufficiente o mancato pagamento dell’importo dovuto entro il termine di cui al citato art. 248, comma 1, e considerato che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il ricorrente è chiamato a depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dal pagamento, solo dopo l’inutile decorso di questo ulteriore lasso di tempo, l’ufficio potrà, in concreto, procedere alla riscossione coattiva del tributo ed alla irrogazione delle relative sanzioni (NOTA 17).

 

3.1.2 Irrogazione delle sanzioni e iscrizione a ruolo

Nel caso di insufficiente o mancato pagamento a seguito dell’invito, l’ufficio competente al recupero procede, con separato atto emesso ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del TUSG, all’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 71 del DPR n. 131 del 1986, nella misura dal cento al duecento per cento del tributo dovuto.

Il pagamento della sanzione dovrà essere eseguito mediante modello F 23 utilizzando il codice tributo - "699T" - "Sanzione - Art. 16, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002", indicando nel campo 6, il codice dell’ufficio che ha emesso l’invito al pagamento, come riportato nell’invito medesimo.

In caso di mancato o insufficiente pagamento delle somme richieste con l’invito al pagamento e con l’atto di irrogazione delle sanzioni, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo delle stesse.

Sull’importo del contributo unificato iscritto a ruolo sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data di presentazione del ricorso straordinario.

 

3.1.3 Trasposizione in sede giurisdizionale amministrativa

Si precisa che la competenza dell’ufficio dell’amministrazione che ha emesso l’atto nel caso di trasposizione dinanzi al TAR del ricorso straordinario proposto in data antecedente al 1 novembre 2017, è limitata alla verifica del pagamento del contributo originariamente dovuto nella misura ordinaria per il ricorso straordinario presentato avverso i propri atti, mentre per il maggior contributo eventualmente dovuto a seguito della trasposizione dinanzi al tribunale amministrativo la competenza spetta, ai sensi dell’art. 247 del TUSG, all’ufficio del magistrato presso cui è devoluto il ricorso.

 

3.1.4 Termini per il recupero del contributo unificato

In mancanza di una specifica disposizione nell’ambito del testo unico delle spese di giustizia che disciplini la prescrizione del diritto alla riscossione del contributo unificato, si ritiene che il predetto diritto sia sottoposto alla prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c.c. (NOTA 18)

La notifica dell’invito al pagamento costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore ai sensi degli artt. 2943 e 1219 c.c. (NOTA 19) (NOTA 20).

 

3.2 Controllo e recupero del contributo unificato secondo le disposizioni del DM 27 giugno 2017.

L’articolo 2, comma 2, del citato DM prevede che "L’accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi inerenti al contributo unificato dovuto per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana sono curati, rispettivamente, dalla segreteria delle sezioni consultive del Consiglio di Stato e dalla segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana".

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 2 "la gestione delle attività di cui al comma 2 decorre dal momento della ricezione della richiesta di parere, ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (NOTA 21), dal momento del deposito diretto, da parte dell'interessato, di copia del ricorso presso il Consiglio di Stato (...)".

In altri termini, sulla base delle disposizioni del DM 27 giugno 2017, le attività di verifica del regolare assolvimento del tributo e del suo eventuale recupero sono di esclusiva competenza del Consiglio di Stato e decorrono da quando la Segreteria delle sezioni consultive del Consiglio di Stato riceve la relazione sul ricorso predisposta dall’ufficio competente alla istruttoria, vistata dal Ministro competente.

Al riguardo, il successivo comma 4 stabilisce che "Il ricorso, istruito dall’Amministrazione competente, è trasmesso al Consiglio di Stato (...) per la richiesta di parere, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono e con la ricevuta di versamento del contributo unificato ove allegata dall'interessato".

 

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Note:

(1) Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

(2) Ossia ai ricorsi notificati successivamente al 6 luglio 2017, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 98 del 2011 (cfr. art. 37, comma 7).

(3) L’articolo 192 del TUSG, recante disposizioni in merito alle modalità di versamento del contributo unificato, come sostituito dall’articolo 7, comma 8-ter, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197, prevede, al comma 2, che per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo, il contributo unificato è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il presidente del Consiglio di Stato. In attuazione della citata disposizione, è stato emanato il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2017.

(4) In particolare per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica è stato istituito il codice tributo "GA04" denominato "Contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica - cod. Uff. 8R5 descrizione CdS CONSULTIVE - ROMA.

(5) Introdotto dall’art. 2, comma 35-bis, lett. e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

(6) Invero, anche in precedenza il Consiglio di Stato aveva precisato che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è esperibile nei casi in cui la competenza assegnata ad un plesso giurisdizionale sia di carattere funzionale ed inderogabile, in quanto "la devoluzione della materia ad un determinato giudice con carattere di esclusività preclude la proponibilità del ricorso straordinario" (cfr. Consiglio di Stato, adunanza generale del 10 giugno 1999). Al riguardo, si richiama il parere n. 633 del 24 giugno 1986, con il quale ha ritenuto "esclusiva" la giurisdizione delle Commissioni tributarie, con la conseguenza che la proposizione dell’azione innanzi ad altro organo giurisdizionale o amministrativo comporta l’inammissibilità dell’istanza. Tale orientamento è stato confermato in più occasioni (cfr., fra i tanti anche i pareri, sez. III, 14 giugno 1994, n. 1495; 5 luglio 2005, n. 9443; 24 gennaio 2006, n. 3931; 26 settembre 2006, 3444).

(7) L’articolo 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dispone in via generale, al comma 1, che "Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché' gli interessi e ogni altro accessorio".

(8) Al riguardo si evidenzia che rientrano nella giurisdizione del giudice ammnistrativo i ricorsi avverso i provvedimenti emessi dalla Direzione Centrale Accentramento ovvero dalle Direzioni regionali dell’Agenzia, inerenti i procedimenti di variazione del domicilio fiscale in regione diversa da quella di residenza anagrafica o legale ai sensi dell’articolo 59 del DPR n. 600 del 1973. In relazione ai citati provvedimenti è ammesso, in alternativa al ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(9) Al riguardo, nel citato parere n. 4281 del 24 novembre 2011, si legge che "la successiva rinuncia non può comportare la esenzione dal pagamento del contributo unificato, non potendo la causa estintiva del procedimento eliminare il fatto (presupposto oggettivo del dovere contributivo) della avvenuta proposizione del ricorso. D’altronde, nell’ambito del procedimento giurisdizionale, al quale sotto tale profilo ben può assimilarsi quello giustiziale, la rinuncia al ricorso costituisce causa di improcedibilità o di estinzione del giudizio (da ultimo, articolo 84 c.p.a.), che però ha avuto una sua vita e durata. E non esime certo dal pagamento del contributo. Il contributo unificato ha natura di prestazione imposta rientrante nel concetto di tributo, che trova il suo presupposto nella insorgenza di un processo giurisdizionale o di un procedimento di tipo giustiziale. (...) La rinuncia viene qualificata solitamente quale causa estintiva del processo o dell'azione (rinuncia agli atti o all’azione)".

(10) Detta disposizione prevede che "1. I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all’organo che ha emanato l’atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642. 2. Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare. 3. Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo".

(11) L’articolo 48 del c.p.a., approvato con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante disposizioni in merito al giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario dinanzi al TAR dispone che "1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti. 2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.

3. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria".

(12) Diversamente, negli altri ricorsi giurisdizionali detta competenza è attribuita all’ufficio di cancelleria del magistrato dove è depositato il ricorso.

(13) Per i ricorsi giurisdizionali si tratta del funzionario della cancelleria dell’organo giudicante.

(14) L’invito al pagamento potrà riguardare eventualmente anche la maggiorazione prevista dal comma 3-bis dell’art. 13 del TUSG (cfr. paragrafo 1).

(15) In tal senso si sono espresse la CTP di Milano con sentenza 20 aprile 2015, n. 3548 e la CTP di Varese con sentenza n. 137/1/13 del 27 novembre 2013.

(16) Al riguardo cfr. Direttiva 22 novembre 2016, n. 4/DGT del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

(17) In tal senso, l’art. 213 TUSG, ai sensi del quale "l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento", applicabile alla fattispecie sulla base del richiamo espresso contenuto nell’art. 249 del medesimo Testo Unico.

(18) L’articolo 2946 del c.c. dispone che "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni".

(19) Ai sensi dell’articolo 2943 al comma 4 dispone tra l’altro che "La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore [c.c. 1219, 1957, 2944] (...)"; l’articolo 1219 c.c., rubricato "Costituzione in mora" al primo comma dispone "Il debitore (...) è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (...)".

(20) Cfr. al riguardo anche Direttiva Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DGT del 14 dicembre 2012 e Circolare Ministero Giustizia del 26 giugno 2003.

(21) L’art. 11 del DPR 1199, rubricato, "Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere", dispone al comma 1 che entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall’art. 9, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere. Il comma 2 prevede inoltre che "Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato".