Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 22 dicembre 2017, n. 22

Riconoscimento di una indennità a sostegno del reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima per l'anno 2017, introdotta dall'articolo 1, comma 346, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016.

 

L'articolo 1, comma 346, della legge n. 232 dell' 11 dicembre 2016 ha previsto, per l'anno 2017 e nel limite di undici milioni di euro, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che sia riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", ha ridotto l'importo a euro 10.547.342,00 (diecimilionicinquecentoquarantasettemilatrecentoquarantadue/00).

Il decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", ha ulteriormente ridotto l'importo a euro 9.547.342,00.

In esecuzione del comma 347 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, è stato emanato il decreto n. 5 del 23.11.2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, che disciplina le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al predetto comma 346.

Il decreto n. 5/2017 è stato registrato dal competente Organo di controllo in data 21 dicembre 2017 con n. repertorio 2363.

Acquisito il parere favorevole dell'Ufficio legislativo con nota prot. n. 9915 del 20 dicembre 2017, si forniscono, di seguito, le indicazioni operative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito alla nuova disposizione recata dal provvedimento sopra richiamato.

 

A) Soggetti destinatari dell'indennità

1) In caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori, dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250, è concessa, per l’anno 2017, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, nei limiti della risorse stanziate.

2) L’indennità di cui sopra non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.

3) In caso di soci proprietari dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società proprietaria, sia essa di persone che di capitali.

4) L’indennità non è riconoscibile in favore di titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato.

 

B) Modalità di accesso all’indennità

Le imprese di cui al punto A, per ogni unità di pesca interessata, devono presentare, dal 1 gennaio 2018 al 31 gennaio 2018, istanza tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline",

Il manuale utente di "CIGSonline" e le istruzioni specifiche per il settore pesca sono disponibili sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, percorso Temi e priorità, Ammortizzatori sociali, Focus on, Cassa Integrazione guadagni straordinaria CIGS, CIGSonline.

L’istanza, presentata con marca da bollo da 16 euro, secondo la vigente normativa, deve essere redatta sulla base di quanto previsto nel citato sistema CIGSonline.

Le imprese devono compilare in maniera esaustiva sia il modulo denominato "Scheda9.odt", prelevabile all'interno del sistema CIGSonline, sia il file denominato "FPO2017.ods", prelevabile nel sito internet del Ministero del lavoro e P.S., percorso Temi e priorità, Ammortizzatori sociali, Focus on, Cassa Integrazione guadagni straordinaria CIGS, CIGSonline, nei quali dovranno essere riportate le informazioni in essi richieste.

Il modulo "Scheda9.odt", dopo la compilazione, deve essere vistato dalla competente Autorità Marittima e scansionato (Scheda9.pdf).

Il file denominato "FPO2017", dopo compilazione, deve essere rinominato aggiungendo al nome esistente il codice istanza rilasciato da CIGSonline al momento dell'inserimento dei dati. (es. : nel caso di codice istanza n. 456789, il file deve essere rinominato "FPO2017_456789.ods".

Alla domanda devono essere allegati, in formato digitale:

1. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore dell'istanza, in corso di validità,

2. eventuale autocertificazione, da parte di ogni singolo socio proprietario dell’imbarcazione, avente ad oggetto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in caso di soci proprietari che risultino anche imbarcati

3. Modulo per la comunicazione del codice IBAN, debitamente compilato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si chiede l'indennità.

Le istanze che risultino prive della documentazione sopra indicata possono essere regolarizzate nel termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta di integrazione.

Sono considerate irricevibili le istanze sulle quali non è apposto il visto dell’Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione temporanea obbligatoria di cui alla lett. h) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n.5/2017.

Successivamente all'inoltro digitale della domanda, per le istanze presentate "con invio cartaceo", devono essere effettuata la spedizione del modulo istanza, generato dal sistema CIGSonline, all'indirizzo posto sul medesimo modulo. In caso di presentazione "con invio digitale" non è necessaria alcuna spedizione.

C) Istruttoria, quantificazione e liquidazione delle istanze

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione svolge una propria istruttoria sulle richieste aziendali, verificandone i presupposti di legittimità, elabora l’elenco degli aventi diritto e quantifica l’ammontare per ciascun marittimo. Qualora le richieste aziendali superino il predetto stanziamento di euro 9.547.342,00, la relativa indennità sarà ridotta, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, a seguito del ricevimento delle domande complete e di ogni altro elemento che consenta la conclusione della relativa istruttoria, trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, il decreto di concessione corredato dall’elenco degli aventi diritto.

Quest’ultimo Ministero trasmette il decreto di concessione, corredato dall’elenco degli aventi diritto, all’Istituto nazionale della previdenza sociale e contestualmente eroga le risorse finanziarie in favore dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

L’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede all’erogazione delle indennità di cui trattasi nel limite dello stanziamento previsto dall’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

D) Natura giuridica dell’indennità

L’indennità di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 deve intendersi come prestazione sostitutiva della retribuzione senza la relativa copertura previdenziale.