Prassi - INPS - Delibera 21 marzo 2017, n. 5

Concessione CIGO: criteri interpretativi ed applicativi uniformi su tutto il territorio nazionale. Determinazioni

 

Delibera

- di impegnare gli Organi di Gestione a dettare linee interpretative ed applicative uniformi sul territorio. A tal fine il CIV raccomanda che, per la concreta attuazione dello spirito e della lettera della presente deliberazione, i summenzionati Organi di gestione si uniformino a quanto di seguito espresso:

1. contenere i tempi della decisione sulla domanda di CIGO nel termine di 90 giorni;

2. al fine di ridurre il contenzioso, prevedere che la sede territoriale competente alla decisione sulla domanda di CIGO, in tutte le ipotesi in cui ritenga di dover rigettare la domanda per carenza di elementi valutativi, debba previamente ricorrere alla procedura di cui all'art. 11 del DM 15 aprile 2016, n. 95442;

3. al fine di semplificare il procedimento di concessione della CIGO mantenendo inalterata l'esigenza probatoria a carico del richiedente ed in coerenza con la legislazione sulla documentazione amministrativa (DPR n. 445/2000, art. 47) ed il richiamato DM 95442, assegnare valenza essenziale alla Relazione ivi prevista, così valorizzando la natura di autocertificazione con responsabilizzazione del dichiarante, in sostituzione di ogni produzione documentale;

4. con riguardo alle causali indicate nel richiamato DM 15 aprile 2016, n. 95442, fornire alle sedi indicazioni univoche, secondo i seguenti principi:

a. la prova della probabilità della ripresa è legata alla evidenziazione delle iniziative concrete, assunte dall'impresa ed esplicitate nella Relazione, volte a ricercare ulteriori occasioni di business, risulta quindi incongrua la richiesta di dimostrare l'avvenuto conseguimento di ordinativi/commesse;

b. laddove l'azienda evidenzi nella Relazione gli estremi di ordinativi relativi ad un periodo successivo a quello della domanda, la stessa è esonerata dalla produzione di ulteriori strumenti probatori e la prospettiva di ripresa si intende provata;

c. è escluso il rilievo del regime di monocommittenza nella concessione della CIGO;

d. posto che il DM 95442 richiamato assegna un ruolo centrale alla Relazione e prevede solamente la possibilità che l'azienda alleghi ulteriori documenti, la domanda di CIGO è decisa sulla base della Relazione e della documentazione che il richiedente ritenga di allegare;

e. laddove, nel periodo intercorrente tra la domanda di CIGO e la decisione, l'azienda abbia nel frattempo ripreso l'attività, il presupposto della previsione della ripresa si ritiene provata ed è sufficiente, di per sé solo, ai fini del riconoscimento della CIGO;

f. relativamente agli eventi meteorologici, poiché i relativi bollettini sono già in possesso della pubblica amministrazione, al fine di ritenere comprovati i presupposti di legge per la concessione della CIGO, l’azienda può fare riferimento ai dati in possesso della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 43 del richiamato DPR 445/2000, che l'Istituto potrà continuare a raccogliere secondo le procedure precedentemente seguite;

g. per gli eventi meteorologici, considerare le peculiari esigenze dei differenti settori (es. i rischi i alcune lavorazioni - es., del marmo - derivanti da quantità di pioggia inferiore a quella prevista nelle circolari dell'Istituto o le conseguenze derivanti dal gelo che limita particolari lavorazioni - es., in edilizia - o fasi del ciclo produttivo)

h. per gli eventi meteorologici, in caso di temperature particolarmente elevate o rigide, prendere in considerazione anche le temperature percepite, che sono espressamente indicate nei bollettini meteorologici, laddove queste siano maggiori o inferiori della temperatura reale.

5. organizzare incontri periodici, preferibilmente a cadenza mensile, con le parti sociali del territorio di riferimento al fine di rappresentare e condividere l’andamento delle istruttorie, le criticità riscontrate, i possibili strumenti di risoluzione, eventualmente confermando eventuali prassi condivise già in essere ed ispirate ai criteri sopra indicati;

6. in caso di rigetto della domanda, prevedere sempre l'obbligo di adeguata motivazione che ne indichi le dettagliate ragioni ed evidenzi l'avvenuta integrazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 11 del richiamato DM 95442 o i motivi per i quali la stessa non è stata attivata;

- di impegnare il Presidente dell'Istituto, considerate le difficoltà registrate sul territorio nella gestione della procedura di concessione della CIGO e l'incremento del contenzioso amministrativo e giudiziario, a rappresentare con urgenza nelle competenti sedi istituzionali l'esigenza di ripristinare la competenza dei Comitati provinciali a decidere sulle domande di CIGO, abrogando la modifica normativa apportata dall'art. 16 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148.