Legislazione - AAMS - Determinazione 04 aprile 2017, n. 37100

Disciplina requisiti tecnici e di funzionamento sistemi gioco VLT, art. 110, comma 6, lettera b) T.U.L.P.S

 

Articolo 1

Definizioni

 

1. Ai soli fini del presente decreto, si intende:

a. ADM, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b. concessionario, il soggetto selezionato dall’ADM, in base a procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento delle attività e funzioni pubbliche per l’attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S;

c. gioco, il software, presente quantomeno nell’apparecchio videoterminale ed eventualmente in parte sul sistema centrale, che riproduce graficamente al giocatore l’esito di ciascuna puntata determinato sulla base dei numeri prodotti dal RNG;

d. jackpot, l’insieme degli accumuli progressivi, destinati a vincita, derivanti da una quota parte delle somme precedentemente scommesse sugli apparecchi videoterminali che concorrono agli accumuli stessi, così come definiti dal sistema di gioco;

e. ODC, Organismo di Certificazione, Ente di certificazione accreditato - ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 - da un organismo nazionale di accreditamento o di altro Stato;

f. partita, l’insieme di una o più puntate al termine della/e quale/i si determina l’eventuale vincita;

g. puntata, l’operazione del giocatore che dà inizio ad una fase di gioco e dà origine ad un esito;

h. rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo, l’infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, realizzata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che consente la connessione e la comunicazione tra il sistema di gioco e il sistema di controllo;

i. sala, ambiente dedicato alla raccolta di gioco tramite apparecchi videoterminali;

j. sessione di gioco, l’insieme delle operazioni, compiute su un apparecchio videoterminale, che iniziano dall’istante in cui il credito dell’apparecchio videoterminale passa da zero ad un valore maggiore di zero e terminano con l’erogazione di un ticket o con l’esaurimento del credito;

k. sistema di controllo, il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte dell’ADM, di tutti i dati e le informazioni forniti dal sistema di gioco, nonché per le richieste e/o le comunicazioni al sistema di gioco;

l. sistema di gioco, la piattaforma tecnologica necessaria per l’offerta di gioco attraverso apparecchi videoterminali. Le componenti del sistema di gioco sono:

1) sistema centrale, l’insieme dei sistemi informatici che permette la gestione ed il controllo del sistema di gioco. Le componenti del sistema centrale sono:

i. sistema di audit, l’insieme dei sistemi informatici atti a memorizzare in tempo reale i dati scambiati e le relative operazioni tra le componenti del sistema centrale, il sistema di sala e gli apparecchi videoterminali;

ii. sistema di contabilità, l’insieme dei sistemi informatici atti a memorizzare i dati contabili relativi al sistema di gioco, nonché a ciascun gioco, apparecchio videoterminale, sala, ticket;

iii. sistema di gestione dei giochi, l’insieme dei sistemi informatici per il controllo del corretto funzionamento del software di gioco e la gestione delle operazioni di distribuzione, eventualmente anche attraverso il sistema di sala, dei giochi autorizzati presso ciascun apparecchio videoterminale;

iv. RNG (Random Number Generator), il generatore di numeri casuali utili ai fini della determinazione degli esiti di ciascuna puntata;

v. cross-ticketing, ove previsto, l’insieme delle funzionalità che consentono di realizzare l’interoperabilità tra ticket di diversi sistemi di gioco di uno stesso concessionario;

2) sistema di recovery e di backup, l’insieme dei sistemi informatici, fisicamente ubicati in un sito diverso rispetto a quello nel quale risulta ubicato il sistema centrale, che garantiscono - tramite ridondanza, soluzioni di disaster recovery e di backup - il ripristino del funzionamento dell’intero sistema di gioco e almeno una copia delle banche dati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore;

3) sistema di sala, ove previsto, il sistema informatico che gestisce le operazioni da e per i singoli apparecchi videoterminali, incluse quelle relative alla comunicazione, alla contabilità ed eventualmente alla generazione ed alla convalida dei ticket erogati dagli apparecchi videoterminali, anche in modalità automatica;

4) apparecchi videoterminali o VLT (Video Lottery Terminal), ogni apparecchio da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., il cui funzionamento è consentito solo se collegato con il sistema centrale in maniera diretta o per il tramite del sistema di sala, comprensivo delle periferiche necessarie per lo svolgimento del gioco, ivi inclusi i dispositivi di inserimento e di erogazione di monete e/o banconote e/o ticket, nonché di dispositivi di lettura/scrittura di smart card, dei dispositivi di lettura della tessera sanitaria per la verifica della maggiore età del giocatore, dei software e dei dispositivi hardware per lo svolgimento del gioco e della connessione per la trasmissione dei dati; (1)

5) rete telematica di collegamento del sistema di gioco, l’infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, che consente la connessione e la comunicazione tra tutte le componenti del sistema di gioco;

m. ticket, titolo di legittimazione idoneo per l’avvio di una partita e/o per la riscossione, previa validazione da parte del sistema di gioco, del valore nominale ivi indicato;

n. vincita, l’importo conseguito dal giocatore a fine partita a seguito dell’esito vincente di una o più puntate;

o) per Tessera Sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), la carta definita all’articolo 11, comma 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le caratteristiche tecniche e le modalità di gestione delle componenti CNS delle TS-CNS sono riportate nel decreto 20 giugno 2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Interno e il Ministro della Salute attuativo del comma 13 dell’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni. Le informazioni di cui all’articolo 3, comma 3 del citato decreto 20 giugno 2011, sono pubblicate sul sito del Sistema TS. (2)

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(1) Numero sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a), Decreto AAMS 30 luglio 2019, n. 94934.

(2) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. b), Decreto AAMS 30 luglio 2019, n. 94934.

Articolo 2

Caratteristiche tecniche, requisiti minimi e modalità di funzionamento del sistema di gioco

 

1. Tutte le componenti del sistema di gioco devono essere sincronizzate attraverso un’unica sorgente, adottando come riferimento il Tempo Universale Coordinato (UTC).

2. Il sistema di gioco deve essere dotato delle caratteristiche di sicurezza di seguito previste atte a garantire la protezione da accessi non autorizzati e l’inalterabilità dei dati di gioco.

3. Il sistema di gioco deve identificare ogni singola puntata, ogni partita ed ogni sessione di gioco.

4. Ciascun gioco deve garantire la restituzione in vincita di una percentuale delle somme giocate non inferiore all’85%; la verifica in esercizio di tale percentuale, sia con riferimento al sistema di gioco che ad ogni singolo gioco, è realizzata attraverso monitoraggi quantomeno mensili a partire dal raggiungimento del numero minimo di partite che consente il rispetto della percentuale minima di restituzione.

5. Il sistema di gioco deve garantire il colloquio in tempo reale tra tutte le sue componenti.

6. Il sistema di gioco, attraverso il sistema centrale, deve garantire, anche per l’esercizio dell’azione di vigilanza e di controllo: a. la distribuzione ed il corretto funzionamento dei singoli giochi autorizzati, nonché la loro installazione, rimozione, abilitazione, disabilitazione;

b. la distribuzione in tempo reale dei numeri prodotti dal RNG, escludendo la possibilità di memorizzarli prima del loro utilizzo;

c. la memorizzazione e la tracciabilità in tempo reale dei dati di gioco;

d. soluzioni che rendono possibile il rapido accesso ai dati di gioco in forma strutturata tramite l’utilizzo di database;

e. procedure di verifica automatica, da eseguirsi con periodicità almeno quotidiana, dell’integrità del software installato su ciascuna componente del sistema di gioco, compreso il software installato su ogni apparecchio videoterminale, confrontando le stringhe generate dalle operazioni di verifica automatica con quelle presenti sul sistema centrale;

f. il costante monitoraggio del corretto funzionamento delle componenti del sistema di gioco;

g. l’esecuzione delle procedure di blocco, prioritariamente in modo automatico, per tutte le componenti del sistema di gioco, a fronte di eventi che segnalano malfunzionamenti e/o tentate manomissioni, incluse quelle volte alla modifica del software installato rilevabile tramite verifica di integrità;

h. l’interruzione e/o il ripristino del funzionamento di tutte le componenti del sistema di gioco;

i. la validazione dei ticket emessi nei 90 giorni precedenti a quello di presentazione all’incasso da parte del giocatore; nel caso di ticket portati all’incasso successivamente, nei casi ammessi, la validazione deve essere consentita solo attraverso meccanismi resi disponibili all’ADM;

j. l’annullamento del ticket per il quale è stata effettuata una ristampa, avendo cura di mantenere un’associazione univoca tra il ticket annullato e quello sostituivo;

k. la ricostruzione delle partite giocate su ciascun apparecchio videoterminale, non necessariamente in formato grafico.

7. Il sistema di gioco deve rendere disponibili in tempo reale tutte le informazioni memorizzate relativamente agli ultimi 6 mesi, nonché le informazioni contabili di cui al successivo comma 13, relativamente agli ultimi 2 anni. Decorso tale periodo di tempo, tali informazioni, qualora non più disponibili in tempo reale, devono essere trasferite su appositi supporti non riscrivibili, garantendone la leggibilità, e conservate almeno per i successivi 5 anni.

8. Il RNG può essere realizzato con programmi software e/o dispositivi hardware e deve risiedere nel sistema centrale; i numeri casuali devono essere generati, ai fini della determinazione degli esiti di ciascuna puntata, rispettando le proprietà di casualità, indipendenza statistica, equiprobabilità, non riproducibilità, imprevedibilità ed indeducibilità del seme; i numeri casuali e gli esiti che ne derivano non devono essere accessibili, prima di essere utilizzati dal software di gioco presente sull’apparecchio videoterminale.

I test statistici necessari per determinare il rispetto delle suddette proprietà devono soddisfare un livello di confidenza del 99%.

9. La rete telematica di collegamento del sistema di gioco deve possedere caratteristiche e tecnologie quantomeno analoghe a quelle disponibili nelle attuali connessioni a banda larga; tale rete può essere realizzata su connessioni già esistenti tramite l’utilizzo di reti private virtuali (VPN) e deve essere dedicata esclusivamente alla trasmissione e ricezione dei dati tra le componenti del sistema di gioco.

10. I protocolli di comunicazione tra le componenti del sistema di gioco dovranno garantire la riservatezza del colloquio attraverso l’uso di algoritmi crittografici con un livello di protezione quantomeno equivalente a quello fornito dal protocollo TLS con RSA a 1024 bit e 3DES. I protocolli utilizzati devono implementare tecniche di rilevamento degli errori e meccanismi di recupero e garantire l’inalterabilità dei contenuti.

11. La rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo deve possedere caratteristiche e tecnologie quantomeno analoghe a quelle disponibili nelle attuali connessioni a banda larga.

12. Il sistema di gioco deve comunicare con il sistema di controllo secondo le modalità descritte nelle specifiche di comunicazione tra il sistema di controllo ed il sistema di gioco, senza l’interposizione di alcuna componente applicativa in grado di elaborare l’invio/instradamento dei messaggi.

13. Il sistema di gioco deve inviare al sistema di controllo, con frequenza giornaliera, mensile e annuale le informazioni contabili riguardanti il giorno, mese e anno precedente quello di trasmissione, previste nelle specifiche di comunicazione. Tali informazioni riguardano, in particolare, il totale degli importi puntati per le partite, delle vincite conseguite, suddiviso anche per gioco, degli importi introdotti ed erogati e ripartite per: a. sistema di gioco;

b. sala;

c. apparecchio videoterminale.

14. Il sistema di gioco deve prevedere l’implementazione di funzionalità parametriche che consentano: a. la determinazione di un’addizionale, calcolata applicando una percentuale predefinita ad ogni singola vincita eccedente un importo predefinito; la visualizzazione, sull’apparecchio videoterminale, di tale addizionale deve essere resa esplicita al giocatore e deve avvenire all’atto della vincita;

b. l’aggiornamento delle informazioni testuali e/o grafiche da stampare sui ticket, di cui all’articolo 8, comma 3, lettere a), b) e c) laddove previste;

c. la visualizzazione al giocatore di un’informazione relativa al superamento di un limite di importo giocato e di tempo della sessione di gioco;

d. la riscossione del ticket, solo successivamente alla sua validazione da parte del sistema centrale, direttamente in sala qualora riporti un valore nominale inferiore al limite previsto dalla normativa vigente; in caso il valore nominale sia pari o superiore al limite previsto dalla normativa vigente deve essere riscosso esclusivamente presso il concessionario.

15. Il sistema di gioco deve consentire la visualizzazione sugli apparecchi videoterminali, a richiesta del giocatore, del dettaglio delle operazioni di inserimento di denaro nonché degli importi scommessi e vinti nella sessione di gioco in corso.

16. Qualora il sistema di gioco preveda le funzionalità di cross-ticketing, lo stesso deve:

a. mantenere una contabilità separata ed indipendente dagli altri sistemi di gioco con cui può interoperare attraverso lo scambio di ticket;

b. adottare un criterio unico e non ambiguo di identificazione dei ticket tale che l’identificativo del ticket includa le informazioni del sistema di gioco che lo ha originato e quelle della sala in cui è stato emesso.

17. Il sistema di gioco deve consentire, solo a seguito di autorizzazione da parte del sistema di controllo, le seguenti operazioni: a. installazione e cessazione di un sistema di sala;

b. movimentazione e variazione di un sistema di sala;

c. installazione e cessazione di un apparecchio videoterminale;

d. modifica dei dati identificativi di un apparecchio videoterminale;

e. movimentazione e variazione di un apparecchio videoterminale;

f. installazione ed abilitazione di un gioco sugli apparecchi videoterminali;

g. creazione di un jackpot;

h. trasferimento sul jackpot di sistema, ove presente, degli importi accumulati sotto forma di jackpot di sala, jackpot di gioco e jackpot di categoria, non erogati;

i. qualunque inserimento di credito sugli apparecchi videoterminali solo a seguito del superamento della verifica di idoneità della sala in cui i medesimi sono ubicati.

18. Il sistema di gioco deve essere ubicato in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo.

 

Articolo 3

Informazioni da memorizzare nel sistema di gioco

 

1. Il sistema di gioco, attraverso il sistema centrale, deve consentire la memorizzazione delle informazioni relative:

a. ai codici identificativi dei sistemi di gioco e relative singole componenti, nonché delle sale, assegnati dal sistema di controllo ed eventualmente anche dai sistemi di gioco;

b. alle puntate, alle partite, alle sessioni di gioco, alle vincite al lordo e al netto dell’addizionale di cui all’articolo 2, comma 14, lettera a), ai jackpot e ai relativi importi accumulati, agli importi introdotti ed erogati, in forma analitica e per ogni gioco, per ogni apparecchio videoterminale, per ogni sala, e per l’intero sistema di gioco;

c. ai dati di cui all’articolo 8, comma 3, lettere d), e), f), g) e i) per ciascun ticket, nonché il relativo stato;

d. a tutte le variazioni di stato (incluse connessioni, disconnessioni, spegnimenti e accensioni) di ciascuna componente del sistema di gioco, con l’indicazione della marca temporale dell’evento;

e. alle verifiche di integrità del software di ogni componente del sistema di gioco, con l’indicazione della marca temporale, del valore atteso e di quello calcolato e dell’esito del confronto;

f. agli accessi ad ogni componente del sistema di gioco e ai tentativi di accesso alle componenti del sistema stesso, con l’indicazione della marca temporale dell’evento e delle credenziali utilizzate;

g. ai singoli blocchi di funzionamento, malfunzionamenti e guasti, nonché ai relativi interventi di manutenzione per ogni componente del sistema di gioco, con indicazione della marca temporale dell’evento e della durata dello stesso;

h. agli interventi consentiti ed effettuati sul software e/o sull’hardware di ogni componente del sistema di gioco;

i. ai messaggi scambiati con il sistema di controllo, comprensivi dell’identificativo univoco, del contenuto e della marca temporale di invio e ricezione;

j. al dettaglio delle transazioni di cross-ticketing con l’indicazione di:

- codici identificativi dei sistemi di gioco e relative singole componenti coinvolte, assegnati dal sistema di controllo ed eventualmente dai sistemi di gioco;

- marca temporale e tipologia delle singole operazioni componenti la transazione;

- identificativo e valore nominale del ticket relativo alla transazione

k. ai giochi disponibili su ogni apparecchio videoterminale con indicazione del relativo stato;

l. agli apparecchi videoterminali con partite in corso con il dettaglio delle medesime;

m. ai totali giornalieri, mensili e annuali per ciascun sistema di gioco, gioco, sala, sistema di sala, apparecchio videoterminale, relativi a:

- numero delle partite effettuate,

- importo totale introdotto con informazione di dettaglio delle modalità utilizzate;

- importo totale delle somme puntate;

- importo totale delle vincite, con separata indicazione di quelle conseguite come jackpot;

- importo totale erogato con informazioni di dettaglio sulle modalità utilizzate;

- importo totale dei ticket validati. n. alle variazioni di ubicazione degli apparecchi videoterminali, con l’indicazione della marca temporale dell’evento;

o. al numero di apparecchi videoterminali installati all’interno di ciascuna sala;

p. al dettaglio, per ciascuna sessione di gioco, relativo a:

- identificativo univoco;

- marca temporale d’inizio e fine;

- identificativi univoci delle partite che compongono la sessione di gioco;

- importi inseriti;

- importi erogati; q. al dettaglio, per ciascuna partita, relativo a:

- identificativo univoco;

- marca temporale d’inizio e fine;

- importo scommesso;

- importo dell’eventuale vincita;

- dati di dettaglio dell’eventuale jackpot vinto; r. al dettaglio, per ciascuna puntata, relativo a:

- marca temporale d’inizio e fine;

- operazioni di gioco;

- numeri casuali generati dal RNG che hanno determinato l’esito della puntata e rappresentazioni simboliche dell’esito visualizzato al giocatore incluse le eventuali partecipazioni a giochi secondari o bonus;

- esito; s. alle operazioni di inserimento/erogazione del credito, anche con riferimento al sistema di sala, con l’indicazione dei seguenti dati:

- marca temporale;

- tipologia di strumenti di pagamento utilizzati;

- taglio di ogni eventuale banconota/moneta inserita; t. ai jackpot, compresi quelli già erogati, con dettagli relativi a:

- codici identificativi assegnati dal sistema di gioco e dal sistema di controllo;

- codice identificativo dei giochi e/o della sala che concorrono al jackpot;

- marca temporale degli eventi relativi al jackpot riferiti quantomeno alla creazione ed alla erogazione;

- percentuale di accumulo degli importi destinati a jackpot;

- tipologia del jackpot;

- importo totale degli accumuli;

- numero e importo delle puntate effettuate utili per gli accumuli;

- identificativo univoco della partita che ha determinato l’eventuale vincita;

- codici identificativi, assegnati dal sistema di gioco e dal sistema di controllo, dell’apparecchio videoterminale e della sala presso cui la vincita a titolo di jackpot è stata conseguita.

 

Articolo 4

Strumenti di monitoraggio

 

1. Il sistema di gioco deve prevedere e rendere disponibile, per l’esercizio dell’azione di vigilanza e di controllo, strumenti di monitoraggio che consentano l’accesso in tempo reale alle informazioni relative allo stato delle componenti del sistema di gioco e alle informazioni memorizzate di cui al presente decreto, presso il sistema centrale.

2. Gli strumenti di monitoraggio devono prevedere, tramite funzionalità di interrogazione in tempo reale e con intervalli temporali definibili dall’utente per ogni singola componente del sistema di gioco, oggetto dell’analisi, selezionabile eventualmente anche attraverso la topologia del sistema stesso:

a. la possibilità di effettuare ricerche su tutte le informazioni memorizzate utilizzando appropriati criteri di ricerca;

b. la possibilità di visualizzare il risultato delle interrogazioni effettuate;

c. la possibilità di esportare il risultato delle interrogazioni direttamente in fogli di calcolo o, in alternativa, in file di testo, con separatori di campo tali da agevolare la successiva importazione in fogli di calcolo.

3. Gli strumenti di monitoraggio del sistema di gioco devono garantire la restituzione delle informazioni richieste tramite le apposite interrogazioni effettuate entro il limite massimo di 48 ore.

 

Articolo 5

Funzionalità di cross-ticketing

 

1. Il cross-ticketing, ove presente, deve:

a. essere una componente del sistema centrale di ciascun sistema di gioco coinvolto, realizzata in maniera scalabile, e deve implementare quanto previsto dalle linee guida per la realizzazione del cross-ticketing;

b. garantire affidabilità nella comunicazione e meccanismi di sicurezza almeno pari a quelli previsti nei sistemi di gioco, nonché la gestione degli errori;

c. permettere una completa indipendenza delle comunicazioni tra i diversi sistemi di gioco coinvolti;

d. prevedere una gestione in tempo reale delle transazioni;

e. garantire una completa tracciabilità delle operazioni;

f. garantire che i sistemi di contabilità dei sistemi di gioco coinvolti rimangano coerenti anche in presenza di errori di comunicazione nella gestione delle transazioni relative allo scambio dei ticket;

 

Articolo 6

Caratteristiche della sala

 

1. Il sistema di sala, ove presente, deve essere installato nella sala ed identificato in maniera univoca nell’ambito del sistema di gioco. Qualora il sistema di sala preveda funzionalità di gestione automatica tale sistema deve essere dotato di:

- accettatore/erogatore di banconote;

- accettatore/erogatore di ticket;

- accettatore/erogatore di moneta;

- accesso ai conti di gioco nominativi di cui all’articolo 9 comma 2 lettera c;

- carte prepagate nominative di cui all’articolo 9 comma 2 lettera d;

La stampa di un ticket tramite i sistemi di sala deve comportare l’inserimento di banconote e/o moneta, di carte prepagate, di informazioni relative all’identificazione del conto di gioco;

2. Gli eventuali collegamenti wireless presenti all’interno della sala devono possedere le previsioni dettate per la sicurezza della rete telematica di collegamento del sistema di gioco e devono prevedere appropriati protocolli che consentano di effettuare mutua autenticazione e crittografia tra l’unità wireless ed il server di autenticazione, garantendo l’integrità e la riservatezza dei dati trasmessi.

3. Il collegamento previsto tra sistema centrale e singola sala, oltre ad essere adeguatamente dimensionato al fine di garantire la corretta operatività di tutti gli apparecchi videoterminali installati, deve essere opportunamente ridondato al fine di garantire alta affidabilità.

4. La sala deve essere identificata in maniera univoca con un codice assegnato da ADM ed eventualmente anche dal sistema di gioco.

5. La sala deve essere dotata di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.

6. La sala deve risultare idonea ai fini della raccolta di gioco tramite gli apparecchi videoterminali.

 

Articolo 7

Apparecchi videoterminali

 

1. Ogni apparecchio videoterminale deve: a. essere identificato in maniera univoca con un codice assegnato dal sistema di controllo ed eventualmente anche dal sistema di gioco, garantendone la visualizzazione sul terminale stesso;

b. prevedere la verifica automatica dell’integrità del software dell’apparecchio videoterminale, da effettuare con periodicità almeno quotidiana, applicando algoritmi di hashing ad almeno 256 bit, quantomeno ai file appartenenti alle tipologie di seguito elencate:

i. il software di gioco e i relativi file di configurazione;

ii. il software di colloquio con le componenti interne;

iii. il firmware delle componenti interne;

iv. il software di comunicazione con le altre componenti del sistema di gioco;

v. il software che implementa le funzionalità di gestione e configurazione dell’apparecchio stesso. c. prevedere meccanismi idonei ad impedire intrusioni, manomissioni ed accessi non autorizzati;

d. prevedere l’invio di opportune segnalazioni al sistema centrale, procedendo inoltre alla disabilitazione automatica della raccolta di gioco, in corrispondenza del verificarsi dei seguenti eventi:

i. assenza della connessione, necessaria per il funzionamento dell’apparecchio videoterminale, con le componenti del sistema di gioco;

ii. rimozione o malfunzionamento delle periferiche dell’apparecchio videoterminale, ivi incluse le componenti necessarie per la corretta visualizzazione delle fasi di gioco, nonché nei casi di mancanza di carta necessaria alla stampa dei ticket;

iii. intrusioni, manomissioni ed accessi non autorizzati, inclusi quelli volti alla modifica del software installato; e. prevedere meccanismi di sicurezza e tracciabilità degli accessi che garantiscano:

i. la protezione delle componenti interne dell’apparecchio videoterminale, inclusa l’area logica;

ii. la rilevazione degli accessi, con successiva comunicazione al sistema centrale, tramite sensori in grado di registrare anche quelli effettuati in assenza di alimentazione esterna;

iii. l’impedimento dell’esecuzione di processi o di servizi sugli apparecchi videoterminali, al di fuori di quelli consentiti per il funzionamento del sistema di gioco;

iv. l’impossibilità di installare, localmente nell’apparecchio videoterminale, tramite accesso in scrittura alle memorie fisse e/o removibili, software aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente comma 1 lettera b);

v. l’impossibilità di modificare le configurazioni o le impostazioni dell’apparecchio videoterminale come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle relative ai processi o ai servizi, al BIOS (Basic I/O Subroutine) dell’unità logica, alla data, all’ora, alla valuta, ecc...

f) essere dotato di un dispositivo di lettura bidirezionale della banda magnetica della tessera sanitaria per l’accertamento della maggiore età del giocatore con le seguenti modalità:

i. estrarre il codice fiscale e l’identificativo della tessera sanitaria, inserita nell’apposito dispositivo di lettura, memorizzati nelle prime due tracce della banda magnetica della tessera stessa avendo cura di non memorizzare le informazioni estratte;

ii. verificare la correttezza formale del codice fiscale e dell’identificativo della tessera;

iii. verificare la maggiore età del giocatore, attraverso la differenza tra la data corrente e quella estratta dal codice fiscale della tessera sanitaria;

Il dispositivo di lettura della tessera sanitaria deve sempre consentire l’estrazione manuale della tessera ed essere in grado di rilevare la presenza/assenza della stessa; (1)

g) prevedere meccanismi idonei ad impedire l’avvio di una sessione di gioco in tutti i casi in cui non sia accertata la maggiore età del giocatore tramite lettura della tessera sanitaria; nei casi in cui la tessera sanitaria viene rimossa dal dispositivo di lettura prima dell’esaurimento del credito deve essere stampato, al termine dell’eventuale partita in corso, un ticket contenente il credito residuo; (1)

h) prevedere soluzioni tecniche in grado di visualizzare a video la presenza/assenza della tessera sanitaria nell’apposito dispositivo di lettura e l’esito della verifica della maggiore età del giocatore. Al termine di ciascuna sessione di gioco è necessario procedere ad un nuova verifica della maggiore età del giocatore per consentire l’accesso al gioco. (1)

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(1) Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, Decreto AAMS 30 luglio 2019, n. 94934.

Articolo 8

Ticket

 

1. Il ticket deve essere validato, ai fini della riscossione, da parte del sistema centrale.

2. Il ticket è riscuotibile, solo successivamente alla sua validazione da parte del sistema centrale, direttamente in sala qualora riporti un valore nominale inferiore al limite previsto dalla normativa vigente; in caso il valore nominale sia pari o superiore al limite previsto dalla normativa vigente deve essere riscosso esclusivamente presso il concessionario.

3. Il ticket deve contenere quantomeno le seguenti informazioni: a. logo "Gioco Legale e Responsabile" e logo "divieto di gioco ai minori";

b. dicitura "avvertenza Balduzzi" in merito alla dipendenza dal gioco;

c. dicitura relativa alla consultabilità sul sito dell’ADM delle probabilità di vincita;

d. identificativo univoco del ticket, anche in formato alfanumerico;

e. valore nominale dell’importo in lettere e in numeri;

f. indicazione dell’importo complessivamente introdotto, puntato e vinto, quest’ultimo al lordo e al netto dell’addizionale sulle vincite di cui all’articolo 2, comma 14, lettera a), nonché il numero delle partite effettuate nella sessione di gioco al termine della quale il ticket è stampato;

g. data e ora ufficiale italiana di emissione;

h. dicitura "ticket riscuotibile in sala o presso il concessionario entro 90 giorni dalla data di emissione ovvero, successivamente, solo tramite richiesta all’ADM";

i. identificativo dell’apparecchio videoterminale o del sistema di sala di emissione, della sala, del sistema di gioco, nonché l’indicazione del concessionario;

j. in caso di ristampa, ammessa solo qualora il ticket risulti non ancora validato da parte del sistema centrale e contestualmente annullato, oltre a tutte le informazioni presenti sul ticket già emesso, anche la dicitura "Ticket Sostitutivo";

k. non deve contenere alcun tipo di pubblicità.

 

Articolo 9

Parametri di funzionamento del gioco

 

1. I costi minimo e massimo di una singola partita sono rispettivamente di euro 0,10 (zero/10) ed euro 10,00 (dieci/00);

2. Gli strumenti di pagamento consentiti per il gioco sugli apparecchi videoterminali sono:

a. monete in euro;

b. banconote in euro;

c. denaro disponibile in euro su conti di gioco nominativi;

d. denaro disponibile in euro su carte prepagate nominative, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco;

e. ticket non ancora validati, riportanti un valore nominale in euro ed emessi da un sistema di gioco in esercizio sul territorio nazionale;

f. denaro risultante da vincite in euro non ancora erogate dall’apparecchio videoterminale.

Tali strumenti di pagamento sono disponibili esclusivamente nei casi in cui la tessera sanitaria risulta inserita nell’apposito dispositivo di lettura e sia stata accertata la maggiore età del giocatore. (1)

3. Gli importi di ciascuna puntata possono essere accumulati, in quota parte, per la successiva erogazione, esclusivamente per vincite derivanti da jackpot.

4. L’esito di ciascuna puntata deve necessariamente risultare indipendente dalle altre puntate; la vincita massima consentita per ciascuna partita, con esclusione delle vincite derivanti da jackpot, è pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

5. La vincita massima consentita derivante da jackpot di sala è pari ad euro 100.000,00 (centomila/00).

6. La vincita massima consentita derivante da jackpot di sistema è pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

7. La vincita massima consentita derivante da jackpot di categoria è pari ad euro 100.000,00 (centomila/00) se riferita a partite effettuate su apparecchi di un’unica sala e ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) se riferita a partite effettuate su apparecchi di più sale.

8. Le vincite e i crediti residui possono essere erogati, previa validazione da parte del sistema di gioco, tramite i seguenti strumenti di erogazione:

a. accredito in euro su conti di gioco nominativi;

b. accredito su carte prepagate nominative, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento ma esclusivamente finalizzate al gioco;

c. ticket emessi dal sistema di gioco, riportanti un valore nominale in euro.

9. Ai fini dell’avvio di una partita da parte del giocatore devono verificarsi tutte le seguenti condizioni:

- disponibilità di un credito sufficiente, pari almeno ad euro 0,10;

- avvio di una puntata.

10. Ai fini dell’avvio di una puntata da parte del giocatore devono verificarsi tutte le seguenti condizioni:

- destinazione di un importo da scommettere sufficiente pari almeno ad euro 0,10, o di parte di esso, su una o più delle opzioni previste dalle regole di gioco con conseguente visualizzazione del decremento dell’importo;

- avvio del gioco.

11. Ai fini della conclusione di una puntata deve verificarsi una delle seguenti condizioni:

- realizzazione di un esito vincente con conseguente visualizzazione dello stesso e dell’incremento della somma disponibile per il proseguimento del gioco;

- esito perdente.

12. Ai fini della conclusione di una partita deve verificarsi una delle seguenti condizioni:

- conclusione di almeno una puntata il cui importo totale è pari almeno a euro 0,10;

- conseguimento e visualizzazione della vincita massima consentita secondo le regole del gioco;

- mancata disponibilità di crediti necessari per la continuazione del gioco;

- scelta del giocatore di non proseguire nelle opzioni previste dal gioco;

- esaurimento degli automatismi previsti dalle regole del gioco.

13. Le puntate non sono annullabili da parte del giocatore. In caso di interruzione del gioco da parte del sistema di gioco, per problemi di natura tecnica, il credito del giocatore sarà aggiornato con le informazioni rinvenibili sul sistema centrale, riconoscendo il credito utilizzato solo qualora il sistema centrale non abbia generato i numeri casuali e gli esiti che ne derivano.

14. Le puntate per le quali il sistema centrale non ha generato i numeri casuali e gli esiti che ne derivano, a causa di interruzioni del gioco da parte del sistema di gioco per problemi di natura tecnica, devono essere comunque registrate nel sistema centrale ma non devono essere contabilizzate ai fini della trasmissione al sistema di controllo.

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(1) Comma modificato dall’art. 3, comma 1, Decreto AAMS 30 luglio 2019, n. 94934.

Articolo 10

Jackpot

 

1. Costituiscono vincite anche gli importi erogati sotto forma di jackpot.

2. Gli importi delle vincite destinate a jackpot devono risultare da accumuli progressivi derivanti da una quota parte delle somme precedentemente scommesse sui giochi che concorrono al jackpot. È possibile prevedere una soglia minima di accumuli, necessaria per consentire l’erogazione del jackpot.

3. Il sistema di gioco definisce i criteri di accumulo degli importi da destinare a jackpot.

4. Il sistema di gioco non deve consentire la visualizzazione sugli apparecchi videoterminali degli importi accumulati non erogabili sotto forma di jackpot.

5. I jackpot si distinguono in:

a. jackpot di sistema caratterizzato da:

- contribuzione di quota parte degli importi di tutte le puntate effettuate sui giochi installati sul sistema di gioco;

- erogazione a seguito di una partita effettuata su uno qualsiasi dei giochi installati sul sistema di gioco;

b. jackpot di sala caratterizzato da:

- contribuzione di quota parte degli importi di tutte le puntate effettuate sugli apparecchi videoterminali della sala;

- erogazione a seguito di una partita effettuata sugli apparecchi videoterminali della sala;

c. jackpot di gioco caratterizzato da:

- contribuzione di quota parte degli importi di tutte le puntate effettuate su un gioco installato sul sistema di gioco, anche limitatamente ad una sala;

- erogazione a seguito di una partita effettuata sul medesimo gioco installato sul sistema di gioco, anche limitatamente ad una sala;

d. jackpot di categoria, diverso da quelli precedenti, caratterizzato da:

- contribuzione di quota parte degli importi di alcune puntate effettuate sui giochi installati sul sistema di gioco ovvero sugli apparecchi videoterminali di una sala;

- erogazione a seguito di una partita effettuata su uno qualsiasi dei giochi installati sul sistema di gioco ovvero sugli apparecchi videoterminali di una sala;

6. Per il rispetto della percentuale minima di restituzione in vincite di ogni singolo gioco, non possono essere considerati i jackpot.

7. Il sistema di gioco deve prevedere, in tutti i casi comunicati da ADM, la possibilità di incrementare il jackpot di sistema, ove presente, attraverso gli importi accumulati, sotto forma di jackpot di sala, jackpot di gioco e jackpot di categoria, non erogati.

 

Articolo 11

Caratteristiche dei giochi

 

1. Ogni singolo gioco deve: a. essere identificato in maniera univoca con un codice assegnato dal sistema di controllo ed eventualmente anche dal sistema di gioco;

b. non riportare immagini o contenuti contrari all’ordine pubblico;

c. non violare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di diritti d’autore, marchi e brevetti;

d. non riprodurre grafiche e modalità tipiche dei regolamenti dei giochi affidati con altre concessioni dell’ADM;

e. visualizzare al giocatore quantomeno le seguenti informazioni:

i. una modalità demo, che assicuri l’esemplificazione delle regole del gioco, per un tempo sufficiente alla comprensione dello stesso, attivabile anche prima dell’inserimento del credito;

ii. il logo "Gioco Legale e Responsabile" e il logo "divieto di gioco ai minori";

iii. le istruzioni del gioco in formato testuale e/o grafico;

iv. le indicazioni del costo minimo e massimo della singola partita;

v. le possibili combinazioni vincenti e le vincite ad esse associate, con l’indicazione della vincita massima ottenibile ad eccezione del jackpot; f. restituire in vincita, anche nei casi in cui sono previste scelte del giocatore determinanti per l’esito della puntata, una percentuale delle somme giocate non inferiore all’85% a seguito di analisi statistica dell’algoritmo di assegnazione delle vincite;

g. essere caratterizzato da un indice di volatilità tale da garantire che l’entità dell’indeterminazione sulla percentuale delle somme giocate destinate in vincita, dovuta alle fluttuazioni statistiche, definisca un intervallo di confidenza unilatero il cui estremo inferiore è maggiore o uguale dell’85% con un livello di confidenza del 95%, calcolato considerando 5.000.000 (5 milioni) di partite.

 

Articolo 12

Regole per la verifica tecnica di conformità

 

1. Colui che, avendone titolo, intende installare sul territorio nazionale, per la raccolta di gioco, un sistema di gioco nonché tutti i relativi giochi, deve richiederne la verifica tecnica di conformità ad un ODC o alla SO.GE.I. S.p.A. rendendo disponibile quanto necessario.

2. La verifica tecnica di conformità riscontra, quantomeno, il rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto, utilizzando almeno le seguenti metodologie:

a) relativamente al sistema di gioco:

i) analisi del codice sorgente;

ii) analisi documentale, anche con riferimento a ciascuna componente;

iii) test di conformità, anche con riferimento a ciascuna componente;

iv) test statistici sui campioni estratti dal RNG;

v) verifica della corretta comunicazione tra il sistema di gioco e il sistema di controllo;

b) relativamente al gioco:

i) analisi del codice sorgente;

ii) analisi documentale;

iii) analisi del modello matematico;

iv) verifica delle modalità di distribuzione delle vincite;

v) test di conformità;

vi) verifica della corretta integrazione con il sistema di gioco;

3. La verifica tecnica di conformità determina, ai fini della comunicazione al richiedente, l’esito dell’accertamento, individuando: a) relativamente al sistema di gioco:

i) i dati identificativi;

ii) i file ritenuti critici

iii) il risultato delle analisi statistiche eseguite sul RNG;

iv) l’identificazione delle componenti;

v) le tipologie di jackpot disponibili;

b) relativamente al gioco:

i) i dati identificativi;

ii) i file ritenuti critici;

iii) il risultato delle analisi condotte;

iv) la percentuale di restituzione in vincite al giocatore;

v) la probabilità di vincita;

4. Nel caso in cui si intendano apportare modifiche ad un sistema di gioco già verificato con esito positivo, per accertare la compatibilità delle modifiche con le regole tecniche di cui al presente decreto, è necessario presentare apposita richiesta ad un ODC o alla SO.GE.I.. S.p.A., che procede, ove ritenuto necessario, ad una nuova verifica tecnica di conformità.

5. La raccolta di gioco tramite un sistema di gioco nonché attraverso i relativi giochi avviene esclusivamente a seguito della comunicazione, da parte di ADM, dell’esito positivo della verifica ovvero delle risultanze della medesima e deve rispettare quanto specificato nella comunicazione.

6. Qualora si rilevino anomalie di funzionamento e/o modifiche del sistema di gioco rispetto a quanto specificato nella comunicazione di cui al precedente comma 5, ADM richiede, entro un tempo definito e solo se le problematiche riscontrate possano consentire il proseguimento della raccolta, esclusivamente le modifiche del sistema di gioco strettamente necessarie alla risoluzione.

7. Gli oneri specificamente connessi alle attività di verifica tecnica di conformità sono a carico dei soggetti richiedenti.

 

Articolo 13

Riscossione del ticket

 

1. Ai fini della riscossione la validazione è consentita per i ticket presentati in originale, non contraffatti o manomessi.

2. La richiesta di pagamento del ticket deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla data di emissione decorsi i quali le somme vengono devolute all’Erario, fatta eccezione per i casi previsti dall’art.2, comma 6, lett.i), vale a dire in presenza di ordine della magistratura o in casi di forza maggiore.

3. Sulla parte eccedente l’importo di euro 500,00 dalle singole vincite è trattenuto un importo pari al 6%, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto direttoriale del 6 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni.

 

Articolo 14

Tutela del giocatore

 

1. Il concessionario può promuovere i comportamenti responsabili di gioco, anche attraverso l’utilizzo di ulteriori messaggi visibili sull’apparecchio videoterminale ed adotta ogni iniziativa idonea ad evitare violazioni del divieto di gioco ai minori.

2. Il concessionario esclude dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione.

3. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende disponibili sul sito internet istituzionale l’elenco dei concessionari autorizzati e i giochi certificati.

 

Articolo 15

Adeguamenti normativi

 

1. Il presente provvedimento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La certificazione dei sistemi di gioco e dei giochi avviene attraverso valutazione di conformità alle regole tecniche di cui al presente provvedimento a partire dall’emanazione delle nuove "linee guida per la certificazione"; da quella data le regole tecniche di cui al decreto direttoriale 22 gennaio 2010 potranno trovare applicazione esclusivamente per la risoluzione di anomalie dei sistemi di gioco e dei giochi attualmente in esercizio.

3. Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la realizzazione delle innovazioni tecnologiche di cui al presente decreto, i sistemi di gioco e i giochi installati in esercizio che non siano stati adeguati alle regole tecniche di cui al presente provvedimento dovranno essere dismessi a far data dal 1 aprile 2019.

4. Con apposito provvedimento l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procederà all’adeguamento delle regole tecniche di cui al presente decreto in caso di nuove disposizioni di legge che ne richiedano integrazioni o modifiche;

5. Il provvedimento di cui al comma 4 definirà anche la decorrenza delle nuove regole, tenendo conto dei tempi tecnici necessari e degli investimenti effettuati, e le relative modalità di certificazione, e sarà sottoposto alla procedura comunitaria di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.