Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 aprile 2017, n. 10079

Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Immobili - Iscrizione ipoteca - Mancato pagamento

 

Ritenuto in fatto

 

L’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 176/65/2009 dep. il 15.10.2009, su impugnazione da parte di F.M. di cartella di pagamento (ai fini dell'lrpef e dell'Ilor per l'anno 1982), emessa previa iscrizione a ruolo, per imposte liquidate a seguito di sentenza (della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 86/65/2003), il cui mancato pagamento ha determinato l'iscrizione d'ipoteca su immobile del contribuente.

(...) con la sentenza impugnata ha ritenuto "non essersi perfezionata" la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/73 in mancanza dei presupposti, dato che il contribuente risiedeva a Mantova, all'indirizzo risultante da certificazione anagrafica, al quale è stata tentata la notifica per cui, in mancanza di recapito a mani del destinatario, l'atto avrebbe dovuto essere notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

La CTR ha altresì respinto la tesi del concessionario per la riscossione, secondo cui il contribuente risultava trasferito, considerando a tal fine inidonea l'attestazione rilasciata dal Comune di Mantova sulla relata di notifica, in quanto "l'avviso di ricevimento reca il timbro del Comune di Mantova, ma il riquadro inerente alle risultanze dei registri anagrafici non una indicazione a conferma dell'avvenuto trasferimento".

L'intimato F.M. non ha svolto difese.

Equitalia Nomos s.p.a., Concessionaria del servizio nazionale di riscossione perla provincia di Mantova, si è costituita con controricorso e ricorso incidentale.

 

Considerato in diritto

 

1. Con l'unico motivo del ricorso principale l'Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 26 del d.P.R. 602/73), avendo il contribuente impugnato l'atto impositivo esclusivamente per vizio di notifica, senza alcuna deduzione sulla intervenuta decadenza dell'Ufficio e non proponendo altre censure nel merito. Ne discende il difetto di interesse del contribuente a impugnare il provvedimento unicamente sotto il profilo della nullità della sua notificazione, con conseguente nullità della sentenza della CTR.

2. Il ricorso è fondato.

3. Premesso che l'interesse ad agire (la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento), è richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 cod. proc. civ., e costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (Cass. n. 18127/2009, n. 3330/2002), l'irritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente unicamente al fine di eccepire la decadenza dell’amministrazione dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione dell'azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell'impugnazione dell'atto, altrimenti il contribuente non ha interesse a dedurre un vizio della notificazione che non ridonda, di per sé, in vizio dell'avviso di accertamento (Cass. n. 16407 del 03/11/2003).

Le condizioni di validità dell'atto impositivo, quali prescritte dalle singole norme tributarie, vanno infatti tenute distinte (logicamente e cronologicamente) dalle condizioni di validità della sua notificazione (v. Cass., n. 11354 del 2001 e n. 3936 del 2002): non essendo in contestazione né la tempestività dell'esercizio del potere impositivo, né la tempestività dell'impugnazione del contribuente, non v'è per questi interesse a dedurre un vizio della notificazione dell'atto impugnato.

Nel caso di specie è incontroverso che il contribuente ha proposto quale motivo di ricorso la irritualità della notifica, senza nulla dedurre sulla eventuale decadenza dell’amministrazione.

4. L'accoglimento del ricorso principale determina l'assorbimento del ricorso incidentale del Concessionario per la riscossione (Equitalia nomos s.p.a.) col quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c., art. 26 d.P.R. 602/73 e art. 60 d.P.R. 600/73, dovendosi applicare in caso di irreperibilità del destinatario di atti tributari la disciplina speciale di cui all'art. 60 d.P.R. 600/73, con la procedura di affissione ex art. 140 c.p.c..

5. Conclusivamente va accolto il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate; dichiara assorbito il ricorso incidentale di Equitalia Nomos s.p.a.; condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, liquidate in €. 5.500,00 oltre spese prenotate a debito.