Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 aprile 2017, n. 10192

Inail - Premi assicurativi per il personale delle scuole materne e degli asili nido - Restituzione - Accertamento ispettivo

 

Fatti di causa

 

1. Il Comune di Perugia chiese al Tribunale di Perugia la condanna dell'Inail alla restituzione delle somme versate a titolo di premi assicurativi per il personale delle scuole materne e degli asili nido, richieste dall'istituto assicuratore a seguito di accertamenti ispettivi effettuati dall'Istituto il 30/12/1997, il 7/2/2001 ed il 31/3/2004. Con separato ricorso, lo stesso Comune si oppose alla cartella esattoriale emessa in conseguenza delle dette ispezioni.

2. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda e condannò l'Inail a restituire al Comune le somme corrisposte a titolo di premi relativi al personale degli asili nido, rigettando invece il capo della domanda avente ad oggetto i premi relativi al personale delle scuole materne.

3. La sentenza, impugnata in via principale dall'Inail e in via incidentale dal Comune di Perugia, è stata confermata dalla Corte d'appello di Perugia con sentenza depositata il 3/12/2010.

4. Contro la sentenza, l'Inail propone ricorso per cassazione fondato su due motivi. Il Comune resiste con controricorso. Le parti depositano memorie.

 

Ragioni della decisione

 

1. La questione sottoposta all'attenzione di questa Corte riguarda la pretesa dell'Inail di assoggettare il personale educativo degli asili nido all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. L'Inail censura la sentenza della Corte perugina per violazione dell'art. 1, comma 3, n. 28, e 4, comma 1, n. 5, del d.p.r. n. 1124/1965, oltre che per insufficiente e contraddittoria motivazione. In particolare, lamenta che non sarebbero state enunciate le ragioni per cui la Corte è pervenuta alla sua decisione, ove si consideri che ha riconosciuto soggetto all'obbligo assicurativo il personale educativo delle scuole materne e ha invece escluso il personale degli asili nido, nonostante che entrambe le categorie svolgano le medesime funzioni. Invoca a sostegno della sua tesi una pronuncia di questa Corte (Cass. n. 17334/2005) che ha escluso il carattere di tassatività dell'elencazione contenuta negli artt. 1 e 4 T.U. n. 1124/1965 ed ha ritenuto che l'attività degli insegnanti di scuola materna, consistente nel compimento di attività pratiche svolte con il requisito della manualità e l'uso eventuale di materiale vario e attrezzature, rientri nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1°, n. 5, T.U.cit.

2. I motivi sono infondati.

2.1. Contrariamente a quanto sostiene l'Inail la Corte territoriale ha esposto con chiarezza le ragioni per le quali ha ritenuto di rigettare la richiesta dell'Istituto di assoggettare all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni il personale degli asili nido, rilevando che esso non aveva indicato, «nemmeno a titolo di esempio», quali sarebbero i rischi che gli educatori corrono con bambini di età inferiore ai tre anni e che il riferimento alla tariffa 0312, imposta per i lavoratori addetti al servizio assistenziale, era del tutto "incondivisibile", non potendosi assimilare l'attività di assistenza di adulti incapaci, o immobilizzati o affetti da turbe mentali, all'accudimento di bambini. Ha altresì precisato che nessuna attività istruttoria né argomentativa era stata chiesta o svolta dall'istituto assicuratore per dimostrare l'uso di videoregistratori o videoproiettori, di cui si era accertato l'uso del tutto occasionale in alcune soltanto delle strutture, in coincidenza di festività natalizie e limitato al solo anno 2000. Si tratta di un accertamento in fatto compiuto e privo di incoerenze, attraverso il quale la Corte territoriale è pervenuta alla decisione di escludere che, nel caso di specie, il personale addetto agli asili nido sia soggetto ad un rischio specifico analogo a quello cui sono soggetti gli insegnanti di scuole materne.

Non sussiste pertanto il denunciato vizio motivazionale.

2.2. Neppure si ravvisa il vizio di violazione di legge. In via preliminare, deve rilevarsi che lo stesso istituto assicuratore non specifica quali affermazioni della Corte territoriale si porrebbero in contrasto con le norme di legge invocate, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di questa Corte, sicché il vizio non è dedotto con le modalità previste dall'art. 366, n. 4, cod.proc.civ. (Cass. 26/06/2013, n. 16038; Cass. 12/01/2016, n. 287).

2.3. In ogni caso, il motivo è anche infondato.

La norma di riferimento è l'art. 4, n. 5, T.U. n. 1124 del 1965, a tenore del quale sono compresi nell'assicurazione «gli insegnanti o gli alunni delle scuole o istituti d'istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendale, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti agli addetti ad esperienze e esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro».

2.4. La disposizione deve essere letta e coordinata con l'art. 1.

Secondo i primi due commi dell'art. 1, l'identificazione dei soggetti per i quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro avviene mediante il rilievo che nel lavoro sia previsto l'uso continuativo od occasionale di determinate macchine apparecchi od impianti. Nel terzo comma, l'identificazione avviene attraverso le attività svolte, elencate in ventotto tipi di addetti a «lavori» distinti per tipo di attività, di cui è presunta la pericolosità. Nel numero 28 sono previsti lavori: «per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche di cui al n. 5 dell'art. 4.».

2.5. Le due norme creano un sistema nel quale il godimento della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è condizionato all'esistenza congiunta di un presupposto soggettivo e di uno oggettivo: sotto il primo profilo, sono assicurati i soggetti compresi in una delle categorie specificamente enumerate dall'art. 4; sotto il secondo, i soggetti così individuati devono svolgere una delle attività, protette in quanto ritenute pericolose, indicate dall'art. 1. I datori tenuti alla contribuzione sono poi individuati dall'art. 9 in quelli che esercitano le attività di cui all'art. 1 ed occupano le persone di cui all'art. 4 (così Corte cost. 10/5/2002, n. 171).

2.6. Con riguardo all'attività di insegnamento, il coordinamento delle due disposizioni su richiamate definisce oggetto di copertura assicurativa l'attività didattica esplicata dagli insegnanti non già quando essa si svolga come mera esplicazione di funzione informativa e pedagogica, ma quando essa implichi l'insegnamento addestrativo pratico, il quale si pone rispetto all'attività didattica informativa come elemento di sostegno e di integrazione, complementare e sussidiario.

L'attività ritenuta pertanto rischiosa è quella che si completa con l'addestramento pratico, riconducibile alla nozione di «lavori» (in tal senso, Cass. 4/02/1987, n. 1086).

2.7. Questo concetto è stato successivamente ripreso in altre decisioni di questa Corte (Cass. 30/3/1994, n. 3126), in cui, pur condividendosi le premesse logiche enunciate da Cass. n. 1086/1987 cit., si è compiuto un ulteriore passo in avanti e si è statuito che, con l'espressione «esercitazioni pratiche», il legislatore ha inteso riferirsi a tutti i tipi di attività didattica con carattere prevalentemente manuale, anche se non accessorio all'insegnamento o finalizzato  all'apprendimento di un lavoro, che si svolgano nelle scuole di ogni ordine e grado. Si è quindi affermato che anche l'attività dell'insegnante di scuola materna rientra nella tutela assicurativa, essendo incontestato che in essa si svolgano attività prevalentemente manuali (nello stesso senso, Cass. 20/8/1996, n. 7671).

A tale pronuncia ne sono seguite altre di segno diverso (Cass.17/5/1997, n. 4417, e Cass. 17/6/1999, n. 6060)

2.8. La successiva pronuncia di questa Corte (sent. 25/8/2005, n. 17334), ponendosi in linea di continuità rispetto ai precedenti Cass. 3126/1994, e Cass. n. 7671/1996, ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 38 Cost., a parità di rischio deve corrispondere parità di tutela (cfr. Corte cost. 29/5/1977, n. 114; Corte cost. 15/7/1994, n. 310; Corte cost. 10/5/2002, n. 171, cit.).

La decisione ricostruisce il quadro della giurisprudenza costituzionale - richiamando Corte Cost. 25/3/1981, n. 55, che ha dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 3°, n. 27 e 24, relativi all'assicurazione del personale addetto rispettivamente agli spettacoli e alla vigilanza, nella parte in cui non include le persone addette al servizio di cassa a diretto contatto con il pubblico; Corte cost. 8/3/1989, n. 137, nella parte in cui il n. 27 citato non include i ballerini e i tersicorei, e Corte cost. 10/5/2002, n. 171, in tema di assicurazione dei lavoratori in distacco sindacale, - e ribadisce la natura non tassativa dell'elencazione delle lavorazioni protette (v. Cass. 20/11/2002, n. 16364, con riguardo alla tutela del vigile urbano viabilista non addetto alla conduzione di veicoli).

2.9. I medesimi principi sono stati ripresi da questa Corte con la sentenza 10/09/2009, n. 19495, in cui si è affermato che l'art. 4, n. 5, del D.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretato nel senso che la protezione assicurativa è estesa anche ai lavoratori intellettuali, ove gli stessi siano costretti nell'esercizio delle proprie mansioni - come accade negli istituti di istruzione che svolgano anche esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro - a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose per la presenza dì macchine elettrocontabili, videoterminali, fotoriproduttori, computer ed altre attrezzature meccaniche o elettriche (nello stesso senso, Cass. 7/02/2008, n. 2895, e Cass. 14/02/2004, n. 2887).

Coerentemente, questa Corte ha precisato che l'insegnamento di materie tecniche non comporta di per sé l'inquadrabilità dell'attività tra quelle protette dall'assicurazione obbligatoria, ma può comportarla solo a condizione che il docente svolga esercitazioni ed esperienze pratiche. (Cass. 7/2/2008, n. 2895; Cass. del 22/09/2010, n. 20010; Cass., 21/10/2015, n. 21400).

3. L'analisi di tutti questi precedenti giurisprudenziali rende evidente come il riconoscimento o meno dell'obbligo assicurativo con riguardo al personale insegnante è correlato alla specificità del rischio inerente a quella determinata prestazione che comporti esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche, o ancora l'uso di macchinari, e non anche collegato con un semplice rapporto di coincidenza cronologica o topografica con il lavoro: in particolare, si è sottolineato che l'interpretazione dell'art. 4 cit. è nel senso che la protezione assicurativa è estesa solo quando si accerti che i lavoratori intellettuali, siano costretti, dall'esercizio delle loro mansioni, a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose per la presenza di macchine elettrocontabili, videoterminali, fotoriproduttori, computer, ed altre attrezzature meccaniche od elettriche (v. Cass. n. 19495/2009, cit.; Cass. 22/9/2010, n. 20010).

Del pari, la protezione è stata esclusa in difetto di prova dello svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche o di attività svolta a contatto con macchinari (Cass. 21/10/2015, n. 21400; Cass. 7/2/2008, n. 2895).

3.1. Nel caso in esame, come si è detto, l'Inail si è affidato ad un'operazione generica e meramente presuntiva di assimilazione dell'attività svolta dal personale delle scuole materne a quella del personale degli asili nido e ad un'altrettanto generica confutazione dell'accertamento di merito compiuto dalla corte territoriale, la quale ha invece fatto puntuale applicazione delle norme in esame, esprimendo una motivazione compiuta e coerente al riguardo, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 15 aprile 2013, n. 9054; Cass. 19 dicembre 2011, n. 27521; Cass. 1 febbraio 2010, n. 2328).

3.2. Ne consegue che, in mancanza di un qualsivoglia elemento probatorio o anche di semplici allegazioni che consentano di apprezzare la riconducibilità dell'attività del personale addetto agli asili nido ad un'attività che comporti lo svolgimento di esperienze o esercitazioni pratiche ovvero l'uso dei macchinari, in altri termini ad un'attività ricompresa tra quelle specificamente individuate dal legislatore, anche i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dalla parte sotto la specie della violazione degli artt. 3 e 38 Cost. appaiono manifestamente infondati, indimostrata essendo la sua premessa maggiore, ossia la parità di rischio tra le due categorie di insegnanti.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanne ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in cinque € 5.700,00 di cui € 200 per esborsi, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge.