Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 settembre 2016, n. 18717

Dirigente - Demansionamento - Risarcimento - Soppressione del ruolo di segretario generale - Licenziamento - Discriminatorio

 

Svolgimento del processo

 

1. Con sentenza del 29 agosto 2012 la Corte d'appello di Bologna confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato le domande avanzate nei confronti di Fondazione Teatro Comunale di B. da D.P.S., assunta con qualifica di dirigente e incarico di Segretario generale, dirette al riconoscimento del risarcimento dei danni - professionale, biologico ed esistenziale - conseguenti al demansionamento di cui sarebbe rimasta vittima la predetta a far tempo dal febbraio 2000 fino alla soppressione del ruolo di segretario generale che aveva determinato il suo licenziamento, nonché all'accertamento della nullità del licenziamento intimatole il 4 dicembre 2002 perché discriminatorio e comunque ingiustificato.

2. La Corte territoriale, con riferimento alla prima questione, osservò che era irrilevante accertare se la lavoratrice avesse realmente subito un demansionamento, in ragione del fatto che la mancata allegazione e prova in ordine ai danni lamentati non avrebbe potuto in ogni caso condurre al l'accoglimento della domanda. In ordine alla seconda questione, rilevato che ¡I tema attinente alla natura discriminatoria del licenziamento non era stato riproposto in appello e premesso che la nozione di giustificatezza del licenziamento, rilevante con riferimento ai dirigenti del settore privato, doveva intendersi come più ampia di quella di giusta causa o giustificato motivo (risultando integrata da qualsiasi motivo, sorretto da ragioni esistenti, tale da escludere il carattere arbitrario del recesso) rilevò che il licenziamento era da ritenere assistito da giustificatezza, poiché la soppressione della funzione di segretario generale era effettivamente avvenuta e nessun altro dirigente aveva ricoperto la medesima. Ritenne, altresì, che le circostanze relative all'attribuzione ad altri delle mansioni di competenza della lavoratrice, oltre ad essere smentita dalle stesse allegazioni di parte, non erano rilevanti ai fini della sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento, in forza del principio affermato in giurisprudenza secondo cui per escludere la legittimità del licenziamento non era necessario che le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore fossero state realmente soppresse, ben potendo essere soltanto diversamente ripartite e attribuite.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la D.P., articolando tre motivi di censura.

Resiste la controparte con controricorso, illustrato con memoria.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2097 c.c. con riguardo alla prova del danno non patrimoniale da demansionamento illegittimo. Osserva che la Corte d'appello ha preferito non entrare nel merito del demansionamento subito dalla D.P., la quale, nel volgere di un anno, era stata privata di tutte le sue principali funzioni. Contesta l'assunto secondo il quale anche in caso di lesione dei diritti della persona il danno si atteggia sempre e comunque come "danno conseguenza", ossia come evento ulteriore, e per questo incerto, rispetto all'atto lesivo. Evidenzia che cosi non è ogni qualvolta il comportamento lesivo attenti direttamente al bene della vita che il diritto specificamente garantisce, con conseguente fondatezza della richiesta di risarcimento, da liquidare secondo equità, tenuto conto del carattere apicale dell'incarico ricoperto, sia in termini di danno professionale c.d. oggettivo, in ragione della obsolescenza professionale derivante dal prolungato allontanamento dalla mansione, sia in termini di danno professionale soggettivo, consistente nella lunga umiliazione pubblica e nella prolungata impossibilità di realizzazione personale mediante il proprio lavoro.

1.2. Il motivo è sostanzialmente fondato, ancorché l'esame della censura renda necessarie alcune precisazioni. Va rilevato, infatti, che la ricostruzione sottesa al motivo di ricorso rimanda alla configurabilità di una nozione di danno soggettivo alla professionalità, inteso come danno in re ipsa, per ciò stesso non richiedente né allegazione né prova. Una simile ricostruzione non può trovare adesione da parte di questa Corte: i numerosi arresti giurisprudenziali di legittimità sul punto hanno ormai definitivamente chiarito che "il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, ... non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento" (per tutte Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013, Rv. 627750, in fattispecie attinente a lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto). Tanto premesso, resta però da valutare se sia possibile accertare l'esistenza di un danno risarcibile nei confronti del lavoratore demansionato, in termini dì danno sia soggettivo che patrimoniale (al quale pure fa riferimento il ricorrente, al di là della enunciazione contenuta in rubrica), individuabile e quantificabile non già come danno in re ipsa, bensì come pregiudizio astrattamente dimostrabile in base a idonei elementi presuntivi (in tal senso, in tema di danno patrimoniale risarcibile, Cass. n. 22930 del 2015, rv. 637794), costituiti dall'esistenza effettiva del demansionamento, dalla durata dello stesso, dalla sua entità in relazione alle mansioni in precedenza svolte dal lavoratore. I suddetti elementi hanno costituito oggetto di allegazione da parte della D.P. (come si evince dalla parte espositiva della sentenza), a fondamento della pretesa attinente, tra l'altro, al risarcimento "per danno alla professionalità e alla figura professionale". La Corte territoriale, tuttavia, ha omesso di prendere in considerazione le predette allegazioni, rifugiandosi in una sorta di affermazione pregiudiziale di astratta irrilevanza di qualsiasi accertamento al riguardo.

1.3. Va richiamata la giurisprudenza di questa Corte in tema di demansionamento, secondo la quale "l'assegnazione a mansioni inferiori pacificamente rappresenta fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale ... Invero la violazione dell'art. 2103 c.c., può pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine professionalità, che è di certo bene economicamente valutabile, posto che esso rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro. Inoltre la modifica in peius delle mansioni è potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso che, nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la configurabilità di un danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti" (in tal senso Cass. 12253 del 12/06/2015, Rv. 635727). E' stato rilevato, altresì, come questa Corte, a Sezioni unite (sent. nn. 26972, 26973, 26974, 26975 dell’11 novembre 2008), abbia dedicato adeguato rilievo alla dignità personale del lavoratore che, in riferimento agli artt. 2, 4 e 32 Cost., costruisce come diritto inviolabile; abbia descritto quale lesione di tale diritto proprio "i pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa", con la conseguenza che la lesione della posizione giuridica soggettiva connessa alle mansioni assegnate al lavoratore è attribuita attitudine generatrice di danni a contenuto non patrimoniale, "in quanto idonea ad alterare la normalità delle relazioni del lavoratore con il contesto aziendale in cui opera, del cittadino con la società in cui vive, dell'uomo con se stesso" (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 12253 del 2015 citata). E' stato affermato, inoltre, che il giudice "può desumere l'esistenza del danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19778 del 2014; Cass. n. 4652 del 2009; Cass. n. 28274 del 2008; Cass. SS.UU.. n. 6572/2006 cit.)".

1.3. Le argomentazioni richiamate inducono alla cassazione della decisione in relazione alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha rigettato la domanda risarcitoria omettendo a priori ogni valutazione degli elementi di fatto offerti dall'acquisita istruttoria, eventualmente indicativi della qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, del tipo di professionalità in precedenza espressa, della durata del demansionamento e, di conseguenza, utili in funzione della prova del danno in base a criteri presuntivi, in relazione al demansionamento che la ricorrente assume di aver subito nel periodo 2000/2002. Va rimessa al giudice del rinvio, pertanto, la considerazione dei suddetti elementi in un'ottica di valutazione presuntiva del danno e in funzione di una eventuale liquidazione equitativa del medesimo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e art. 3 I. 604/1966 e dei principi ordinamentali in tema di licenziamento per motivi organizzativi. Osserva che la Corte d'appello aveva affermato che un licenziamento giunto a seguito di ridistribuzione delle mansioni sarebbe comunque legittimo e che nella specie non vi sarebbe stata prova della ricomposizione delle mansioni in capo a soggetto di nuova assunzione dopo l'intimazione del recesso. Asserisce il ricorrente che il ragionamento è contraddittorio poiché, per un verso, sarebbe vietato demansionare, per altro verso sarebbe comunque legittimo attribuire ad altri soggetti le mansioni del lavoratore demansionato, così da dar luogo a un licenziamento legittimo, laddove da più atti illegittimi non può discendere un atto legittimo.

2.1. Il motivo è infondato. La decisione della Corte territoriale, infatti, si fonda correttamente sui parametri assunti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione del licenziamento dei dirigenti (così Sez. L, Sentenza n. 3628 del 08/03/2012, Rv, 621267: "Il licenziamento individuale del dirigente d’azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con !a libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva giudicato non pretestuoso, nè arbitrario, ma rispondente ad una genuina volontà di razionalizzazione aziendale, il licenziamento intimato al dirigente da una impresa con tasso quadriennale di perdita del fatturato pari al 9,4%"). Allo stesso modo la decisione è conforme all'orientamento di legittimità in forza del quale, ferma l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non è necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 21282 del 02/10/2006, Rv. 592167 "Nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall’imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi. Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità dei giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite"). Va rilevato, infine, che non è censurabile in questa sede, in mancanza di idonea deduzione in termini di vizio motivazionale, la valutazione degli elementi di fatto compiuta dalla Corte di legittimità, in forza della quale è stato escluso che le funzioni soppresse siano state assegnate a nuovo personale assunto.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce errore in procedendo e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti circa le mansioni svolte dal sig. V., in tesi sostituto della D.P.

3.1. Anche tale ultimo motivo è infondato, in ragione della mancata allegazione della rilevanza del mezzo istruttorio non ammesso in termini di decisività.

4. In base alla svolte argomentazioni, rigettati il secondo e terzo motivo di ricorso, la sentenza va cassata in accoglimento del primo motivo, con rinvio al giudice del merito cui si rimette, altresì, la determinazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Firenze.