Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 14 aprile 2017, n. 76124

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 concernente modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164

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(*) Provvedimento sostituito ai sensi del Provvedimento AGENZIA DELLE ENTRATE 12 marzo 2019, n. 58168.

 

Dispone:

 

1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013

1.1. Al punto 1.1. le parole "entro il 31 marzo," sono eliminate.

1.2. Il punto 3.2. è sostituito dal seguente: "3.2. Il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Tale comunicazione è effettuata con le modalità e le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento, entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili. Eventuali correzioni meramente tecniche delle specifiche allegate al presente provvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. Resta fermo quanto previsto al punto 6.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2017, con riferimento ai risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 presentate direttamente dai contribuenti.".

 

Motivazioni

L’articolo 16, comma 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, prevede modalità telematiche di gestione dei flussi informativi dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 ai sostituti d’imposta attraverso i servizi dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, stabilisce che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta dell’indirizzo telematico presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri dipendenti.

Con il presente provvedimento, eliminando la scadenza del 31 marzo già indicata per la trasmissione dell’indirizzo telematico nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013, si prevede che le comunicazioni inviate oltre detta data producono subito effetti. La modifica consente di gestire le comunicazioni dei sostituti anche in concomitanza con la messa a disposizione dei risultati contabili contribuendo a garantire una maggiore tempestività nell’effettuazione dei conguagli.

Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del citato decreto n. 164 del 1999, l’Agenzia delle entrate, nei casi di impossibilità a rendere disponibili i modelli 730-4, li restituisce ai soggetti che hanno prestato l’assistenza fiscale che provvederanno autonomamente a trasmetterli ai sostituti d’imposta.

Con la modifica apportata al punto 3.2. si prevede che la comunicazione con la quale un sostituto d’imposta rende noto, anche tramite un intermediario appositamente delegato, di non essere tenuto all’effettuazione dei conguaglio nei confronti di un percipiente è effettuata mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, con le modalità e le specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento.

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, articoli 3-bis, comma 10, e art. 7-quinquies, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, articoli da 1 a 9, concernente semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 7 aprile 2017, concernente l’accesso alla dichiarazione 730 pre-compilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

 

La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Allegato

SPECIFICHE TECNICHE

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato il 14 aprile 2017 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.