Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA - Sentenza 20 febbraio 2017, n. 4265

Tributi - Notifica delle cartelle - Irregolarità - Fattispecie

 

Con ricorso spedito il 16.02.2013 si opponeva la (...) a mezzo del proprio difensore Dott. (...) alle intimazioni di pagamento, n. 09720129137772048, n. 0972029137772351, n. 09720129137772755, n. 09720129137775482, n. 0972029137775886, n. 09720129137777207, n. 09720129137777106, n. 09720129137777005, n. 09720129137772553, n. 09720129127772856, n. 09720129137772654, n. 09720129137773058, n. 0972029137773159, n. 09720129137776189, n. 09720129137776702, n. 09720129137776803 e n. 09720129137775179 notificate in data 04.12.2012 da Equitalia Sud s.p.a. per la riscossione di imposte IRPEG, IRAP, IRPEF, Add. Comunale, Add. Regionale IRPEF R.A: TARSU, TARI, Diritti Camerali, oltre interessi e sanzioni, per gli anni 2000/2007.

La ricorrente rileva che l’intimazioni di pagamento sono illegittime poiché non precedute da regolare notifica delle cartelle ivi contenute.

Chiede, pertanto, che sia dichiarata la nullità della pretesa tributaria essendo i titoli privi di ogni fondamento per mancata prova di notifica degli atti prodromici, nonché per decadenza della pretesa tributaria essendo trascorso ampiamente il triennio, e più precisamente:

- mancanza del titolo esecutivo per omessa notifica delle cartelle di pagamento e conseguente illegittimità degli atti cautelativi e coattivi;

- nullità delle intimazioni di pagamento per violazione dell’art. 7, co. 2 - legge n. 212/2000, nonché dell ’art. 5, co. - legge n. 241/1990;

- nullità delle intimazioni di pagamento per difetto di motivazione per violazione dell’art. 7, co. 1 (mancata allegazione dell’atto richiamato) e art. 17 legge n. 212/2000, nonché degli artt. 24 e 97 della costituzione.

- prescrizione e decadenza in quanto le presente notifiche delle cartelle sarebbero avvenute oltre i cinque anni.

Con atto depositato in data 20.09.2013 Equitalia Sud s.p.a. si è costituita in giudizio documentando, con fotocopie delle relate di notifica, la regolarità del proprio operato.

Con memorie di replica depositate in data 28.10.2016 la società ricorrente contrasta puntualmente la documentazione depositata da Equitalia Sud s.p.a. offrendo prova contraria della regolarità delle notifiche effettuate in luogo diverso dalla sede della società e/o a mano di persone estranee e senza alcun titolo a ricevere gli atti.

La Commissione, esaminati la documentazione e le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che il ricorso debba essere accolto.

Infatti, le intimazioni di pagamento notificate dall’agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. sono palesemente illegittime, poiché non é stata data la prova della regolare notifica delle cartelle esattoriali in esse contenute, né è stata data prova, in ipotesi di notifica ai sensi dell’art. 139, co. 3, c.p.c. di una seconda raccomandata informativa dell’avvenuta consegna.

In relazione alle richieste di rateazione, dichiarate e non documentate da Equitalia Sud s.p.a., asseritamente presentate dalla società ricorrente e che la stessa ricorrente disconosce e contesta di aver mai presentato, l’assunto dell’Agente della riscossione Equitalia Sud S.p.A. che tale comportamento equivarrebbe ad acquiescenza del debito è da disattendere, indipendentemente da fatti illeciti, poiché la deduzione, ammesso e non concesso che sia reale, non è suffragata da alcun dettato normativo, infatti ha, oltre il principale scopo di rateizzare il debito, quello subordinato di evitare le procedure esecutive con la riserva in caso di impugnativa con esito non negativo di sgravio parziale o totale.

Le altre questioni debbono ritenersi assorbite dalle argomentazioni che precedono.

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.92, la Commissione ritiene che le spese di giudizio debbano essere compensate.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, annulla gli atti impugnati. Compensa le spese di giudizio.