Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 dicembre 2016, n. 24911

Tributi - IVA - Avviso di accertamento - Rettifica reddito d'impresa

 

Ritenuto in fatto

 

V. s.r.l., esercente attività di costruzione e gestione di impianti di depurazione, in persona del rappresentante prò tempore T. P., ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 67/06/10, dep. il 21.4.2010, che, confermando la decisione di primo grado, ha respinto l'appello della società contribuente in relazione ad avviso di accertamento con il quale, a seguito di p.v. della Guardia di finanza, era stato rettificato il reddito d'impresa ai fini dell'lva, dell'lrpeg e dell'lrap per l'anno 1998. In particolare la CTR, per quanto ancora rileva - avendo la ricorrente limitato il gravame alla deducibilità del costo per consulenze tecniche e alle spese per pubblicità e promozione - ha escluso la detraibilità della fattura emessa dalla Ecosistema s.r.l., relativa a spese per consulenze tecniche, in quanto "la descrizione è estremamente sintetica" e non supportata da idonea documentazione; e ritenuto non inerenti le spese di pubblicità e promozione, di cui al contratto fra V. e l'associazione motociclistica A.S.top - Racing, trattandosi "di spese di sponsorizzazione che in quanto tali, vanno ricomprese nelle spese di rappresentanza".

L'Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine di partecipare all'udienza.

 

Considerato in diritto

 

1. Col primo motivo V. s.r.l. deduce motivazione insufficiente (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), sulla ripresa a tassazione per consulenze tecniche.

Il motivo è da respingere, avendo la CTR confermato il suddetto recupero stante la mancata documentazione del relativo costo e oltretutto non essendo specificato nella fattura "né il tipo di consulenza tecnica né il luogo ove questa è avvenuta". Tale motivazione involge un apprezzamento di fatto, immune da vizi logici, rispetto al quale non risulta dedotta in concreto l'omessa motivazione su fatti decisivi, cioè idonei a determinare con certezza una decisione diversa.

2. Col secondo motivo si denunzia motivazione insufficiente (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), sulla ripresa a tassazione delle spese pubblicitarie, comprendenti l'acquisto di gadget, orologi e portachiavi, essendosi la CTR limitata a considerarle spese non inerenti all'attività della società (esercente attività di costruzione e gestione di impianti di depurazione).

3. Anche questo motivo va respinto, svolgendo un apprezzamento di fatto circa la sussistenza del requisito di inerenza del costo (richiesto dal previgente art. 75 d.P.R.22 dicembre 1986 n.917, ora art.109 stesso d.P.R. ), così sostituendosi alla diversa valutazione effettuata dal giudice di merito, con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, laddove manca la chiara indicazione di fatti decisivi trascurati dal giudice di merito.

4. Col terzo motivo si deduce violazione di legge (artt. 75, comma 5 e 74 comma 2 del d.P.R. 917/86), in relazione alla ripresa a tassazione di spese pubblicitarie (per l'acquisto di gadget), considerate erroneamente costi pubblicitari non inerenti all'attività.

5. Col quarto motivo si denunzia violazione di legge (art 74 comma 2 del d.P.R. 917/86), riguardo ad una fattura per contratto pubblicitario finalizzato alla diffusione del marchio della società in attività di gare sportive, per avere la CTR confuso fra spese di pubblicità e rappresentanza (trattandosi di spese di pubblicità e propaganda e non di spese per sponsorizzazione).

6. Il terzo e il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

In tema di distinzione tra spese di rappresentanza e spese pubblicitarie, per la quale è necessaria una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese (Cass. 16812/2014), questa Corte, in ragione della diversità, anche strategica, degli obiettivi, ha affermato il principio che costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell'impresa al fine di potenziarne le possibilità di sviluppo; mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi offerti dalla società al fine diretto di incrementare le vendite.

La CTR ha pertanto correttamente qualificato le indicate spese, sia con riferimento al materiale (orologi e portachiavi), non includibile fra le spese di pubblicità, in quanto estraneo all'attività della contribuente; sia in relazione alle spese per la diffusione del marchio della società nelle gare del campionato italiano di motociclismo, correttamente considerate spese di sponsorizzazione, anche sulla base dell'esame della documentazione (contratto stipulato con l'associazione motociclistica A.S.Top Racing). Le spese di sponsorizzazione costituiscono infatti, in via generale, spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata (art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, oggi art. 108), salvo che il contribuente fornisca la prova, nella fattispecie insussistente, che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno economico e commerciale in proprio favore (Cfr. Cass. n. 21977/2015; n. 16596/2015; n. 3084/2016; n. 8116/2016).

7. In conclusione il ricorso va rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in €. 5.500,00, oltre spese prenotate a debito.