Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 13 aprile 2016

Organizzazione delle risorse umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia per le politiche attive - ANPAL

 

Articolo 1

(Oggetto)

 

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di seguito denominato "decreto istitutivo", individua le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, di seguito denominato ISFOL, da trasferire all'Agenzia per le politiche attive, di seguito denominata ANPAL, secondo le procedure definite dal presente provvedimento.

 

Articolo 2

(Dotazione organica dell'ANPAL)

 

1. La dotazione organica dell'ANPAL è pari a 217 unità, di cui 1 unità di livello dirigenziale generale, 7 unità di livello dirigenziale non generale, 109 unità di personale non dirigenziale trasferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 100 unità di personale trasferito dall'ISFOL appartenente al ruolo di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, come risulta dalla allegata Tabella A.

 

Articolo 3

(Trasferimento di risorse umane dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL)

 

1. E’ trasferita all'ANPAL una posizione di livello dirigenziale generale la cui individuazione e nomina avviene secondo le procedure di cui all'articolo 8 del decreto istitutivo.

2. Sulla base di avviso pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il personale non dirigenziale di ruolo del medesimo Ministero, assegnato all'amministrazione centrale alla data di adozione del presente decreto, può presentare domanda di trasferimento all'ANPAL. Il predetto personale è trasferito all'ANPAL dalla data indicata dal decreto di cui al comma 5, sino al numero massimo di 109 unità, previa verifica di corrispondenza dei profili professionali con quelli indicati in tabella B. Il suddetto personale è individuato prioritariamente sulla base dei criteri di seguito indicati in ordine di prevalenza:

a) maggiore esperienza professionale maturata nello svolgimento delle funzioni trasferite e delle attività di cui all'articolo 9 del decreto istitutivo, nonché di quelle svolte dalla direzione generale per le politiche del personale, di innovazione organizzativa, di bilancio-ufficio procedimenti disciplinari, derivante dalla maggiore anzianità di servizio, senza pregiudizio per la funzionalità delle strutture di provenienza;

b) maggiore permanenza nella struttura di appartenenza;

e) maggiore anzianità anagrafica.

3. Entro dieci giorni dalla nomina, il direttore generale dell'ANPAL avvia le procedure per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali di livello non generale degli uffici di cui all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riservate al personale di livello dirigenziale non generale del ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il direttore generale dell'ANPAL conferisce gli incarichi dirigenziali di cui al presente comma, la cui decorrenza, con contestuale trasferimento nei ruoli dell'ANPAL dei dirigenti incaricati, coincide con la data indicata dal decreto di cui al comma 5.

4. Qualora il personale trasferito all'ANPAL all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 sia inferiore alle complessive 116 unità indicate ai medesimi commi 2 e 3, si procede all'ulteriore trasferimento, fino a concorrenza del limite massimo di 116 unità, dalla data indicata dal decreto di cui al comma 5, nei ruoli dell'ANPAL:

a) di personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo presso la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad eccezione di quello ispettivo e amministrativo distaccato dagli uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fino a 58 unità di personale non dirigenziale e fino a 5 dirigenti di livello non generale, nonché di personale comandato presso altre amministrazioni che. alla suindicata data, è assegnato alla medesima direzione generale fino a 9 unità, come risulta nella Tabella C allegata al presente decreto, per complessive 72 unità. Il suddetto personale è individuato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 2;

b) di personale non dirigenziale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo presso la direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, che svolge le funzioni e le attività già previste dall'articolo 11 del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, limitatamente alle iniziative integrate per l'inserimento nel lavoro e l'inclusione attiva delle persone con disabilità e delle persone più escluse dal mercato del lavoro, fino a 2 unità e di quello in servizio presso la direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, che svolge le funzioni in materia di sistemi informativi e di innovazione tecnologica connessi all'esercizio delle attività di cui all'articolo 9 del decreto istitutivo, fino a 5 unità; nonché di personale non dirigenziale di ruolo in servizio presso la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti disciplinari fino a 35 unità, che svolge le funzioni e le attività strumentali e di supporto connesse alla gestione del personale, del bilancio ed alla logistica, come risulta dalla Tabella D allegata al presente decreto, per complessive 42 unità.

Il suddetto personale è individuato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 2;

c) fino a 2 dirigenti di livello non generale in servizio, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, presso la direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione e presso la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti disciplinari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuati sulla base dei criteri di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è trasferito il personale individuato dai competenti direttori generali, all'esito delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, con la decorrenza individuata dal medesimo provvedimento. Con lo stesso decreto è stabilita la data di soppressione della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione. All’esito delle procedure di cui al presente comma, permane, in ogni caso, nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un contingente di personale in possesso delle professionalità necessarie allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 del decreto istitutivo dell'ANPAL, individuato nel personale ispettivo in servizio presso la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell'ANPAL, non trasferito all'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, lettera b), ultimo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nonché nel personale amministrativo degli uffici territoriali distaccato presso la suindicata direzione generale non trasferito all'Ispettorato, pari ad un numero complessivo di 8 unità.

6. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e l'immediata operatività dell'Agenzia, ciascun dirigente interessato dalle procedure di cui al presente articolo mantiene l'incarico dirigenziale non generale in essere sino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali e, comunque, non oltre la data di relativa scadenza.

7. Con la decorrenza individuata dal decreto di cui al comma 5, il personale proveniente da altre amministrazioni, comandato presso la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, continua a svolgere servizio presso l'ANPAL, fino alla scadenza del periodo di comando, salvo diverso avviso dell'amministrazione di appartenenza, da rendere entro 30 giorni dalla data del decreto di cui al comma 5.

8. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo mantiene il diritto alla fruizione degli istituti normativi e contrattuali riconosciuti o maturati alla data del trasferimento all'ANPAL.

 

Articolo 4

(Trasferimento di risorse umane dall'ISFUL all'ANPAL)

 

1. Il trasferimento delle risorse umane dell'ISFOL è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo.

2. Sulla base di un avviso pubblicato dall'ISFOL entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale non dirigenziale di ruolo dell'ISFOL può presentare domanda per il trasferimento all'ANPAL. Con decreto del direttore generale dell'ISFOL. d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL, entro i trenta giorni successivi alla data di chiusura dell'avviso, il predetto personale è trasferito all'ANPAL sino al numero massimo di 35 unità. Il suddetto personale è prioritariamente individuato in base al criterio di maggiore aderenza alle funzioni e alle attività svolte in precedenza, con riferimento a quelle di cui all’articolo 9, comma 1 del decreto istitutivo, e a quelle ad esse strumentali, oltre che, infine, secondo il criterio della maggiore anzianità nello svolgimento delle attività in oggetto.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto istitutivo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’ISFOL pubblica un interpello riservato al proprio personale, finalizzato alla copertura delle posizioni vacanti, entro il limite delle 100 unità complessive, di cui all'allegata Tabella A, colonna n. 2. Con decreto del direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL. entro i trenta giorni successivi alla data di chiusura dell'interpello, il predetto personale è trasferito all'ANPAL sino al numero massimo di 100 unità complessive. Il suddetto personale è prioritariamente individuato in base al criterio di maggiore aderenza alle funzioni e alle attività svolte in precedenza, con riferimento a quelle di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo e a quelle strumentali e, infine, secondo il criterio della maggiore anzianità nello svolgimento delle attività in oggetto.

4. Qualora il personale trasferito all'ANPAL, all'esito delle procedure di cui ai precedenti commi 2 e 3, sia inferiore al numero di 100 unità, e tale da non garantire la funzionalità dell'ANPAL, ulteriore personale dell'ISFOL è trasferito, fino a concorrenza del predetto limite, con decreto del direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL, sulla base dei seguenti criteri, di seguito elencati in ordine di prevalenza:

a) svolgimento, per almeno uno dei 5 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, di funzioni e compiti di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo provvedimento, nonché di attività ad esse strumentali, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in posizione di distacco ovvero in forza di convenzioni o protocolli di intesa;

b) svolgimento, per almeno uno dei 5 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, di funzioni e compiti di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo provvedimento, nonché di attività ad esse strumentali, nell'ambito di progetti a valere sui programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo;

c) svolgimento, per almeno uno dei 10 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, di funzioni e compiti di cui all'articolo 9, comma 1 del medesimo provvedimento, nonché di attività ad esse strumentali, nell'ambito di progetti a valere sui programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

5. In caso di parità nell'ambito di ciascuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 4. si considera la maggiore permanenza nelle stesse.

6. Allo scopo di salvaguardare la continuità dell'attività di ricerca condotta dall'ISFOL, dalle procedure di trasferimento di cui al comma 4 sono in ogni caso esclusi i dipendenti che hanno ricoperto, nell'anno 2015, incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca presso l’ISFOL.

7. Il personale dell'ISFOL, trasferito ai sensi dei precedenti commi da 1 a 4, transita nei ruoli dell'ANPAL, in apposito ruolo di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, con applicazione del contratto collettivo ed integrativo relativo al comparto Istituzioni ed enti di ricerca c sperimentazione.

8. Per lo svolgimento di attività a valere sui programmi operativi cofinanziati da fondi europei l’ANPAL, in accordo con l’ISFOL, bandisce appositi interpelli indirizzati al personale a tempo determinato dell'ISFOL, ai fini della eventuale cessione dei relativi contratti di lavoro.

 

Articolo 5

(Inquadramento previdenziale)

 

1. Il personale trasferito all'ANPAL ai sensi del presente decreto può esercitare, entro 45 giorni dalla data di decorrenza del trasferimento, il diritto di opzione in ordine all'inquadramento previdenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo.

 

Articolo 6

(Trasferimento di risorse finanziarie)

 

1. In fase di prima attuazione, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia c delle finanze, su proposta del segretario generale del Ministero del lavoro e del direttore generale dell'ANPAL sono individuate le risorse relative alle spese di personale, incluse le componenti accessorie della retribuzione, e alle spese di funzionamento, comprese quelle relative ad eventuali oneri per contratti di locazione passiva e utenze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da trasferire all'ANPAL in relazione al personale trasferito all'Agenzia ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo e dell'articolo 3 del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento all'ANPAL delle risorse di cui al comma 1.

3. Con riferimento all’ISFOL, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento all'ANPAL delle risorse relative alle spese di personale, incluse le componenti accessorie della retribuzione, ivi compresi i fondi destinati a dare attuazione alla contrattazione integrativa di ente e quelli per le progressioni e maggiorazioni economiche e per la produttività, nonché quelli destinati a dare attuazione agli istituti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e alle spese di funzionamento dell'ISFOL, in proporzione al personale interessato dai processi di mobilità di cui all'articolo 4 del presente decreto.

4. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali, già in servizio presso la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, soppressa ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2015, avvenute nell'anno 2015, e conseguentemente alle quali l'ANPAL non può procedere a nuove assunzioni, concorrono alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia.

Articolo 7

(Trasferimento di risorse strumentali)

 

1. Le risorse strumentali in uso alla direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, oltre che ai due uffici dirigenziali di livello non generale della direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione e della direzione generale per le politiche del personale, di innovazione organizzativa, il bilancio-ufficio procedimenti disciplinari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferite all'ANPAL ai sensi del decreto istitutivo, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

Articolo 8

(Ricognizione delle funzioni trasferite)

 

1. Le risorse trasferite all'ANPAL sono destinate allo svolgimento di tutte le funzioni indicate all’articolo 9 del decreto istitutivo.

2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale dell’ANPAL, sono individuati i capitoli di bilancio che in tutto o in parte sono trasferiti all'ANPAL. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le conseguenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 9

(Operatività dell'ANPAL)

 

1. In fase di prima attuazione, con accordo tra le amministrazioni interessate, che definisce gli oneri a carico dell'ANPAL, può essere stabilito che le attività strumentali connesse al funzionamento dell'ANPAL siano svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, anche avvalendosi del personale trasferito all'Agenzia mediante gli appositi accordi o protocolli d intesa di cui al comma 3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto istitutivo dell’Agenzia, al fine di consentire l'immediata operatività dell'ANPAL, quest'ultima può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche ed applicative in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ISFOL, i cui oneri a carico dell’Agenzia medesima sono definiti con gli accordi di cui al precedente periodo.

2. Con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 9 del decreto istitutivo, l'ANPAL subentra nella gestione dei compiti e dei relativi rapporti attivi e passivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL dal momento della costituzione dei suoi organi, secondo le modalità individuate con apposita conferenza di servizi.

3. L'ANPAL può stipulare appositi accordi o protocolli d'intesa, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l’ISFOL, al fine di disciplinare le modalità di avvalimento del personale delle suddette amministrazioni da parte della stessa Agenzia. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza.

 

Articolo 10

(Disposizioni transitorie in materia di organizzazione dell'ANPAL)

 

1. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività dell'ANPAL e lo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 3, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto istitutivo, l'ANPAL è organizzata nei seguenti sette uffici dirigenziali non generali:

a) divisione I - in materia di gestione del personale, delle relazioni sindacali e del bilancio;

b) divisione II - in materia di contratti e procedure di acquisizione di beni e servizi;

c) divisione III - autorità di gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza;

d) divisione IV - in materia di formazione professionale e attività connesse al programma comunitario Erasmus. nonché autorità di gestione dei progetti cofinanziati a valere sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione;

e) divisione V - in materia di coordinamento, livelli essenziali e azioni di sistema in materia di servizi per il lavoro, orientamento, Eures e coordinamento del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle categorie protette;

f) divisione VI - in materia di promozione e coordinamento, in raccordo con l’Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo sociale europeo, nonché autorità di certificazione dei programmi operativi dell'Agenzia;

g) divisione VII - in materia di gestione e sviluppo dei sistemi informativi e delle procedure informatizzate, nonché delle iniziative di comunicazione.

2. In sede di prima attuazione, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale presso l'ANPAL, trovano applicazione, per quanto compatibili, i criteri datoriali in ordine alle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottati con atto del segretario generale, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2010. In attesa della graduazione delle posizioni dirigenziali, trova applicazione, salvo eventuale conguaglio, la seconda fascia retributiva di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 dicembre 2014, concernente la graduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del medesimo ministero, per le divisioni da I a VI, mentre trova applicazione la terza fascia retributiva per la divisione VII.

3. Nelle more dell'avvio dell’operatività dell'ANPAL, gli oneri per le attività svolte a decorrere dalla data di istituzione dell'Agenzia sono anticipati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse destinate all'Agenzia stessa.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

 

Tabella A

(art. 2, comma 1)

 

DOTAZIONE ORGANICA ANPAL

Colonna n. 1 Colonna n. 2
Ruolo del personale amministrativo Ruolo di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo
DIRIGENTI I FASCIA 1 Ricercatori e tecnologi 30
DIRIGENTI II FASCIA 7 Funzionari di amministrazione 5
AREA III 37 Collaboratori Tecnici E.R. 34
AREA II 69 Collaboratori di amministrazione 18
AREA I 3 Operatori Tecnici 12
  Operatori di amministrazione 1
TOTALE 117 TOTALE 100
       
DOTAZIONE ORGANICA   TOTALE 217

 

Tabella B

Art. 3, comma 2

 

AREA III 37
AREA II 69
AREA I 3
TOTALE 109

 

Profili professionali

 

AREA III:

Funzionario area amm.va e giuridico contenzioso

Funzionario area informatica

Funzionario area socio statistico economica

 

AREA II:

Assistente amministrativo gestionale Operatore amministrativo gestionale

 

AREA I:

Ausiliario

 

 

Tabella C

Art. 3, comma 4, lettera a)

 

DIRIGENTI II FASCIA 5
AREA III 25
AREA II 41
AREA I 1
TOTALE 72

Tabella D

Art. 3, comma 4, lett, b)

 

AREA III 12
AREA II 28
AREA I 2
TOTALE 42