Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 giugno 2017, n. 14405

Accertamento - ICI - Imposizione - Area edificabile - Valutazione - Annualità pendenti

Ritenuto

che il Comune di Lesina aveva appellato la sentenza della CTP di Foggia con cui erano stati accolti i ricorsi proposti da G.C. avverso gli avvisi di accertamento ICI, per gli anni 2004, 2005 e 2006, tutti notificati il 29/12/2008 (o il 30/12/2008 secondo il contribuente), relativi a terreni ritenuti edificabili, e la CTR della Puglia, con sentenza n. 5/27/13, riformava la decisione, rilevando che i predetti avvisi erano stati notificati prima della scadenza del termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, che quindi non trovava applicazione il termine triennale considerato dal giudice di primo grado, che la motivazione del provvedimento impositivo era sufficiente, che la mancata comunicazione della attribuita natura fabbricabile dell'area era circostanza non rilevante, e che il terreno assoggettato ad imposta meritava effettivamente la qualificazione di area edificabile, perché inserito nel PRG adottato dal Comune con delibera del C.C. n. 37 del 16/6/1997, piano urbanistico approvato anche dalla Giunta Regionale con delibera n. 556 del 31/5/2005, donde la correttezza del valore del bene determinato dall'Ente impositore;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi cui il Comune resiste con controricorso;

 

Considerato

 

che con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n.5, violazione e falsa applicazione degli artt. 7 L. n. 212 del 2000 e 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992, nonché difetto di motivazione, in relazione alla censura concernente il vizio di motivazione degli avvisi di accertamento, non essendo stato posto il contribuente in grado di svolgere adeguatamente le proprie difese;

che con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n.5, violazione e falsa applicazione degli artt. 31, comma 20, L. n. 248 del 2005, 9, D.Lgs. n. 504 del 1992, e 7 L. n. 212 del 2000, nonché difetto di motivazione, in relazione alla censura concernente il vizio di motivazione degli avvisi di accertamento, per non avere la CTR considerato sia la omessa comunicazione al contribuente dell'inserimento del terreno nel novero delle aree edificabili, sia la carenza di strumenti attuativi del P.R.G.;

che con il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 504 del 1992, giacché la CTR non ha rilevato l'intervenuta "prescrizione del potere impositivo del Comune", da esercitarsi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non devono essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta, trattandosi nel caso di specie di dichiarazione infedele;

che il contribuente, con i primi due motivi, lamenta che l'area fosse divenuta dall'anno 1997 edificabile e, quindi, soggetta ad imposizione ICI, senza che fosse stata preventivamente instaurata nei suoi confronti alcuna forma di contraddittorio, nonché il difetto di motivazione in relazione agli avvisi di accertamento emessi dall'Ente locale;

che, tuttavia, il ricorso non riporta il testo degli avvisi della cui motivazione si discute e secondo la giurisprudenza di questa Corte, « sulla base del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso -, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo » (Cass. n. 14094/2010; n. 1586/2004);

che, inoltre, la denuncia di carenza motivazionale degli atti impositivi è formulata in maniera generica perché il contribuente non indica i contenuti essenziali omessi negli  atti impugnati, i quali, come evidenziato dal giudice di merito, richiamano le "norme di legge", le "delibere comunali", e contengono la "determinazione analitica dell'imposta dovuta", sicché non è dato comprendere le concrete ragioni della doglianza alla luce del consolidato principio secondo cui il carattere di provocati ad opponendum dell'avviso notificato consente di ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione ogni qualvolta risultino enunciati il petitum dell'Ufficio impositore ed indicate le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere (Cass. n. 22370/2010; n. 21515/2005, n. 12162/2005, n. 14566/2001, n. 14700/2001, n. 658/2000), mentre è appena il caso di ricordare che solo con le novità introdotte, in materia di motivazione degli avvisi di accertamento, dalla L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), si è data piena attuazione in materia di tributi locali a quanto previsto all'art. 7, comma 2, L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente);

che, inoltre, l'art. 31, comma 20, L. n. 289 del 2002, per il quale " i comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente" è disposizione intervenuta in epoca successiva all'attribuzione al terreno della natura di area fabbricabile (PRG adottato dal Comune nel 1997) e, peraltro, la stessa non risulta specificamente sanzionata (in tal senso, Cass. n. 15558/2009);

che, quanto alla doglianza del contribuente circa il valore del bene posto a base del tributo, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di ICI secondo cui « a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del D.L. n. 203 del 2005, conv. con modif. nella L. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, conv. con modif. nella L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi » (Cass. n. 16485/2016; n. 5161/2014; n. 25676/2008).

che va disatteso anche il terzo motivo di ricorso in quanto, con il comma 173, lett. d), dell'art. 1, L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), sono state abrogate le norme (art. 11, commi 1, 2, 2 bis e 6 D.Lgs. n. 504 del 1992) che fino al 31 dicembre 2006 disciplinavano l'attività di accertamento dell'ICI da parte dei comuni, ed il comma 161 del citato art. 1 recita: "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni";

che, dunque, la nuova disciplina ha portato a cinque anni il termine di decadenza entro il quale gli enti locali possono contestare le irregolarità in cui sia incorso il contribuente attraverso l'avviso di accertamento (in rettifica o d'ufficio), come già previsto dall'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 504 del 1992, ed il comma 171 dell'art. 1, L. n. 296 del 2006, espressamente prevede che "Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge", per cui per le annualità pendenti al momento di entrata in vigore della norma (1 gennaio 2007) i comuni potevano notificare ai contribuenti avvisi di accertamento in relazione a rapporti per i quali non era ancora spirato il termine decadenziale e poiché il 31 dicembre 2006 cadeva di domenica, ai sensi dell'art. 2963 c.c., detto termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (2 gennaio 2007), per cui il 1 gennaio 2007 non era ancora spirato il termine per la notifica dell'avviso di accertamento e ciò, nel caso di specie, vale soprattutto per quanto concerne l'annualità ICI più risalente, come del resto correttamente ha ritenuto il Giudice d'appello;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.300,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.