Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 31 gennaio 2017

Ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali

 

Art. 1

 

1. E' approvata, come segue, la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, alla data del presente decreto, per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181:

a) per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione quadro tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.-Invitalia, di cui all'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, è accantonato, nel limite massimo previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'importo di euro 4.768.097,18, pari al tre per cento delle risorse attribuite, alla data odierna, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile e destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da crisi industriali. A valere su tale importo è effettuato in favore di Invitalia S.p.a. il rimborso dei costi sostenuti e documentati dalla società per lo svolgimento delle attività previste dalla menzionata convenzione quadro, sulla base della relazione sulle attività compiute nell'anno di riferimento e della relativa rendicontazione presentate dalla società con cadenza annuale, nella misura massima del tre per cento delle risorse del Ministero dello sviluppo economico assegnate agli accordi di programma sottoscritti ai sensi del citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

b) agli interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa sono riservati euro 60.000.000,00, di cui euro 20.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile ed euro 40.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo unico legge n. 181/1989;

c) ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa tramite procedura valutativa con procedimento a sportello sono riservati euro 124.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile. Una quota del predetto importo, pari a euro 44.000.000,00, è accantonata in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma. Le risorse così riservate, qualora non impiegate entro un anno dalla data di apertura dello sportello, sono utilizzate per far fronte agli oneri derivanti dalle domande di agevolazioni presentate nei termini di apertura dello stesso sportello; (2)

d) le risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III - Competitività PMI, pari a euro 80.000.000,00, sono destinate agli interventi nelle aree di crisi localizzate nelle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) disciplinati da accordi di programma. Una quota del predetto importo, pari a euro 45.000.000,00, è accantonata in favore degli accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa sottoscritti entro il 31 dicembre 2017, con conferma della riserva di euro 30.000.000,00 per l'area di Taranto. Decorso tale termine le risorse così riservate, qualora non impiegate, rientrano nelle disponibilità utilizzabili a copertura degli interventi, disciplinati tramite accordi di programma, in tutte le aree di crisi delle regioni sopra menzionate. (1)

2. Con successivo decreto ministeriale sono determinate le risorse finanziarie da destinare all'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016.

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(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.M. 1° febbraio 2018, il Il termine del 31 dicembre 2017, previsto alla presente lettera, è differito al 31 dicembre 2018.

(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.M. 4 aprile 2018, il termine, previsto alla presente lettera, per l'utilizzo della quota di risorse finanziarie accantonata in favore degli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma è prorogato al 28 settembre 2018.

 

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 febbraio 2017, n. 39.