Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 marzo 2018, n. 7654

Tributi - Accertamento - Morte del contribuente - Notificazione al destinatario - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie

 

Fatti di causa

 

Rilevato che in data 19 maggio 2005 la concessionaria per la riscossione della provincia di Lecce (oggi Equitalia Sud Italia s.p.a.) notificava al contribuente F.M. una cartella di pagamento dell'importo di 52.059,13 euro relativa all'IVA dovuta per il 1996, dichiarata ma non versata;

che il contribuente proponeva ricorso avverso tale cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ritenendo che la notifica fosse avvenuta tardivamente;

che la suddetta Commissione Tributaria, con sentenza n. 804/1/07 del 30 luglio 2008, accoglieva parzialmente il ricorso, facendo riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);

che sulla scorta di tale pronuncia veniva emanato il d.l. 106 del 2005 convertito in legge n. 156 del 2005, ove il legislatore ha provveduto a riformare i termini relativi alla fase di iscrizione a ruolo, prevedendo, per le dichiarazioni presentate, come quella di specie, fino al 31 dicembre 2001, che le notifiche andassero effettuate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione (ossia, secondo la citata Commissione Provinciale, il 31 dicembre 2001);

che quindi l'amministrazione finanziaria, avendo provveduto a notificare la cartella di pagamento in data 19 maggio 2005 era ormai decaduta dal potere impositivo;

che avverso tale sentenza proponevano appello sia l'Agenzia delle entrate che il concessionario della riscossione e che il contribuente si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello;

che, fissata l'udienza di trattazione per il 4 novembre 2011, nel corso di questa il procuratore costituito ha dichiarato l'avvenuto decesso del contribuente per cui la Commissione ha interrotto il giudizio;

che l'Agenzia delle entrate, con istanza del 21 febbraio 2012 ne ha formalmente chiesto la riassunzione con la fissazione di data di trattazione della proposta impugnativa;

che la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 81/22/12, respingeva l'appello richiamando sostanzialmente le argomentazioni della sentenza di primo grado;

che avverso tale sentenza Equitalia Sud s.p.a. proponeva ricorso - indirizzato nei confronti del contribuente deceduto F.M. - affidato ad un unico motivo; che si costituiva altresì l'Agenzia delle entrate aderendo alle conclusioni ed alle argomentazioni della suddetta società di riscossione; gli eredi del contribuente non si costituivano;

che in prossimità dell'udienza la Procura generale presentava osservazioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso;

 

Ragioni della decisione

 

Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorrente Equitalia Sud s.p.a. deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., ritenendo che la sentenza impugnata abbia fatto un'applicazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 estremamente penalizzante per l'interesse pubblico sotteso all'attività di riscossione delle imposte;

rilevato preliminarmente che nella parte in fatto della sentenza impugnata si legge testualmente che: «Fissata l'udienza di trattazione per il 4 novembre 2011, nel corso di questa il procuratore costituito ha dichiarato l'avvenuto decesso del contribuente per cui la Commissione ha interrotto il giudizio. L'Agenzia delle entrate, con istanza del 21 febbraio 2012 ne ha formalmente chiesto la riassunzione con la fissazione di data di trattazione della proposta impugnativa»;

considerato che il ricorso per cassazione, nel quale non si fa minimamente cenno alla morte del contribuente, è stato proposto non nei confronti degli eredi, i quali non si sono neppure costituiti, ma nei confronti del contribuente deceduto F.M.;

considerato che, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la corretta indicazione delle parti;

considerato che questa Corte, in un caso analogo, ha affermato che, in caso di morte della parte, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa, effettuata ad istanza degli eredi, l'appello deve essere proposto nei confronti di questi e non contro la parte originaria, ed ove ciò non avvenga - in quanto l'impugnazione sia proposta nei confronti della parte deceduta - la notificazione è affetta da nullità, a norma dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ. (nuovo testo), per omissione del requisito stabilito dall'art. 163, terzo comma, n. 2, cod. proc. civ.; tale nullità, tuttavia, è sanata in forza della costituzione degli eredi ai sensi dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., restando salvi, con efficacia "ex tunc", gli effetti sostanziali e processuali della domanda (Cass. 21 maggio 2009, n. 11848);

considerato peraltro che, per effetto della riassunzione effettuata nei confronti degli eredi della parte defunta, con atto ad essi notificato impersonalmente ai sensi dell'art. 303 comma 2 cod. proc. civ., il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, costituito o contumace, con la conseguenza che la causa deve essere decisa nel merito nei confronti di ciascuno di essi (Cass. 26 settembre 2017, n. 22392);

ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e che nulla debba essere statuito in merito alle spese in quanto il contribuente non si è costituito perché già deceduto durante il grado di appello;

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.