Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 luglio 2016, n. 13683

Rapporto di lavoro - Trasferimento - Attività di direzione - Superiore inquadramento - Accertamento

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso al giudice del lavoro M.P. esponeva che, assunto nel 1989 alla dipendenza di G. s.p.a. (cui subentrava G. s.p.a. e, di seguito Equitalia ETR s.p.a.), in data 4/5/1995 era in servizio presso lo sportello di Mercato San Severino quale impiegato di I° livello; che gli era stata comunicata la promozione a capo reparto con conseguente trasferimento allo sportello di Pola dall'8/5/1995, con le mansioni di coordinatore dell'esecutivo e, per l'effetto, era stato inquadrato nel II livello retributivo; che in data 6/6/1995 la società aveva emanato un nuovo ordine di servizio con cui gli veniva affidato anche l'incarico per il controllo e la verifica degli atti esecutivi, nonché per il coordinamento del lavoro degli ufficiali di riscossione di B.; che il 3/7/1996 la società gli aveva comunicato la sua promozione ed il suo inquadramento nella terza area professionale, IV livello; che in seguito era stato trasferito presso la filiale di Sala Consilina in qualità di coordinatore e responsabile del settore esecutivo fino al settembre 2001; che nel periodo aprile-settembre 2001 aveva svolto anche le funzioni di responsabile della filiale in concomitanza con l'assenza del titolare. Chiedeva, pertanto, che nei confronti di Equitalia ETR s.p.a. fosse accertato che dall'8/5/1995, con il suo trasferimento a Polla, aveva svolto le mansioni superiori di funzionario o, in subordine quelle di cui alla quarta area secondo o primo livello; che, a seguito del trasferimento a Mercato San Severino ed a Buccino, aveva svolto le mansioni superiori di funzionario o, in subordine quelle della quarta area secondo o primo livello retributivo; che nel semestre aprile-settembre 2001 aveva sostituito il funzionario incaricato di dirigere la filiale di Sala Consilina. Chiedeva, pertanto, che fosse ordinato alla società di operare il richiesto inquadramento dall'8/5/1995 o, in subordine, dal settembre 2001.

2. Il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento delle domande, dichiarava il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella quarta area, II livello retributivo, a far data dall'8/6/1995, con condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive.

3. La Corte territoriale, con sentenza depositata il 22/6/2011, in accoglimento dell'appello della società, rigettava la domanda, dichiarando assorbito l'appello incidentale del M. Reputava la Corte che la decisione del primo giudice era da confermare nel punto in cui non aveva ravvisato la sussistenza degli elementi caratterizzanti la figura del funzionario, anche con riferimento al periodo dall'aprile al settembre 2001 (nel quale il lavoratore aveva sostenuto di avere sostituito il direttore assente), mancando adeguato supporto dell'assunto in sede istruttoria. Quanto all'inquadramento riconosciuto dal primo giudice, rilevava che secondo l'art. 18 del CCNL tale declaratoria spetta al lavoratore che in qualità di collettore viene dall’azienda preposto a uno o più sportelli qualora negli stessi siano stabilmente addetti almeno otto elementi, compreso il collettore; che, invece, dalla documentazione in atti risultava che al il M. era stata affidata la responsabilità della gestione esecutiva della filiale di Sala Consilina, talché costui non aveva mai posseduto la qualifica di collettore richiesta per l'inquadramento in quarta area, bensì quella di addetto al settore esecutivo quale responsabile, inquadrabile nella declatoria di cui al IV livello retributivo.

4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il M., sulla base di quattro motivi. Resiste Equitalia ETR con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. - error in procedendo. Art. 360 n. 4 c.p.c.

Rileva che è erronea la statuizione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la pretesa relativa all'accertamento dello svolgimento da parte sua dell'attività di direzione di numerosi dipendenti nel periodo lavorativo presso le sedi di P. e B., e al conseguente inquadramento come funzionario ai sensi dell'art. 7 CCNL 17/7/1995. Osserva che la Corte d'appello non si era pronunciata sugli aspetti, pur evidenziati con l'appello incidentale, concernenti il livello occupazionale degli sportelli coordinati dal M., non potendosi ritenere idonea al riguardo la pronuncia di assorbimento dell'appello incidentale. Rileva che sul punto la Corte territoriale aveva pronunciato una sentenza in rito in luogo della sentenza di merito, pur non essendo ciò possibile, trattandosi di appello incidentale non condizionato.

1.2. Il motivo è infondato. Ed invero, ancorché nella parte finale del percorso argomentativo della Corte territoriale si faccia formalmente menzione dell’assorbimento del ricorso incidentale, una pronuncia di merito riguardo all'infondatezza dell'appello è rinvenibile dalla lettura della sentenza, alle pg. 11-13, laddove si dà atto "che non sono emersi alcuni degli elementi caratterizzanti la figura del funzionario in ordine all'attività posta in essere dal M...".

Ne discende che non può ravvisarsi un'ipotesi di omessa pronuncia.

Per quanto attiene, poi, agli aspetti che si assumono non affrontati dalla Corte di merito in relazione alla conformità delle mansioni svolte dal lavoratore alla declaratoria di cui all'art. 7 della contrattazione collettiva invocata, il motivo deve reputarsi improcedibile in ragione della mancata produzione integrale della fonte contrattuale nei termini di cui all'art. 369 n. 4 c.p.c.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Rileva che, se si ritenesse insussistente il prospettato error in procedendo e si ravvisasse in sentenza una statuizione di rigetto dell'appello incidentale, la motivazione dovrebbe ritenersi inadeguata per mancata considerazione dei motivi della suddetta impugnazione in punto di numero dei dipendenti addetti agli sportelli coordinati e mancata contestazione della prospettazione attorea da parte della società in sede di memoria di costituzione. Osserva, inoltre, che la motivazione è contraddittoria perché, pur dando atto della rilevanza del livello occupazionale dello sportello o degli sportelli collegati ai fini dell'inquadramento nella qualifica di funzionario, non procede ad esaminare il livello occupazionale degli addetti agli sportelli coordinati dal M.. La stessa, inoltre, è insufficiente perché l'estrema sintesi del ragionamento non consente la verifica della sua congruità e logicità.

2.2. Anche la suddetta censura è priva di fondamento. Ed invero l'irrilevanza dei profili di censura evidenziati si coglie ove si consideri che la qualifica di collettore richiesta dall'art. 18 del CCNL 12/7/1995 per l'inquadramento vantato dal ricorrente è stata esclusa in radice, in ragione della circostanza dell'essere stato il M. addetto nelle varie sedi esclusivamente al settore esecutivo quale responsabile. Ne consegue che non rileva ai fini della decisione il numero dei dipendenti addetti né il loro livello occupazionale. L'iter argomentativo seguito dalla corte sul punto è esposto in maniera chiara e consente la formulazione adeguata di censure. Quanto al profilo attinente alla presunta omessa contestazione, la censura è carente per omessa allegazione per esteso degli atti (originario ricorso e comparsa di costituzione), indispensabile al fine di vagliare il compiuto/adempimento dell'onere di contestazione da parte del convenuto.

3. Il ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 426, 437 e 345 c.p.c. Rileva che, rispetto al fatto costitutivo della pretesa, la società non ha sollevato contestazioni se non generiche circa i fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.

3.2. In relazione a tale motivo vanno richiamate le considerazioni svolte sub 2.2., con riguardo alla mancata produzione documentale indispensabile ai fini del vaglio del compiuto adempimento dell'onere di contestazione, fermo restando il rilievo che di mancata contestazione può parlarsi in relazione ai fatti costitutivi e non con riferimento alle valutazioni offerte in punto di inquadramento delle qualifiche previste dalla contrattazione collettiva.

4. Con la quarta censura il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c., in relazione all'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale. Sul punto si evidenzia che, ancorché in un passaggio motivazionale, a pg. 10 della sentenza, sì affermi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione (verosimilmente in punto di richiesta di differenze retributive, come si desume dal rilievo circa l'omesso "specifico riferimento alle relative differenze stipendiali" contenuto nella lettera di richiesta di adeguamento della qualifica in relazione alle mansioni svolte), la questione posta con l'impugnazione è del tutto inconferente rispetto al decisum. Ed invero la statuizione finale è di integrale rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti per l'inquadramento in qualifica superiore.

5. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di Equitalia ETR s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.